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Ordinanza — n. 30014/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against civil judgment for insult, rejecting request to re-evaluate factual findings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30014/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed Paola Pizzuti's appeal against the lower court's judgment awarding damages for insult to Bruno Raspa. Pizzuti argued the appellate court misinterpreted evidence regarding an alleged theft and the nature of her provocation. The court rejected this, stating that the appeal sought an impermissible re-evaluation of factual findings and a new assessment of evidence, which is prohibited in a jurisdictional review.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 2, lett. b) c.p.c.; Art. 360, n. 2, lett. c) c.p.c.: The appeal is inadmissible when it requests a re-evaluation of factual findings or a new assessment of evidence, as the court of cassation cannot substitute its own judgment for that of the court of first instance.

Parole chiave

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appeal inadmissibility re-evaluation of facts insult damages court of cassation judicial review limits iscrizione dell'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori imprese di costruzione responsabilità dell'appaltatore

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 2, lett. b) c.p.c.
– nullità della sentenza o del procedimento ed omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (ex art. 360, n.4 e 5 c.p.c.) con seguente violazione o falsa applicazione delle norme di diritto (ex art.
Art. 360, n. 2, lett. c) c.p.c.
– nullità della sentenza o del procedimento ed omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (ex art. 360, n.4 e 5 c.p.c.) con seguente violazione o falsa applicazione delle norme di diritto (ex art.
Art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art.
art. 294 c.p
141, secondo comma c.p.c., dell’art. 294 c.p.c.
art. 115 c.p
artt. 47 c.c
Tuttavia, la tesi della ricorrente non può trovare accoglimento per diversi ordini di ragioni: a)nel contratto di appalto, allegato al ricorso, non c’è una elezione di domicilio ai sensi degli artt. 47 c.c.
art. 599 c.p
15 Gennaio 2016, n.7 con richiamo al disposto dell’art. 599 c.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, sentenza n. 34476 del 27/12/2019
Sez. 6-5, ordinanza n. 29404 del 7/12/2017
Sez. 6-5, ordinanza n. 29404 del 7/12/2017, Rv.
Sez. 1, sentenza n. 16056 del 2/08/2016
646976-1; Sez. 1, sentenza n. 16056 del 2/08/2016, Rv.
Sez. U, sentenza n. 5792 del 5/03/2024
Inoltre, non è ravvisabile il travisamento del contenuto oggettivo della prova, che ricorre in caso di svista concernente il fatto probatorio in sé e non di verifica logica della riconducibilità dell'informazione probatoria al fatto probatorio (Sez. U, sentenza n. 5792 del 5/03/2024,Rv.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.10176/2024 R.G. proposto da PIZZUTI PAOLA, rappresentata e difesa dall’avvocato ANTONIO AVITABILE e d a ll’avvocato ALESSANDRA IADECOLA , con domiciliazione digitale ex lege. -ricorrente- contro RASPA TONINO, RASPA BRUNO, CO.RA. S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, RASPA SABRINA, RASPA FABIO, rappresentati e difesi dall’avvocato FERNANDO CASERTANO, con domiciliazione digitale ex lege. -controricorrenti- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di ROMA n. 6669/2023depositata il 17/10/2023 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9/10/2025dal Consigliere ANTONIO SCALERA. FATTI DI CAUSA La vicenda che ha dato origine alla lite è la seguente. La società CO.RA SRL, unitamente a Raspa Bruno in proprio (e quale legale rappresentante della società), Raspa Tonino, Raspa Fabio e Raspa Sabrina convenivano dinanzi al Tribunale di Velletri, sezione distaccata di Frascati, Pizzuti Paola, per sentir accertare il mancato pagamento da parte di quest’ultima della somma di Euro 10.370,04, a titolo di corrispettivo per i lavori edilizi eseguiti nell’appartamento della convenuta,oltre interessi contrattualmente previsti; dichiarare che la stessa aveva gravemente offeso il decoro e la reputazione di Raspa Bruno, anche in ragione della sua qualifica di imprenditore edile e di amministratore della CO.RA SRL, qualificandolo, senza alcun motivo, reiteratamente “ladro”; condannare la convenuta al pagamento, per la grave ingiuria, di Euro 5.000,00, a titolo di risarcimento in favore di Raspa Bruno.

La convenuta Pizzuti Paola rimaneva contumace. Il giudizio veniva interrotto per intervenuta cancellazione di CO.RA SRL dal registro delle imprese ed era successivamenteriassunto sia dalla stessa in liquidazione sia dagli altri originari attori. Si costituiva in giudizio Pizzuti Paola, eccependo preliminarmente il difetto di legittimazione attiva dei soci e l’intervenuta cessazione della materia del contendere, la nullità della notifica della citazione introduttiva,perché non effettuata al domicilio eletto nel contratto di appalto; nel merito, la convenuta contestava la domanda chiedendone il rigetto.

Il Tribunale, espletata l’istruttoria per mezzo di prova testimoniale, dichiarava il difetto di procura per la CO.RA SRL in liquidazione nel giudizio riassunto; dichiarava il difetto di legittimazione dei soci Raspa Tonino, Raspa Fabio e Raspa Sabrina della società ormai estinta; respingeva l’istanza per la nomina di CTU; respingeva l’eccezione di nullità relativa alla notifica dell’atto introduttivo, nonché quella formulata dalla Pizzuti exart. 294 c.p.c.; condannava la Pizzuti al risarcimento del danno, in favore di Raspa Bruno, nella misura di Euro 5.000,00 oltre interessi legali; compensava integralmente tra le parti le spese di lite.

Avverso detta sentenza ha proposto appello la Pizzuti. La Corte d’Appello di Roma ha rigettato l’appello. Per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello ricorre la Pizzuti, sulla base di due motivi. Resistono con controricorso gli intimati. La ricorrente ha depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: “ in ordine alla ritenuta regolarità della notifica dell’atto di citazione del giudizio di primo grado -travisamento di fatto - violazione e/o falsa applicazione delle norme di diritto ovvero del disposto dell'art. 141, secondo comma c.p.c., dell’art. 294 c.p.c. e dell’art. 115 c.p.c. (ex art 360, n. 3 c.p.c.)”.

La ricorrente deduce che, all’epoca dei fatti, ella dimorava con il proprio coniuge, presso la casa coniugale di Roma, Via Caio Canuleio, 155. In ragione di ciò, nel sottoscrivere il contratto di appalto intercorso con la CO.RA. s.r.l., ella avrebbe eletto espressamente, presso quest’ultimo indirizzo, il proprio domicilio relativamente al le comunicazioni da ricevere nel corso ed in conseguenza dell’esecuzione del rapporto contrattuale. La ricorrente assume, inoltre, che tale circostanza, dunque, era pienamente conosciuta dall’appaltatore, il quale, finché ha inteso eseguire secondo la dovuta buona fede l’impegno sottoscritto, aveva inoltrato correttamente presso tale eletto domicilio le comunicazioni indirizzate alla ricorrente. 1.1.Il motivo è infondato.

La questione è se sia valida la notifica dell’atto di citazione presso un luogo diverso dal domicilio eletto in contratto. In appello, infatti, la ricorrente aveva impugnato la sentenza di primo grado, anche sotto questo profilo, lamentando, con il primo motivo, l’erroneità della pronuncia,con riguardo alla notifica della citazione introduttiva, che sarebbe avvenuta in luogo diverso dal domicilio eletto. È, anzitutto, pacifico che la notifica della citazione è avvenuta presso il luogo di residenza anagrafica. È rimasta inoppugnata la seguente statuizione contenuta nella sentenza impugnata:“Sta di fatto che la parte appellante ammette di non aver ottemperato al cambio di residenza, sicchè non ha neppure posto i terzi nelle condizioni di conoscere – mediante pubblicità anagrafica – la sua effettiva residenza, diversa da quella di cui alle schede anagrafiche”(pag. 4, par. 4.1., ultimo cpv.).

Tuttavia, la tesi della ricorrente non può trovare accoglimento per diversi ordini di ragioni: a)nel contratto di appalto, allegato al ricorso, non c’è una elezione di domicilio ai sensi degli artt. 47 c.c. (“Si può eleggere domicilio speciale per determinati atti o affari. Questa elezione deve farsi espressamente per iscritto”) e 141, comma 3 c.p.c. (“Quando l’elezione di domicilio è stata inserita in un contratto, la notifica presso il domiciliatario è obbligatoria, se così è stato espressamente dichiarato”); l’indirizzo di Roma, via Canuleio, n. 155 è indicato, alla pag. 1 del contratto come luogo di residenza della ricorrente; b)in secondo luogo, come è stato già affermato da questa Corte, l’elezione di domicilio fatta dalla parte in sede di stipula del contratto non ha, in difetto di un’espressa e chiara volontà contraria, carattere esclusivo, sicché essa non osta a che gli atti inerenti al rapporto contrattuale vengano trasmessi al diverso indirizzo, riferibile alla parte medesima (Sez. 3, ordinanza n. 28513 del 12/10/2023, Rv. 668950-01;

Sez. 3, sentenza n. 25731 del 22/12/2015, Rv. 638069-01);

c) in terzo luogo, l’elezione di domicilio, quand’anche fosse stata effettivamente prevista nel contratto di appalto intercorso tra la ricorrente e la società CORA s.r.l., non avrebbe potuto spiegare effetti in relazione alla controversia , che è ancora pendenteed è oggetto del presente giudizio, essendo le altre divenute definitive (v. par. 4 della sentenza impugnata), controversia che attiene all’azione di responsabilità extracontrattuale esercitata da Bruno Raspa, soggetto giuridicamente distinto dalla società appaltatrice.

2. Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: “ in ordine alla ritenuta illiceita’ della condotta attribuita alla ricorrente di cui alla lettera a) dell’art. 3 del d. lgs. 15 gennaio 2016, n. 7 ed al conseguente riconoscimento della domanda risarcitoria dedotta dal sig. Bruno Raspa–travisamento della prova sui relativi fatti. – nullità della sentenza o del procedimento ed omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (ex art. 360, n.4 e 5 c.p.c.) con seguente violazione o falsa applicazione delle norme di diritto (ex art. 360 n. 3 c.p.c.) relativamente al disposto dell’art.4 n. 3 del D.Lgs. 15 Gennaio 2016, n.7 con richiamo al disposto dell’art. 599 c.p. ”.

In particolare, la ricorrente assume che la Corte d’Appello avrebbe travisato il fatto probatorio acquisito, laddove ha ritenuto che parte appellata avrebbe provato l’esistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi dell’illecita condotta (offesa al decoro della persona/ingiuria) perpetrata dalla Pizzutiin danno del Raspa Bruno, attraverso:a) le dichiarazioni rese dal teste indotto da essa indotto, un operaio alle dipendenze della società, tal e Sig. Iseni Nehabi, asseritamente presente alla consumazione dell’illecito;

b) lo stesso contenuto dell'atto di querela sporta dal Sig. Bruno Raspa. Ritiene, invece, la ricorrente che entrambi gli elementi probatori siano di tutt’altra portata. La ricorrente assume, inoltre, che la richiesta di ulteriori ingiusti ed illegittimi compensi per emendare l’operamal eseguita, “effettuata con prevaricazione di toni e di presenza fisica dell’uomo ” (pag. 13 del ricorso), si connoterebbero appieno quale evidente provocazione. 2.1.Il motivo è inammissibile. Invero, il motivo tende ad una non consentita in questa sede rivalutazione delle emergenzeistruttorie del giudizio di primo grado.

Le ulteriori censure formulate con il motivo di ricorso in esame finiscono, poi, per risolversi, all’evidenza, nella contestazione di accertamenti di fatto fondati sulla prudente valutazione delle prove da parte del giudice del merito, sostenuti da adeguatamotivazione, non meramente apparente, né insanabilmente contraddittoria sul piano logico e, come tale, non sindacabile nella presente sede, nonché nella richiesta di una nuova e diversa valutazione delle prove stesse, il che non è consentito nel giudizio di legittimità (Sez. U, sentenza n. 34476 del 27/12/2019, Rv. 656492-03;

Sez. 6-5, ordinanza n. 29404 del 7/12/2017, Rv. 646976-1; Sez. 1, sentenza n. 16056 del 2/08/2016, Rv. 641328-01). Inoltre, non è ravvisabile il travisamento del contenuto oggettivo della prova, che ricorre in caso di svista concernente il fatto probatorio in sé e non di verifica logica della riconducibilità dell'informazione probatoria al fatto probatorio (Sez. U, sentenza n. 5792 del 5/03/2024,Rv. 670391-01). 3.Il ricorso è rigettato. Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come da dispositivo , disponendosene la distrazione in favore del procuratore antistatario dei controricorrenti che ne ha fatto richiesta.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, sidà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13. P.Q.M Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrent i , delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.500,00 per compensi, oltre agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed oneri e accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario che ne ha fatto richiesta.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della