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Ordinanza — n. 29984/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against civil judgment regarding defamation damages for sending a multi-purpose complaint to authorities.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29984/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Santucci Sabatino's appeal against the lower court's award of damages to Beghin brothers for defamation arising from a multi-purpose complaint. The appellant argued the lower court's reasoning was insufficient and that reputational harm was automatic, but the court found the judgment well-motivated and fact-based. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay the legal costs.

Regesto Legislator

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Art. 2043 c.c.; Art. 360 n. 3 c.p.c.: A civil judgment awarding damages for defamation is not subject to cassation review if the reasoning is adequate, logical, and sufficiently motivated by the case facts.

Parole chiave

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civil defamation damages multi-purpose complaint judicial review standards sufficient motivation reputational harm assessment violazione dei doveri professionali procedura per diffamazione sanzione disciplinare dell'avvocato

Disposizioni normative citate

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Art. 2043 c.c.
Il Tribunale di Padova, in accoglimento della domanda attorea, aveva condannato Sabatino Santucci al pagamento, nei confronti degli avvocati Giampietro Beghin e Matteo Beghin,a titolo di risarcimento dei danni ex art. 2043 c.c., d ella somma di € 8.000,00 in favore di ciascuno dei legali.
Art. 360 n. 3 c.p.c.
in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., per avere la corte di merito ritenuto sufficientemente motivata la motivazione della sentenza”.
Art. 595 c.p.
Il terzo motivo di ricorso denuncia “Nullità della sentenza per l’erroneità dell’applicazione degli art. 595, 598 e 599 cp per la violazione del principio iudex iusta alligata et probata iudicare debet cui è conseguita l’errata applicazione dell’art.
Art. 598 c.p.
Art. 599 c.p.
Art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art.
art. 2043 c.c
Il Tribunale di Padova, in accoglimento della domanda attorea, aveva condannato Sabatino Santucci al pagamento, nei confronti degli avvocati Giampietro Beghin e Matteo Beghin,a titolo di risarcimento dei danni ex art. 2043 c.c., d ella somma di € 8.000,00 in favore di ciascuno dei legali.
art. 54 c.p
Invero, in disparte l’erroneo riferimento normativo all’art. 54 c.p., il motivo tende ad una non consentita in questa sede rivalutazione delle emergenze istruttorie del giudizio di primo grado ( Sez.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.12396/2024 R.G. proposto da SANTUCCI SABATINO, rappresentato e difeso dall’avvocato MONIA TERZILLI,con domiciliazione digitale ex lege. -ricorrente- contro BEGHIN MATTEO e BEGHIN GIAMPIETRO, rappresentati e difesi dall’avv. MATTEO BEGHIN, con domiciliazione digitale ex lege -controricorrenti- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di VENEZIA n. 552/2024depositata il 18/03/2024. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9/10/2025dal Consigliere ANTONIO SCALERA. FATTI DI CAUSA Santucci Sabatino, nel corso di una causa civile, relativa alla cattiva esecuzione dei lavori di rivestimento di una facciata di abitazione, aveva inviato alla Procura della Repubblica di Teramo, al Ministro della Giustizia, al Presidente del Tribunale di Teramo, al Giudice istruttore della causa e agli Ordini forensi di appartenenza dei difensori (Ordini professionali di Teramo, Pescara e Padova) un “atto polivalente di denuncia e querela” nei confronti degli avvocati Matteo e Giampietro Beghin, che difendevano la società Terreal Italia s.r.l., produttrice dei mattoni.

Il Consiglio Distrettuale di Disciplina del Veneto aveva avviato nel gennaio 2018 un procedimento nei confronti degli avvocati Beghin, conclusosi in data 22 giugno 2018 con l’archiviazione della notizia di illecito disciplinare per manifesta infondatezza. Nel luglio 2020 gli avvocati Beghin avevano, quindi, convenuto in giudizio Santucci Sabatino, chiedendo che fosse accertata la sua condotta illecita e fosse condannato al risarcimento dei danni. Il Tribunale di Padova, in accoglimento della domanda attorea, aveva condannato Sabatino Santucci al pagamento, nei confronti degli avvocati Giampietro Beghin e Matteo Beghin,a titolo di risarcimento dei danni ex art. 2043 c.c., d ella somma di € 8.000,00 in favore di ciascuno dei legali.

Avverso detta sentenza ha proposto appello Santucci Sabatino. La Corte d’Appello di Venezia ha rigettato l’appello. Ricorre il Santucci sulla base di tremotivi. Resistono con controricorso gli intimati. È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: “ Erroneità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 2043 c.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., per avere la corte di merito ritenuto sufficientemente motivata la motivazione della sentenza”.

In particolare, il ricorrente assume che la motivazione sia da ritenersi apparente, in quanto non sarebbe “in alcun modo riferibile alle reali e concrete risultanze processuali del caso di specie e non dà effettivamente conto, rispetto anche alle doglianze del Santucci riscontrabili negli atti di causa e sulla scorta dei dati relativi allo specifico caso sottoposto alla valutazione del Giudice, del percorso logico seguito per pervenire alla conclusione adottata”. 1.1.Il motivo è infondato. Invero, al par. 5,la sentenza impugnata richiama, in modo puntuale, i passaggi della sentenza di prime cure relativi alla condotta del Santucci, al contenuto dell’esposto, al giudizio sul carattere diffamatorio dello stesso e alle conseguenze pregiudizievoli che ne sono derivate.

Al par. 6.2. della sentenza impugnata è, poi, spiegato perché le espressioni utilizzate nell’atto comunicato a diverse autorità dal Santucci esorbitano dal diritto di critica e, in particolare, non rispettano il requisito della continenza. In definitiva, non si configura alcun vizio della motivazione, unicamente denunciato con il mezzo all’esame, poiché la stessa non è apparente, né affetta da irriducibile contrasto logico, ed è idonea ad integrare il cd. minimo costituzionale e a dar atto dell’iterlogico- argomentativo seguito dal giudice di merito per pervenire alla sua decisione (cfr.

Cass. Sez. U, sentenza n. 8053 del 7/04/2014, Rv. 629830, nonché, in motivazione, Cass. Sez. U, ordinanza n. 2767 del 30/01/2023, Rv. 666639).

2. Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: “ Erroneità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’esimente di cui all’art. 54 cp per avere la Corte di Appello non ritenuto applicabile la scriminante del diritto di critica in relazione all’art. 360 n. 3 e 5 c.p.c. (pag. 6)”. 2.1.Il motivo è inammissibile. Invero, in disparte l’erroneo riferimento normativo all’art. 54 c.p., il motivo tende ad una non consentita in questa sede rivalutazione delle emergenze istruttorie del giudizio di primo grado ( Sez. U, sentenza n. 34476 del 27/12/2019, Rv. 656492-03; Sez. 6-5, ordinanza n. 29404 del 7/12/2017, Rv. 646976-1; Sez. 1, sentenza n. 16056 del 2/08/2016, Rv. 641328-01). Le censure formulate con il motivo di ricorso in esame finiscono per risolversi, all’evidenza, nella contestazione delle valutazioni effettuate dal giudice di merito, sostenute, come già detto, da adeguata motivazione, non meramente apparente, né insanabilmente contraddittoria sul piano logico e, come tale, non sindacabile nella presente sede.

3. Il terzo motivo di ricorso denuncia “Nullità della sentenza per l’erroneità dell’applicazione degli art. 595, 598 e 599 cp per la violazione del principio iudex iusta alligata et probata iudicare debet cui è conseguita l’errata applicazione dell’art. 2043 c.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. (pag. 9 e segg.) e nella parte in cui ritiene che il pregiudizio all’onore ed alla reputazione sia in re ipsa”. 3.1. Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato. È inammissibile, per le ragioni che si sono già esposte ai paragrafi precedenti, nella parte in cui ripropone le censure relative alla carenza motivazionale e alla portata non diffamatoria dello scritto.

È infondato nella parte in cui si sostiene che, nella sentenza impugnata,il pregiudizio all’onore e alla reputazione sia considerato come danno “in re ipsa”. Invero, al par. 7.2. della sentenza impugnata si afferma l’esatto contrario (“Non è in discussione che il pregiudizio all'onore ed alla reputazione, di cui si invoca il risarcimento, non sia "in re ipsa”). Inoltre, alla pag. 11, sono elencati gli indici di gravità dell’illecito - (a) la condotta diffamatoria ha colpito la sfera professionale dei due avvocati;

b) si è risolta in scomposte e gratuite offese per porre in discussione la correttezza dei legali nello svolgimento del loro mandato;

c) la genericità delle accuse rendeva impossibile una puntuale difesa;

d) lo scritto è stato trasmesso a più autorità per assicurarne un’ampia diffusione;

e) ha avuto delle conseguenze nel contesto lavorativo per l’apertura di un procedimento disciplinare;

f) non era stato allegato che la reputazione delle persone offese fosse già compromessa per qualche altro motivo;

g) non vi è stato alcun tentativo da parte dell’offensore di porre rimedio alla propria condotta ma semmai il danneggiante ha rivendicato di essersi comportato correttamente) – sulla base dei quali la Corte lagunare è pervenuta a confermare, anche sotto il profilo del quantum risarcitorio, le statuizioni del primo Giudice.

4. In conclusione, i l ricorso è rigettato. Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012,si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13. P.Q.M Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.500,00 per compensi, oltre Euro 200,00 per esborsi ed oltre agli oneri e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore impo