Cassation court dismisses appeal for inadmissibility of new claims and lack of vigilance.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the Agency's appeal and declared incidental appeals inadmissible. The court held that the appellants attempted to introduce new factual arguments regarding a resolution clause and agency negligence, which were not raised in the first instance. Consequently, the court ruled that these claims constituted new, inadmissible requests rather than valid appeals against the lower court's reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 c.p.c. n. 3; Art. 1362 c.c.: Claims for damages based on facts new or different from those established in the first instance are inadmissible in appeal as they constitute new requests.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.4412/2021 R.G. proposto da AGENZIA DEMANIO, elettivamente domiciliat a in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro PROVINCIA DI LECCE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA GIUSEPPE DONATI 115, presso lo studio dell’avvocato CAPONE MARIA ANTONIETTA (-) rappresentato e difeso dagli avvocati CAPOCCIA MARIA GIOVANNA (CPCMGV59L48A662S), TESTI FRANCESCA (TSTFNC59H47A944L) nonchécontro APULIAE SPA, elettivamente domiciliat a in ROMA PIAZZA S. LORENZO IN LUCINA, 26, presso lo studio dell’avvocato ERNESTO STICCHI DAMIANI (STCRST41E16D862W) che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANTONIO TOMMASO DE MAURO (DMRNNT66C07B506V) -controricorrenti- nonché sul controricorso incidentale proposto da APULIAE SPA, elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA S. LORENZO IN LUCINA, 26, presso lo studio dell’avvocato ERNESTO STICCHI DAMIANI (STCRST41E16D862W) che la rappresenta e difende unitamente a ll’ avvocat o ANTONIO TOMMASO DE MAURO (DMRNNT66C07B506V) -ricorrente incidentale- contro AGENZIA DEMANIO, elettivamente domiciliat a in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -controricorrenteall'incidentale- nonchécontro PROVINCIA DI LECCE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA GIUSEPPE DONATI 115, presso lo studio dell’avvocato MARIA ANTONIETTA CAPONE (-) rappresentata e difes a dagli avvocati MARIA GIOVANNA CAPOCCIA (CPCMGV59L48A662S), FRANCESCA TESTI (TSTFNC59H47A944L) -controricorrente all'incidentale- sul controricorso incidentale proposto da PROVINCIA DI LECCE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA G DONATI 115, presso lo studio dell’avvocato MARIA ANTONIETTA CAPONE ( - ) rappresentat a e difes a dagli avvocati MARIA GIOVANNA (CAPOCCIA CPCMGV59L48A662S), FRANCESCA TESTI (TSTFNC59H47A944L) -ricorrente incidentale- contro AGENZIA DEMANIO, elettivamente domiciliat a in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -controricorrente all'incidentale- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di LECCE n. 794/2020depositata il 20/08/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/10/2025 dal Consigliere LAURA GIRALDI. FATTI DI CAUSA Con sentenza n. 794/2020 del 20 agosto 2020, la Corte d’appello di Lecce accoglieva parzialmente l’appello principale proposto dalla Provincia di Lecce e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigettava la domanda di risarcimento del danno proposta dall’Agenzia del Demanio per l’occupazione senza titolo del complesso immobiliare denominato ex Colonia Scarciglia, sito in Castrignano del Capo (LE); rigettava, inoltre, l’appello incidentale di Apuliae s.p.a. teso ad ottenere il risarcimento dei danni nei confronti della Provincia di Lecce e dell’Agenzia del Demanio per violazione degli obblighi di buona fede e correttezza.
A fondamento della decisione assunta, la corte territoriale rilevava che l’Agenzia del Demanio non aveva provato l’uso che avrebbe fatto del bene immobile se ne avesse avuto la disponibilità nel momento in cui si era avvalsa della clausola risolutiva espressa, né successivamente, non potendosi ravvisare un danno in re ipsa. A fondamento del rigetto dell’appello incidentale promosso invece da Apuliae s.p.a., la corte territoriale rilevava che:
a) l’azione risarcitoria proposta nei confronti della Provincia di Lecce per violazione dell’art. 1338 c.c. era infondata, in quanto, a seguito del ricorso al Tar proposto da Igeco s.r.l., Apuliae s.p.a. era stata messa nella condizione di conoscere la difformità del suo progetto rispetto al contratto del 3 marzo 1999, re. n. 173 intercorso tra l’Agenzia del Demanio e la Provincia di Lecce;
b) l’azione risarcitoria proposta nei riguardi dell’Agenzia del Demanio per violazione del principio di buona fede e correttezza nella gestione del rapporto contrattuale, era infondata, poiché la clausola risolutiva espressa era stata legittimamente esercitata in ragione della destinazione del complesso immobiliare a finalità diverse rispetto a quelle previste dal ridetto contratto. Avverso la sentenza n. 794/2020 della Corte d’Appello di Lecce ha proposto ricorso in cassazione l’Agenzia del Demanio sulla base di unico motivo d’impugnazione.
La Provincia di Lecce ha proposto ricorso incidentale articolato in due motivi. Anche Apuliae s.p.a. ha proposto ricorso incidentale , articolato in tre motivi nei confronti della provincia di lecce e in un unico complesso motivo nei confronti dell’Agenzia del Demanio. Fissata l’odierna adunanza camerale le parti hanno depositato memoria ex art.380-bis.1c.p.c. Nell’imminenza dell’udienza odierna è sopravvenuto impedimento del relatore designato ed è stato designato altro relatore. RAGIONI DELLA DECISIONE Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia del Demanio lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art.360 c.1. n.3 in relazione agli artt. 1218,2043,1226 e 2056 c.c. Assume che il Giudice d’appello ha erroneamente ritenuto che non vi fosse prova del danno subito da essa ricorrente per l’occupazione senza titolo del compendio immobiliare concesso in data 3.3.1999 alla Provincia di Lecce a seguito della risoluzione del predetto contratto.
Il motivo è infondato. Ed infatti il Giudice d’appello ha correttamente evidenziato che parte ricorrente non aveva neppure allegato, oltre che provato, il danno subito per effetto dell’illegittima occupazione del compendio immobiliare a seguito della risoluzione del rapporto di concessione e tale dato non è contestato. Ed allora deve ribadirsi, secondo l’orientamento più recente e ormai consolidato di questa Corte -che ha superato decisioni informate a soluzioni non univoche sul punto- che ‘il danno da indisponibilità diretta dell'immobile patito dal proprietario - configurabile quando si verifica, quale conseguenza immediata e diretta della violazione del diritto dominicale, la soppressione o compressione della facoltà di fruire direttamente del cespite e di ritrarne le utilità congruenti alla sua destinazione - può essere risarcito a condizione che lo stesso venga provato, anche presuntivamente, sulla base dell'allegazione, da parte del danneggiato, di determinate caratteristiche materiali e di specifiche qualità giuridiche del bene che consentano di presumere, con ragionevole certezza e secondo l'id quod plerumque accidit, che quel tipo di immobile sarebbe stato destinato ad un impiego fruttifero o che l'avente diritto ne avrebbe ritratto, immediatamente e direttamente, un'utilità, specificamente indicata, corrispondente alle sue caratteristiche’ (Cass.10477/2024,10328/25); infatti ‘in caso di occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità, andata perduta, di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto, mediante concessione a terzi dietro corrispettivo, restando, invece, non risarcibile il venir meno della mera facoltà di non uso, quale manifestazione del contenuto del diritto sul piano astratto, suscettibile di reintegrazione attraverso la sola tutela reale. (Cass.
S.U.33645/22). Nella specie il Giudice d’appello non solo ha evidenziato che il danno non era stato allegato e provato, ma altresì che lo stato di rilevante degrado del compendio immobiliare allorché consegnato alla Provincia di Lecce era tale da non consentirne nessun concreto utilizzo. Ne consegue che il danno nella specie invocato corrisponde proprio alla mera facoltà di non uso, come tale non risarcibile. Ancora, il medesimo Giudice ha rilevato che a fronte della cessione del 1999 il Demanio aveva comunque acquisito il corrispettivo pattuito, così dovendosi escludere anche un ipotetico danno per non aver potuto cedere a terzi il compendio stesso.
Tali motivazioni rendono peraltro irrilevante la censura in merito alla impossibilità di imputare all’Agenzia del Demanio il blocco del cantiere per effetto del sequestro ex art.321 c.p.p. in data 14.3.2005. Infine deve rilevarsi che non è fondata la censura alla sentenza nella parte in cui ritiene che il danno poteva comunque essere liquidato dal giudice d’appello in via equitativa atteso che ‘laliquidazione in via equitativa del danno postula, in primo luogo, il concreto accertamento dell'ontologica esistenza di un pregiudizio risarcibile, il cui onere probatorio ricade sul danneggiato e non può essere assolto dimostrando semplicemente che l'illecito ha soppresso una cosa determinata, se non siprovi, altresì, che essa fosse suscettibile di sfruttamento economico, e, in secondo luogo, il preventivo accertamento che l'impossibilità o l'estrema difficoltà di una stima esatta deldanno stesso dipenda da fattori oggettivi e non dalla negligenza della parte danneggiata nell'allegarne e dimostrarne gli elementi dai quali desumerne l'entità’ (Cass.9744/2023,29486/2024).
Quanto al ricorso incidentale proposto dalla Provincia di Lecce nel procedimento introdotto dall’Agenzia del Demanio. Con il primo motivo la Provincia lamenta la violazione del disposto di cui all’art.360 c.1 n.5 c.p.c. perché il Giudice d’Appello non ha esaminato un fatto decisivo per il giudizio costituito dalla valenza della nota inviata in data 3.8.2005 dall’Agenzia del Demanio. Deve premettersi che tale ricorrente si duole del fatto che il Giudice d’Appello ha indicato che ‘tra le conclusioni [della predetta parte] non vi fosse una richiesta coerente e correlata a tale doglianza’.
La censura è infondata atteso che l’inciso di cui alla sentenza impugnata si riferisce piuttosto al fatto che la medesima non aveva proposto una chiara domanda di cessazione della materia del contendere quale conseguenze delle proprie deduzioni (pag.17 sentenza impugnata). E di ciò è chiara dimostrazione il fatto che nelle pagine successive il Giudice d’appello motiva ampiamente in merito alla valenza della nota stessa. Il primo motivo di ricorso incidentale è peraltro inammissibile anche con riguardo alle conseguenze che se ne vogliono trarre in tema di proprietà del bene.
Ed infatti le argomentazioni poste a fondamento del medesimo motivo, lungi dal mostrare un’omessa motivazione su fatto decisivo (ovvero la valenza della nota citata), sono chiaramente dirette a contestare l’interpretazione fornita dal giudice d’appello al contenuto ed agli effetti della stessa. La stessa Provincia, infatti, riconosce che la lettura interpretativa fornita dalla stessa nella comparsa conclusionale del primo grado e nell’atto di appello ‘è stata disattesa dai giudici dei precedenti gradi di giudizio’. Nel ricorso per cassazione, infatti ‘deve ritenersiinammissibile il motivo di impugnazione con cui la parte ricorrente sostenga un'alternativa ricostruzione della vicenda fattuale, pur ove risultino allegati al ricorso gli atti processuali sui quali fonda la propria diversa interpretazione, essendo precluso nel giudizio di legittimità un vaglio che riporti a unnuovo apprezzamento del complesso istruttorio nel suo insieme.’ Nell’ambito del sindacato di legittimità ‘non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione del giudice di merito, a cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra esse, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione’ (Cass.10927/24,32505/23).
Inammissibile è pure la doglianza relativa all’omessa pronuncia in merito alla domanda di accertamento dell’acquisizione ex art. 56 bis d.l. 21.6.2013 in capo alla Provincia (pagg.25 e 26 del ricorso) atteso che tale domanda non si rinviene in atti, non avendo depositato tale parte l’atto di appello, o altro proprio atto del giudizio di primo grado, al fine delle relative verifiche, mentre le parti trascritte dell’atto non riguardano la proposizione specifica della domanda, ma solo il fondamento della stessa. Né all’uopo può valere l’integrazione tardiva svolta solo con la memoria ex art.380 bis c.p.c ove, peraltro, la stessa Provincia assume di aver svolto la relativa domanda innanzi al Tribunale ed alla Corte d’Appello solo in via implicita.
Il secondo motivo di ricorso incidentale deve ritenersi parimenti inammissibile. La Provincia di Lecce deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 1456 c.c. in combinato disposto degli artt.1175,1375,1366,1371 c.c. in relazione all’art. 360, c.1. n.3. atteso che la Corte d’Appello ha ritenuto operante la clausola risolutiva espressa prescindendo da ogni valutazione in merito all’imputabilità dell’inadempimento alla stessa Provincia. Anche in tal caso non risulta prodotto l’atto di appello al fine della necessaria verifica della sottoposizione della questione al giudice dell’impugnazione, aspetto peraltro contestato dall’Agenzia del Demanio nel proprio controricorso.
Peraltro, se è pur vero che nella sentenza impugnata (pag.20) la Corte d’Appello rileva che ‘l’Ente appellante ha contestato che si fossero realizzate le ipotesi contenute nella pattuita clausola espressa’, tale indicazione non consente di individuare le esatte contestazioni sotto il profilo che qui interessa; in ogni caso il giudice dell’impugnazione ha correttamente rilevato che l’effetto risolutivo sarebbe comunque connesso al disposto di cui all’art. 4 l. 579/93, così escludendo l’incidenza della eventuale addebitabilità dell’inadempimento ad una delle parti.
Ne consegue la violazione dell’art. 366 n.6 c.p.c. Quanto al ricorso incidentale di Apuliae. Tale resistente deduce la violazione di legge ex art. 360 c.1. n.3 e 5 per erronea applicazione degli art.99 e 112 c.p.c. La stessa assume, infatti, che erroneamente il giudice d’appello, ai fini della dovuta affermazione della responsabilità risarcitoria della Provincia di Lecce, non ha tenuto in considerazione il fatto che la società aveva lamentato che l’ente aveva tenuto celato non solo il termine per l’esecuzione dei lavori previsto nell’atto di cessione del compendio immobiliare da parte dell’alienante Agenzia del Demanio, ma altresì il vincolo di destinazione gravante sullo stesso.
Apuliae evidenzia che nella comparsa di costituzione e risposta (punto 1, pag.2) essa aveva preso espressa posizione sull’intero contenuto della clausola risolutiva espressa e che anche a pag.18 del medesimo atto aveva reiterato il fondamento della responsabilità della Provincia richiamando il contenuto della clausola risolutiva nella sua massima ampiezza e dunque anche per la parte relativa alla necessaria osservanza della destinazione del compendio immobiliare. La questione qui introdotta deve tuttavia ritenersi effettivamente nuova atteso che proprio il punto 6b) richiamato dalla Apuliae consta di due paragrafi da leggersi in stretta connessione.
In particolare, in tale punto il richiamo alla clausola risolutiva è chiaramente riferito alla parte ‘temporale’ della stessa (ovvero al termine triennale di conclusione delle opere) atteso che al secondo paragrafo si indica che ‘il comportamento dell’Amministrazione Provinciale risulta tanto più colpevole ove si consideri che essa ha dato avvio al procedimento di evidenza pubblica in un momento in cui il termine triennale ….era abbondantemente scaduto…’, dunque così nuovamente facendo leva sull’omessa indicazione da parte della Provincia della clausola risolutiva espressa riferita alla scadenza del triennio per l’esecuzione dei lavori.
Correttamente, pertanto, il giudice d’appello ha ritenuto inammissibile la domanda proposta diretta alla condanna al risarcimento del danno subito da Apuliae da parte della Provincia atteso che ‘le domande risarcitorie in quanto eterodeterminate, vanno identificate ed individuate in relazione agli specifici fatti posti a fondamento non essendo sufficiente evocare il diritto, nel caso di specie al risarcimento del danno, salvo poi riversare nella causa petendi fatti diversi’; costituisce infatti ‘domanda nuova, inammissibile in appello, quella relativa ad un diritto cd. eterodeterminato (o non autoindividuante) allorquando i fatti storici allegati in primo grado a sostegno dell'azione vengono sostituiti o integrati da fatti nuovi e diversi, dedotti con i motivi di gravame’ (Cass.19186/2020).
E nella specie la diversa prospettazione dell’incidenza della clausola risolutiva espressa sui fatti di causa deve ritenersi fatto nuovo. Gli ulteriori profili di ricorso restano dunque assorbiti dall’inammissibilità del precedente. Quanto ai profili di responsabilità fatti valere nei confronti dell’Agenzia del Demanio. Con il primo motivo di ricorso incidentale Apuliae deduce la violazione di legge ex art. 360 c.1. n.3. e 5 per erronea applicazione ancora degli artt.99 e 112 c.p.c. Essa lamenta l’omessa vigilanza dell’Agenzia del Demanio sull’attività della Provincia con particolare riferimento all’atto di concessione a favore di Apuliae ed allo svolgimento delle operazioni esecutive a realizzazione della finalità indicata nel contratto di cessione.
La doglianza richiama nuovamente l’omesso esame della questione relativa all’osservanza della destinazione impressa dal contratto di cessione, laddove tuttavia, per quanto sopra esposto, tale questione non è stata posta all’attenzione dei precedenti giudicanti. Quanto, invece, al profilo dell’eventuale responsabilità dell’Agenzia con riguardo alla mancata vigilanza sui termini di esecuzione delle opere, deve rilevarsi che la doglianza è parimenti inammissibile in quanto tesa ad una nuova valutazione delle risultanze processuali da parte della Corte a fronte di un’esaustiva motivazione del giudice dell’appello non contestata per profili di violazione degli artt.1362 e s.s. c.c. e che si risolve sostanzialmente nella richiesta di un'alternativa ricostruzione della vicenda fattuale.
L’inammissibilità dei precedenti motivi di ricorso assorbe ogni valutazione anche in merito all’ultimo motivo relativo all’erronea valutazione della documentazione prodotta inerente all’entità dei danni subiti. Il ricorso principale deve dunque essere rigettato, mentre i ricorsi incidentali devono ritenersi inammissibili. In considerazione della reciproca soccombenza, le spese processuali devono essere integralmente compensate. P.Q.M La Corte Rigetta il ricorso principale di Agenzia del Demanio e dichiara inammissibili i ricorsi incidentali proposti da Apuliae s.p.a. e dalla Provincia di Lecce.
Compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio. Dichiara la sussistenza dei presupposti per i