Italian Court dismisses appeal against private energy supplier's EU directive-based tax refund claim.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation dismissed Acea Energia's appeal against a lower court ruling that ordered the energy supplier to refund excise taxes deemed incompatible with EU law. While the court rejected the argument that EU directives lack horizontal effect in private disputes, it acknowledged the lower court's correct application of Article 2033 of the Civil Code regarding the restitution of unjust enrichment. The decision upheld the refund obligation based on the invalidity of the national tax provision contrary to Directive 2008/118/EC.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6 D.L. 511/1988; Art. 2033 c.c.: The court holds that while EU directives generally lack horizontal effect, a national tax provision incompatible with EU law renders the underlying debt unjust, entitling the final consumer to claim restitution from the energy supplier under Article 2033 of the Civil Code.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23330/2024 R.G. proposto da: ACEA ENERGIA SPA, nella persona del legale rappresentante in atti indicato, rappresentata e difesa dagli avvocati BRIGUGLIO ANTONIO, LOGOZZO MAURIZIO e SIRACUSANO ALESSANDRA, presso l’indirizzo di posta elettronica certificata dei quali è domiciliata per legge; -ricorrente- contro BPER BANCA S.P.A., nella persona del legale rappresentante in atti indicato, rappresentata e difesa dagli avvocati PERA ROBERTO e PERLETTI MASSIMILIANO, presso l’indirizzo di posta elettronica certificata dei quali è domiciliato per legge; -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di ROMA n.5209/2024 depositata il 22/07/2024; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/10/2025dal Consigliere PASQUALE GIANNITI.
FATTI DI CAUSA 1. La Banca Carige S.p.A. citava davanti al Tribunale di Roma la Acea Energia S.p.A., chiedendo la restituzione delle somme versate a titolo di addizionale sull’accisa sull’energia elettrica, prevista dall’art. 6 del D.L. n. 511/1988 (conv. in L. n. 20/1989), ritenuta in contrasto con la Direttiva 2008/118/CE. Costituitasi Acea Energia, il Tribunale di Roma, con ordinanza del 30 ottobre 2021, disapplicava la norma interna in quanto contraria alla direttiva europea, come interpretata dalla Corte di Giustizia UE, e condannava Acea Energia alla restituzione dell’addizionale.
Contro tale decisione proponeva appello Acea Energia S.p.A., cui resisteva Banca Carige S.p.A. -Cassa di Risparmio di Genova e Imperia. La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 5209/2024, in parziale accoglimento dell’appello, rilevava che:
a) la controversia derivava dalla tardiva abrogazione nel 2012 dell’addizionale sull’accisa, contraria alla Direttiva 2008/118/CE;
b) dopo la sentenza della Corte di Giustizia UE del 25 luglio 2018 (C-103/17, Messer France) e la giurisprudenza di questa Corte ha riconosciuto ai soggetti incisi dall’addizionale il diritto alla restituzione del tributo da parte del fornitore;
c) la recente sentenza della Corte di Giustizia UE dell’11 aprile 2024 (C-316/2022) ha confermato il contrasto tra l’art. 6, comma 1, lett. c), D.L. 511/1988 e la Direttiva 2008/118/CE. Sulla base di tali premesse, la Corte riteneva legittima la disapplicazione della norma interna anche in un giudizio tra privati, confermando quindi la condanna di Acea Energia e riconoscendo a Banca Carige il diritto alla restituzione delle somme versate a titolo di addizionale sull’accisa.
2. Contro la sentenza d’appello ha proposto ricorso Acea Energia S.p.A., cui ha resistito con controricorso BPER Banca S.p.A. Il Procuratore Generale non ha presentato conclusioni scritte. I difensori di entrambe le parti hanno depositato memorie. All’esito della camera di consiglio, la Corte si è riservata di depositare la motivazione entro sessanta giorni. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Acea Energia s.p.a. - premesso il quadro normativo e fattuale in cui si inserisce il ricorso - articola un unico motivo con il quale denuncia la sentenza impugnata per violazione degli artt. 267, 288 TFUE e 101 della Costituzione.
Assoluta inconferenza (e non deducibilità) nel presente giudizio - alla luce del fermo principio della inefficacia c.d. orizzontale delle Direttive UE sancito dalla CGUE, in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE, con sentenza C-316/2022 dell’11 aprile 2024 - della incompatibilità tra la norm ativa tributaria nazionale e la Direttiva n. 2008/118/CE non trasposta o non correttamente trasposta nell’ordinamento interno . In sintesi, secondo la società ricorrente, la pretesa restitutoria avanzata da Banca Carige dovrebbe essere ritenuta infondatae la domanda rigettata.
2. Il ricorso non è fondato, ma la motivazione della sentenza impugnata va corretta. Secondo la giurisprudenza di questa Corte (cfr. il principio affermato da Cass. 13740/25 e ribadito da Cass. n. 13741/25, n. 16992/25, n. 16993/25, n. 17642/25, n. 17643/25: al quale il Collegio presta convinta adesione), In tema di addebito dell’addizionale provinciale di cui all’art. 6, commi 1, lett. c), e 2, del d.l. n. 511 del 1988, conv. con modif. dalla l. n. 20 del 1989, sostituito dall’art. 5 del d.lgs. n. 26 del 2007 (poi abrogato dal combinato disposto degli artt. 2, comma 6, del d.lgs. n. 23 del 2011, e 18, comma 5, del d.lgs. n. 68 del 2011, nonché dall’art. 4, comma 10, del d.l. n. 16 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 44 del 2012), il consumatore finale - se ha corrisposto al fornitore di energia, a titolo di rivalsa, l’imposta riconosciuta in contrasto con il diritto dell’Unione Europea - è legittimato ad esercitare, nel rispetto dell’ordinario termine decennale di prescrizione, l’azione di ripetizione dell’indebito stesso ex art. 2033 c.c. direttamente nei confronti dello stesso fornitore (che potrà, a sua volta, rivalersi nei confronti dello Stato), poiché la dichiarata illegittimità costituzionale della norma interna per contrarietà al diritto UE (Corte cost., sentenza n. 43 del 2025)comporta, nei rapporti tra solvens e accipiens, la caducazione ex tunc della causa giustificatrice della prestazione .
Avuto riguardo al disposto di cui sensi all’art. 118, co. 1, ultimo inciso, disp. att. cod. proc. civ., è qui sufficiente fare integrale richiamo alla motivazione della prima delle menzionate sentenze per giustificare il rigetto dei motivi in esame, con opportuna correzione della motivazione della qui gravata sentenza, del ricorso oggi esaminato, in uno alla compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
3. Le spese relative al presente giudizio di legittimità possono essere compensate, per essere anche questo ricorso deciso, in via dirimente, in forza di una pronuncia di illegittimità costituzionale (la sentenza n. 43/2025, oggetto di esame nei precedentidi questa Corte sopra richiamati) intervenuta dopo la sua proposizione. Al rigetto del ricorso consegue la declaratoria della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento dell’importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315). P.Q.M La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera di parte ricorrente al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis del citato