Cassation court dismisses appeal where factual knowledge of execution proceedings precludes formal opposition deadline. The court ruled that knowing about the seizure process invalidates the opposition filing. The decision establishes that factual awareness overrides formal notification requirements. The appeal is rejected due to procedural preclusion. The ruling clarifies the strict timeline for opposing execution acts. The court emphasizes the necessity of demonstrating lack of knowledge. The outcome favors the creditor's procedural rights. The case highlights the importance of factual awareness in civil procedure. The judgment confirms the lower court's dismissal of the opposition. The legal principle protects the efficiency of execution proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court rejected the appeal filed by Clauso Limited SA against the first-instance judgment dismissing its formal opposition to an execution proceeding. The appellant argued it lacked knowledge of the seizure, but the court found factual evidence proving it was aware of the execution's pendency through prior negotiations. Consequently, the court held that actual knowledge of the execution act precludes the right to file a formal opposition within the statutory deadline. The appeal was dismissed because the appellant failed to prove it was unaware of the proceedings at the critical time.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1606 c.c.; Art. 1607 c.c.: The court establishes that factual knowledge of the pendency of an execution proceeding and the relevant act precludes the right to file a formal opposition, as the statutory deadline cannot be respected if the party was already aware of the situation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.20853/2023 R.G. proposto da CLAUSO LIMITED SA, in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliata in Roma alla via CAIO MARIO, presso lo studio dell’avvocato SCARANTINO EMILIANO (SCRMLN81M28C351U), che lo rappresenta e difende , con domiciliazione telematica come per legge -ricorrente - contro APORTI S.R.L. E, per essa, la sua PROCURATRICE NEPRIX S.R.L., in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliata in ROMA al viale G . MAZZINI n. 9, presso lo studio dell’avvocato FEDERICI PIERLUIGI (FDRPLG82T02H501F), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato DI DONATO GIACINTO (DDNGNT72H19H501X), con domiciliazione telematica come per legge -controricorrente - nonchécontro RUBIDIO SPV S.R.L. -intimato - nonché contro CONDOMINIO IL COLLE - PALAZZINE C - C1, elettivamente domiciliato in CASTEL DI SANGRO alla viaPONTE NUOVO 58, presso R.g. n. 20853 del 2023 Ad. 22/10/2025; estensore:
C. Valle lo studio dell’avvocato FORNARI MARIA ANTONIETTA (FRNMNT63E62F382I),che lo rappresenta e difende -resistente - avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE SULMONA n. 94/2023 depositata il 12/04/2023; R.g. n. 20853 del 2023 Ad. 22/10/2025; estensore: C. Valle udita la relazione svolta,nella camera di consiglio del 22 /10/2025 , dal Consigliere relatore Cristiano Valle. FATTI DI CAUSA I fatti ancora rilevanti in questa sede di legittimità sono i seguenti. Con atto di citazione ritualmente notificato la società CLAUSO LIMITED S.A. propose, introducendo il giudizio di merito,opposizione agli atti esecutivi, dinanzi al Tribunale di Sulmona, nell’ambito della procedura espropriativa immobiliare avente ad oggetto l’immobile sito in Rivisondoli alla via Dante Alighieri , censit o al catasto NCEU foglio 12 particella 1057;ed esponeva che in data 14/09/2021 aveva appreso che il suddetto immobile era gravato dalla tra scrizione , effettuata in data 18/10/2019, di a tto di pignoramento immobiliare enon avendo ricevuto la notifica di alcun precetto, pignoramento e titolo esecutivo prendeva visione degli atti presso la cancelleria del Tribunale,apprendendo della pendenza della procedura n. 37/2019; pertanto,chiedeva la sospensione della stessa, che veniva rigettata dal giudice dell’esecuzione: e veniva, quindi, introdotto il giudizio di merito che, nel contraddittorio con la Neprix S.r.l., rappresentata dalla Aporti S.r.l. e con il Condominio il Colle, si concludeva con la sentenza n.94 del 12/04/2023, di rigetto dell’opposizione formale.
Avverso la detta sentenza in unico grado propone ricorso per cassazione la Clauso LTD con atto affidato a due motivi. Risponde con controricorso la Aporti S.r.l., quale mandataria della Arec Neprix S.p.a., già Neprix S.r.l. Il Condominio il Colle deposita una “memoria di costituzione”. La Rubidio SPV s.r.l. non svolge attività difensiva in questa sede. La trattazione della causa è stata fissata per l’adunanza camerale del 22/10/2025, alla quale è stata trattenuta in decisione e il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni.
R.g. n. 20853 del 2023 Ad. 22/10/2025; estensore: C. Valle RAGIONI DELLA DECISIONE Va, preliminarmente, esclusa la ritualità della memoria di costituzione del Condominioil Colle. A seguito della riforma del 2023, nel giudizio di legittimità è sì consentito il mero deposito dell’atto con cui parte intimata intende prendervi parte, ma pur sempre nel rispetto dei termini e dei requisiti di contenuto-forma prescritti: gli uni e gli altri totalmente carenti nel caso di specie, cosicché il Condominio il Colle non può ritenersi ritualmente costituito in questa fase di legittimità.
Ciò posto, imotivi di ricorso sono i seguenti. I° motivo: per art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. per violazione e falsa applicazione degli artt. 156, 480 e 617 c.p.c. La Clauso LTD ricorrente lamenta l ’ inidoneità della notifica dell’atto di precetto al raggiungimento dello scopo, con conseguente invalidità di tutti gli atti successivi e rappresenta che essa aveva un interesse concreto a venire a conoscenza dell’atto di precetto perché avrebbe potuto adempiere l’obbligazione asseritamente rimasto insoddisfatta. II° motivo: per art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. per violazione e falsa applicazione degli artt. 77, 142, 145, 160, 555, 617 c.p.c. e 2697 c.c.per avere il Tribunale ritenuto la notifica , sia del precetto che del successivo pignoramento, effettuata a legale rappresentante della Clauso LTD in Rozzano, pur non avendo la detta società alcuna sede o leale rappresentante abilitato al ricevimento degli atti in Italia e tantomeno in Rozzano.
Il primo motivo non incide adeguatamente sulla ragione del decidere del Tribunale, che ha affermato che, sulla base dell’istruttoria, di carattere esclusivamente documentale, svolta, era risultato provato che la Causo LTD fosse venuta a conoscenza, sin dal mese di marzo dell’anno 2021, della trascrizione del pignoramento in data 18/10/2019, in quanto aveva instaurato R.g. n. 20853 del 2023 Ad. 22/10/2025; estensore: C. Valle trattative, con il Condomino nel quale l’immobile è ubicato, al fine di addivenire alla conversione del pignoramento stesso.
Da tanto consegue che deve ritenersi che sin dal marzo dell’anno 2021 la Clauso LTD fosse a conoscenza dell’instaurazione della procedura esecutiva immobiliare e poteva, pertanto, contestare, mediante le forme di legge, e segnatamente l’opposizione formale, la prosecuzione della stessa. Questa Corte ha già affermato, e intende in questa occasione ribadire, che rileva la dimostrazione della conoscenza di fatto della pendenza della procedura esecutiva e comunque dell’atto che sia assume viziatonon potendosi altrimenti verificare il rispetto da parte sua del termine di decadenza per la proposizione dell'opposizione (Cass. n. 19932 del 19/07/2024;
Cass. n. 18723 del 27/07/2017; Cass. n. 7051 del 9/05/2012), cosicché, nella specie, a fronte dell’allegazione, da parte dell’opposta, documentalmente comprovata, a quanto consta dalla sentenza impugnata, della pendenza di trattative per addivenire alla conversione del pignoramentodi cui all’art. 495 c.p.c., la Clauso LTD avrebbe dovuto dimostrare, o quantomeno chiedere di dimostrare, che la detta circostanza non era veritiera, o, comunque che essa era collocata cronologicamente in un momento successivo a quello in cui ella assume di avere avuto formale conoscenza dell’atto impugnato.
Il primo motivo di ricorso è, pertanto, infondato e deve, quindi, essere rigettato. Il rigetto del primo motivo preclude l ’ esame del secondo , poiché l’inammissibilità originaria dell’opposizione formale comporta la preclusione all’esame nel merito della censura, riguardante l’inesistenza in Italia di una sede della Clauso LTD (e, pertanto, la contestazione della conclusione, cui è giunta la decisione di merito pur dopo il rilievo dell’inammissibilità della domanda, di ritualità delle notifiche contestate), di cui al secondo motivo di ricorso.
Il ricorso è, in conclusione,rigettato. R.g. n. 20853 del 2023 Ad. 22/10/2025; estensore: C. Valle Le spese di lite seguono la soccombenza della Clauso LTD nei confronti della controricorrente e, tenuto conto dell ’ attività processuale espletata in relazione alvalore della controversia, sono liquidate come da dispositivo. Non deve provvedersi sulle spese del presente giudizio di legittimità, invece, né in favore del Condominio Il Colle, in quanto non ritualmente costituito, né in favore della Rubidio SPV s.r.l., rimasta intimata. La decisione di rigettodel ricorso comporta che deve attestarsi, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
P.Q.M La Corterigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del la controricorrente Aporti srl come rappresentata da Neprix srl , delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.0 00,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente e in favore del competente Ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bi