Ordinanza — n. 29472/2025 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso 16535-2023proposto da: SORRISO VINCENZA CINZIA, domiciliat a “ ex lege ” presso l’indirizzo di posta elettronica del proprio difensore come in atti, rappresentatae difes a dall’Avvocato Marcello LUS ; -ricorrente - contro UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A., in persona del legale rappresentante “pro tempore” e procuratore “ad negotia”, Dott. Daniele Antonio GUGLIELMETTI, con domicilio eletto in Roma, via Cassiodoro 1/A, presso lo studio dell’Avv. Marco ANNECCHINO, ma domiciliata “ex lege” presso l’indirizzo di posta elettronica del proprio difensore come in atti, rappresentata e difesa dall’Avvocato Santo SPAGNOLO; -controricorrente - Oggetto ASSICURAZIONE DANNI Estinzione per rinuncia R.G.N.16535/2023 Cron.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 1892 cod.civ, art. 391 cod. proc. civ, art. 380-bis cod. proc. civ; Ordinanza — n. 29472/2025 — snciv · Corte di Cassazione: Daniele Antonio GUGLIELMETTI, con domicilio eletto in Roma, via Cassiodoro 1/A, presso lo studio dell’Avv. Marco ANNECCHINO, ma domiciliata “ex lege” presso l’indirizzo di posta elettronica del proprio difensore come in atti, rappresentata e difesa dall’Avvocato Santo SPAGNOLO; -controricorrente - Oggetto ASSICURAZIONE DANNI Estinzione per rinuncia R.G.N.16535/2023 Cron.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso 16535-2023proposto da: SORRISO VINCENZA CINZIA, domiciliat a “ ex lege ” presso l’indirizzo di posta elettronica del proprio difensore come in atti, rappresentatae difes a dall’Avvocato Marcello LUS ; -ricorrente - contro UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A., in persona del legale rappresentante “pro tempore” e procuratore “ad negotia”, Dott. Daniele Antonio GUGLIELMETTI, con domicilio eletto in Roma, via Cassiodoro 1/A, presso lo studio dell’Avv. Marco ANNECCHINO, ma domiciliata “ex lege” presso l’indirizzo di posta elettronica del proprio difensore come in atti, rappresentata e difesa dall’Avvocato Santo SPAGNOLO; -controricorrente - Oggetto ASSICURAZIONE DANNI Estinzione per rinuncia R.G.N.16535/2023 Cron.
Rep. Ud.05/06/2025 Adunanza camerale nonché contro SOCIETÀ COOPERATIVA EDILE F.LLI CAMMILLERI IN LIQUIDAZIONE; F.LLI CAMMILLERI COSTRUZIONI EDILI S.R.L.; CAMMILLERI CRISTOFARO CAMMILLERI DOMENICO; TIMINERI GAETANO; SORRISO ANGELO; -intimati - avverso la sentenza n. 94 /20 2 3 , de lla Corte d’appello /Tribunale diPalermo, depositata in data 13 / 0 1 /20 2 3 ; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale in data 05/06/2025dal Consigliere Dott. Stefano G iaime GUIZZI ; consideratoche: -Vincenza Cinzia Sorriso, ricorre, sulla base di due motiv i , per la cassazione della sentenza n. 94/23, del13 gennaio 202 3 , del la Corte d’appello di Palermo, che –accogliendo il gravame esperito da Unipolsai Assicurazioni S.p.a. avverso la sentenza n. 1827/16, del 13 dicembre 2016, del Tribunale di Agrigento –ha rigettato la domanda di manleva dell’odierna ricorrente, proposta nell’ambito di un giudizio nel quale era stata valere la sua responsabilità professionale; -il primo motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 4 ), cod. proc. civ.
– nullità della sentenza per violazione degli artt. 132, comma 2, n.
4) cod. proc. civ., 118 disp. att. cod. proc. civ. e 111, comma 6, Cost; -il secondo motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 3 ), cod. proc. civ. – violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1892 cod.civ.; -ha resistito con controricorso Unipolsai Assicurazioni; - sono rimast i solo intimat i i soggetti meglio indicati in epigrafe; -in relazione al presente ricorso veniva formulata proposta di definizione accelerata del ricorso, ex art. 380-bis, comma 1, cod. proc. civ.; - c omunicata al la ricorrente tale proposta, la medesim a ha richiesto la decisione del collegio ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, sicché la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; - la ricorrente, con atto del 30 aprile 2025, ha dichiarato di rinunciare al ricorso; - il Collegio si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni; - ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. , tanto dovendo reputarsi prevalente (per l’evidente favore dell’ordinamento per la volontaria desistenza dal giudizio di legittimità) sul diverso meccanismo procedurale di cui all’art. 380-bis cod. proc. civ., deve dichiararsi estinto - per rinuncia al ricorso - il presente giudizio di legittimità; -sussistono i presupposti per l’integrale compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità, tenuto conto anche della richiesta congiunta delle parti; p. q. m. la Corte dichiara estinto il presente giudizio di legittimità, compensando integralmente tra le parti le spese dello stesso.
Così deciso in Roma, all’esito dell’adunanza camerale de