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Decreto — n. 29372/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 29372/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 29372/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 15.000,00 per compensi, oltre aeventuali spese prenotate a debito

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 29372/2025 — snciv · Corte di Cassazione: 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 15.000,00 per compensi, oltre aeventuali spese prenotate a debito

Parole chiave

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rimborso delle spese spese di gratuito patrocinio spese susseguenti ripetibili dell'avvocato diritto al risarcimento danni spese legate all'invalidità

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

ente DECRETO sul ricorso iscritto al n.15498/2024 R.G. proposto da : BOLOGNINI STEFANO, BERTANI GIANNA, ANTIGNANO MARIA TERESA, BACCEGA MASSIMO, BATTAGLIA GIANFRANCO, BIANCHELLI GABRIELE, D'APOLITO ANTONIO, DI BENEDETTO GIUSEPPE SALVATORE, CHIOCCINI GABRIELLA, TOSONI FERNANDA, DASSI FERDINANDO, CANDIANO SIRO, CASTIGLIA DANIELA, DARUI DAVIDE, CENTANNI STEFANO, BOSSONE VITO, COMITINI SALVATORE, DEL BUONO GIUSEPPE, CAFAROTTI MAURO, CERAGIOLI TIZIANO, BONOMO ANTONIO, FOGLIA SALVATORE, GIACOMELLO PATRIZIO ANGELO, FERRETTI LIDIA, IZZO RAFFAELLA, GALAZZI GIANNI, GRASSI FELICE ROBERTO, GRECO CLAUDIO, FIASCHI ELENA, FARRONATO FRANCO, FILIPPI RITA, LOTTA CARMELO, LO BASSO GESUALDA, LUCCHETTI LEONARDO, LEPORI GIOVANNI LEONARDO, FIUMARA FRANCESCO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DOMENICO CHELINI 5, presso lo studio dell’avvocato TORTORELLA MARCO (TRTMRC68P23H501S) che li rappresenta e difende -ricorrenti- contro PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL ’ UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, MINISTERO DELLA SALUTE, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che ope legis li rappresenta e difende -controricorrenti- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMAn.8353/2023depositata il 27/12/2023; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.

‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 15.000,00 per compensi, oltre aeventuali spese prenotate a debito