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Decreto — n. 29360/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 29360/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 29360/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONETERZA SEZIONE CIVILEIL PRESIDENTE ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 1790/2025 R.G. proposto da: COLUCCI COSIMO, domiciliato ex lege presso l’indirizzo di posta elettronica certificata come in atti dell’avvocato CONSERVA GIACOMO (CNSGCM76C15E986N), che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro HDI ASSICURAZIONI S.P.A, domiciliata ex lege presso l’indirizzo di posta elettronica certificata come in atti dell’avvocato PETRONE CLAUDIO (PTRCLD79E07L049Y), che la rappresenta e difende -controricorrente- nonché contro LEONE GAETANO e GALEONE ANNA MARIA, GRECO GIUSEPPE, GRECO LINDA in qualità di eredi di GRECO EMILIO -intimati- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO DI LECCE SEZ.DIST.TARANTO n.226/2024 depositata il 18/06/2024; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 29360/2025 — snciv · Corte di Cassazione: ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve Numero registro generale 1790/2025 Numero sezionale 800/2025 Numero di raccolta generale 29360/2025 Data pubblicazione 06/11/2025 provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.100,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Parole chiave

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spese di esecuzione assunzione delle spese anticipi delle spese dispensa dal versamento delle spese spese susseguenti controprestazione

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve Numero registro generale 1790/2025 Numero sezionale 800/2025 Numero di raccolta generale 29360/2025 Data pubblicazione 06/11/2025 provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
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Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONETERZA SEZIONE CIVILEIL PRESIDENTE ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 1790/2025 R.G. proposto da: COLUCCI COSIMO, domiciliato ex lege presso l’indirizzo di posta elettronica certificata come in atti dell’avvocato CONSERVA GIACOMO (CNSGCM76C15E986N), che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro HDI ASSICURAZIONI S.P.A, domiciliata ex lege presso l’indirizzo di posta elettronica certificata come in atti dell’avvocato PETRONE CLAUDIO (PTRCLD79E07L049Y), che la rappresenta e difende -controricorrente- nonché contro LEONE GAETANO e GALEONE ANNA MARIA, GRECO GIUSEPPE, GRECO LINDA in qualità di eredi di GRECO EMILIO -intimati- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO DI LECCE SEZ.DIST.TARANTO n.226/2024 depositata il 18/06/2024; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.

‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve Numero registro generale 1790/2025 Numero sezionale 800/2025 Numero di raccolta generale 29360/2025 Data pubblicazione 06/11/2025 provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.100,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 31/10/2025 Il Presidente Lina Rubino Numero registro generale 1790/2025 Numero sezionale 800/2025 Numero di raccolta generale 29360/2025 Data pubblicazione 06/11/2025