Decreto — n. 29348/2025 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IA‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 15.000,00 per compensi, oltre a eventuali
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 29348/2025 — snciv · Corte di Cassazione: 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 15.000,00 per compensi, oltre a eventuali
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ente DECRETO sul ricorso iscritto al n.25608/2024 R.G. proposto da : ANDRIA GABRIELE, AGRIMI DANIELA, APE ALBERTO, ALBERTUCCI MARIO, BATTISTI BASILIO, BAGELLA MARIA PAOLA, BENATTI ROBERTO, BIZZOTTO MARIA GIOVANNA, BEVIGLIA EMILIO, BAUCKNEHT GIOVANNI, ARENA MARCO, BISCIONE ROBERTO, BELLOMO ANNA RITA, CAPEZZUTO ERMINIO, CALABRESE LUCIANO, BORGOGNONE ALESSANDRO, CAMOIRANO ERICA, CAMPAGNOLO MARIA, CAMPITELLI MAURIZIO, BRESCIA VINCENZO, BOCCHIA PAOLO, CARDELLICCHIO SALVATORE, COSTA ATTILIA, CONTESI VITO, CATUCCI GABRIELLA, CARRATELLI DOMENICO, CARRIERI CARMELA, COSTA PAOLO, CIANCIO ANDREA, CASAGRANDE GILBERTO, DENOVELLIS FRANCA, DI CROCE FERNANDA, CROCILLA DOMENICO, DELL'ANNA CLAUDIO, DI SILVESTRE GRAZIA, FANTI ANDREA, COTURRI PAOLO, FERRARI CLAUDIA, DAMIANI FRANCESCO, GUARNIERI MARZIA, GIOVANI ANGELA, GEROSA STEFANO, GROSSO ANNA MARIA, HASSANI KALHORI MITRA', GAROFALO SARA in qualità di erede di GAROFALO TOMMASO, GRAZIOLI RUGGERO, GAMMAROTA LUCIO, FICCO CORRADO, MACCARONE MARGHERITA, LA BARBERA MARIO, IURA ATTILIO RAFFAELE, MARANGONI EGIDIO, MANCA OSCAR, LABRIOLA VINCENZO, LENZI BRUNO, MARCHI PAOLA, KHANJI BASSAM, HERNANDEZ BARAVOGLIA REGULO OCTAVIANO, MORI LORENZO, MORETTINI RAFFAELLA MARIA EUGENIA, MEINERO PIERCARLO, MODESTO VITO FRANCESCO, MAZZINI VINCENZO, MARRANCI SANDRA, MAXIA FERNANDO, MONTEBIANCO ABENAVOLI SAVERIO, MEGGIBOSCHI PAOLO, NERI GUIDO, MURGIA FRANCESCO, NATALE GIUSEPPE, ODDONE LUCA, ODDONE PAOLA e ODDONE CHIARA in qualità di eredi di CELESIA LAURA , PAPA DANIELA, PANCONESI ALESSANDRO, OLIVERO GIORGIO, MORITTU LORETA, MORONI MAURIZIO RENATO, PICARDI ANTONIO, PARMA MADDALENA, PERFIDO LEONARDO, RICCI GIOVANNI, PEDOJA ENRICO, RISI DANIELA, RUSSO LIBERO, PISANI GIOVANNI, PIACENTINI ALESSANDRO, RICCIARDI MARIA ROSELLA, RESTA ANTONIA, PITTALIS ANTONELLO, SCAGLIANTI GIORGIO, SESSA GIOVANNI, SCRIVO ALFREDO, SCALVINI CARLA GABRIELLA, TAGLIARO FRANCO, SIMONATTI ANDREA ERO, SPAGNOLO MARIA ROSA, SPANO' CLAUDIO, TAFUNI DOMENICO, SANNA ANTONIO, SPAGGIARI STEFANO, STRAMESI MARIA TERESA, TEGGI ANTONELLA, ZARAMELLA DELLINA, TSANTES BASILE, TURATTI CARLO, TUMOLO ROCCO, ZANNONI MARINA, TRIPICCHIO GIANCARLO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA ANTONIO BERTOLONI 55, presso lo studio dell’avvocato CASTROGIOVANNI CRISTIANO (CSTCST70B19H501Z) che li rappresenta e difende -ricorrenti- contro PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, MINISTERO DELLA SALUTE, MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587), che ope legis li rappresenta e difende -controricorrenti- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMAn.3028/2024depositata il 02/05/2024; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 15.000,00 per compensi, oltre a eventuali