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Ordinanza — n. 29061/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court quashes appeal judgment for erroneous finding of res judicata regarding new claims.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29061/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation quashed the Milan Court of Appeal's judgment, which had rejected the appellant's opposition to tax collection notices. The lower court incorrectly treated a prior decision as res judicata to dismiss new claims regarding indemnity and mortgage registration that were only raised in the current appeal. The court ruled this error violated procedural rules because the prior judgment did not address these specific new demands, necessitating a retrial.

Regesto Legislator

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Art. 395, n. 4 c.p.c.; Art. 124 disp. Att. c.p.c.: A prior judgment cannot constitute res judicata to dismiss new claims if it only addressed different subject matter or was not properly produced and acquired to the case file.

Parole chiave

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res judicata error new claims dismissal procedural inadmissibility tax collection opposition litispendence declaration costi ambientali recupero dei costi cauzione per le spese ripetibili

Disposizioni normative citate

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Art. 395, n. 4 c.p.c.
Art. 124 disp. Att. c.p.c.
8 a pagina 11 nella sentenza impugnata), detta sentenza erroneamente è stata ritenuta costituire giudicato esterno: -sia perché detta sentenza non era stata prodotta e neppure stata acquisita agli atti con il relativo attestato di cancelleria previsto ex art. 124 disp.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
Stante l’accoglimento del ricorso, non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall’art.
art. 615 c.p
conveniva in giudizio Ministero dell’Interno, Prefettura di Lecco e Agenzia delle Entrate Riscossione, proponendo opposizione ex art. 615 c.p.c.
art. 124 disp. Att. c.p
8 a pagina 11 nella sentenza impugnata), detta sentenza erroneamente è stata ritenuta costituire giudicato esterno: -sia perché detta sentenza non era stata prodotta e neppure stata acquisita agli atti con il relativo attestato di cancelleria previsto ex art. 124 disp.

Giurisprudenza citata

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Corte di Appello di Milano n. 2092/2023
Tribunale di Milano n. 12763/2015
Corte di Appello di Milano n. 2816/2017
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19247/2023 R.G. proposto da: LOMBARDA RECUPERI AMBIENTALI SRL IN CONCORDATO PREVENTIVO, nella persona del legale rappresentante in atti indicato, rappresentata e difesa dall’avvocato ORLANDI CARLO, presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata è domiciliata per legge; -ricorrente- contro MINISTERO DELL’INTERNO, U.T.G. PREFETTURA DI LECCO, AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE, GRUPPO PENSA S.P.A. -intimati- avverso la SENTENZA della CORTE D ’ APPELLO di MILANO n. 2092/2023depositata il 26/06/2023 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/10/2025dal Consigliere PASQUALE GIANNITI. FATTI DI CAUSA 1.La Lombarda Recuperi Ambientali S.r.l. conveniva in giudizio Ministero dell’Interno, Prefettura di Lecco e Agenzia delle Entrate Riscossione, proponendo opposizione ex art. 615 c.p.c. alle seguenti tre cartelle di pagamento dell’Agenzia delle Entrate Riscossione:

a) cartelle n. 03320170001995729 per l’importo di euro 64.172,03 e n. 03320170000851930 per l’importo di euro 2.667.082,47, quale rimborso delle spese che il Ministero aveva liquidato a titolo di corrispettivo dei lavori di scavo per “messa in sicurezza” di aree di proprietà di Lombarda Recuperi Ambientali S.r.l.;

b) cartella n. 03320160003746873, per l’importo di euro 200,00 a titolo di diritti per l’anno 2011 della Camera di Commercio. Nel fare opposizione, la Lombarda Recuperi formulava richiesta di risarcimento per la mancata restituzione da parte del Gruppo Pensa S.p.a. di materiale prelevato dalla cava oggetto dei lavori di messa in sicurezza. Le parti convenute, nel costituirsi, chiamavano in manleva il Gruppo Pensa S.p.a., che pure si costituiva. Il Tribunale di Como, riuniti i tre procedimenti, con la sentenza n. 341/2021 respingeva l’ opposizione, dando atto, in parte motiva, per quanto concerne la sola cartella esattoriale n. 03320160003746873 per l’importo di euro 200,00, della cessazione della materia del contendere.

In ragione dell’accertata soccombenza, il Giudice di prime cure disponeva la condanna della parte attrice opponente alla rifusione delle spese di lite in favore dell’opposta e della terza chiamata Gruppo Pensa S.p.a. Avverso la decisione di primo grado proponeva appello Lombarda Recuperi Ambientali S.r.l., chiedendo l’accoglimento delle domande spiegate in primo grado, con vittoria delle spese di lite nel doppio grado di giudizio. Le parti appellate chiedevano la reiezione dell’appello e, in caso di accoglimento, spiegavano appello incidentale.

In particolare, parte appellata Gruppo Pensa S.p.a. depositava la sentenza della Corte di appello di Milano n. 1121/2021, resa fra Pensa Costruzioni e Asfalti S.r.l. e la Lombarda Recuperi, quale documento sopravvenuto al giudizio di primo grado. La Corte d’appello di Milano: dapprima, con ordinanza, resa all’udienza del 23 marzo 2022, dichiarava inammissibile l’istanza di sospensione dell’esecuzione, proposta dalla Lombardi Recuperi; quindi, con sentenza n. 2092/2023, respingeva l’impugnazione, condannando parte appellante alla rifusione delle spese processuali relative al grado in favore delle controparti. 2.Avverso la sentenza della corte territoriale ha proposto ricorso la Lombarda Recuperi.

Non sono state svolte difese dalle parti intimate. Per l’odierna adunanza il Procuratore Generale non ha rassegnato conclusioni scritte. Il difensore del ricorrente ha depositato memoria. Questa Corte, ad esito della camera di consiglio, si è riservatail deposito della motivazione entro il termine di giorni sessanta. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.La Lombarda Recuperi Ambientali S.r.l. articola in ricorso due motivi.Precisamente, la società ricorrente: - c on il primo motivo denuncia: Errore di giudizio per violazione o falsa applicazione dell’art. 115 cpc in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 cpc nella parte in cui la corte territoriale - nel respingere l’eccezione di prescrizione del credito azionato con le 2 cartelle di pagamento per decorso del termine decennale decorrente dalla fine dei lavori di scavo, presupponendo che la prescrizione sarebbe stata interrotta dal Ministero con “la raccomandata del Comune di Mandello del Lario del 14 gennaio 2013”- ha così motivato (p. 6):

“La raccomandata in questione, costituisce infatti valido atto interruttivo del termine decennale di prescrizione, in quanto inviata dal sindaco del Comune di Mandello nell’esercizio di funzioni di competenza statale. Questi, invero, ha agito in qualità di Ufficiale di Governo ai sensi dell’art. 54, comma 2, d. lgs n. 267/2000, Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, sin dal momento in cui ha emesso le ordinanze per gli interventi di bonifica e messa in sicurezza delle aree di proprietà dell’appellante. Era, quindi, legittimato - quale articolazione dell’Amministrazione statale - a diffidare l ’ appellante al pagamento del corrispettivo delle opere di messa in sicurezza dell’area di sua proprietà ; -con il secondo motivo denuncia: falsa applicazione degli artt.2909 c.c. e 324 c.p.c. in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. nella parte in cui la corte di merito non ha accolto (pp. 8-11) la domanda di pagamento, da essa società proposta nei confronti del Ministero, del corrispettivo pari al valore di mercato del materiale scavato da Pensa ma di proprietà della medesima Lombarda che non è stato rinvenuto in loco al termine dei lavori ordinati dal Sindaco Ufficiale di Governo, ritenendola “inammissibile in quanto coperta da giudicato esterno”, costituito dalle sentenze della medesima Corte Milanese n. 1112/2021 del 7.4.2021 e n. 2816/2017.

2. Il ricorso è fondato, ma solo per quanto di ragione. 2.1. Fondato è il secondo motivo che, per ragioni di pregiudizialità logica, viene trattato per primo. Invero, contrariamente a quanto affermato nella impugnata sentenza, la precedente sentenza della Corte d’appello di Milano n. 1112/2021 risultava “non ancora passata in giudicato”(essendo stata impugnata con ricorso a questa Corte). Quindi non poteva avere effetto di giudicato. D’altronde il richiamo, nella qui gravata sentenza, alla sentenza n. 1112/2021 della Corte territoriale, perde definitivamente rilevanza, ora che la stessa sentenza n. 1112/2021 è stata cassata con rinvio dall’ordinanza di questa Corte n. 19608 del 16/07/2024 (di cui, quale proprio precedente, questa Corte è abilitata a conoscere anche di ufficio).

Quanto poi alrichiamo ad altra sentenza della medesima c orte territoriale n. 2816/2017 (letteralmente trascritta senza alcun commento o motivazione da pag. 8 a pagina 11 nella sentenza impugnata), detta sentenza erroneamente è stata ritenuta costituire giudicato esterno: -sia perché detta sentenza non era stata prodotta e neppure stata acquisita agli atti con il relativo attestato di cancelleria previsto ex art. 124 disp. Att. c.p.c.; -sia perché si trattava della decisione che aveva confermato la sentenza n. 12763/2015, con cui il Tribunaledi Milano, per quanto qui rileva,si era limitato nel proprio dispositivo a dichiarare la litispendenza parziale tra la domanda svolta da Lombarda nei confronti di Pensa e la domanda risarcitoria svolta da Lombarda in altro giudizio pendente avanti al Tribunale di Lecco, con cancellazione dal ruolo delle domande.

In tale situazione - poiché la corte territoriale con la successiva sentenza n. 2816/2017 haconfermato la sentenza del Tribunale (e, in particolare, la declaratoria di cancellazione dal ruolo della causa ) , stante la rilevata litispendenza - erroneamente è stata ritenuta la sussistenza dei presupposti per poter integrare il dispositivo della sentenza di primo grado con la pronuncia di rigetto delle domande proposte da Lombarda. In definitiva,la corte territoriale ha nella specie erroneamente dichiaratol’esistenza di un precedente giudicato nel giudizio di merito che riguardava l ’ opposizione a cartelle di pagamento, all ’ avviso di iscrizione ipotecaria e all’iscrizione ipotecaria, essendo queste domande nuove proposte solo ed esclusivamente nei due gradi di giudizio che si sono conclusi con la sentenza gravata. 2.2.

Il primo motivo, invece, è inammissibile. L’errore di apprezzamento del contenuto del documento (la raccomandata del Comune di Mandello del Lario del 14 gennaio 2003) non viene, infatti, qui prospettato con idonea rappresentazione delle modalità di deduzione della circostanza davanti al giudice del merito, mancando, in ricorso, idonea specificazione del tenore del documento e della riferibilità di tale tenore ad uno, piuttosto che ad altro, dei soggetti coinvolti, anche ai fini della sua configurabilità quale valido atto interruttivo della prescrizione ad opera del giusto creditore: non è, allora,possibile qui escludere che si tratti, sulla prospettazione operata nel ricorso stesso, di un errore di fatto rilevante ai soli fini dell’art. 395, n. 4, cod. proc. civ.

3. La sentenza va, pertanto , cassata con rinvio al la corte territoriale, in diversa composizione, perché proceda a nuovo esame dell’appello alla luce di quanto sopra statuito, nonché alle spese del giudizio di legittimità, tenendo conto del fatto che l’intimata qui non ha svolto difese. Stante l’accoglimento del ricorso, non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.

13. P.Q.M La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiarato inammissibile il secondo; e, per l’effetto, cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia la causa alla Corte d’appello di Milano,