Italian Supreme Court dismisses material error correction request due to incomplete procedural notice and missing party.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court of Cassation dismissed the interlocutory order for correcting a material error in a prior judgment. The court found that the parties had not received the full official decree initiating the correction procedure, which listed only two errors while omitting the third: the failure to notify LABEC S.r.l. Consequently, the court ordered the case to be remitted to the new docket to ensure the complete decree is formally notified to all parties before any correction can proceed.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366-bis c.p.p.; Art. 366-ter c.p.p.: The court must ensure complete procedural notice of the material error correction decree to all parties; failure to notify a party or provide the full text invalidates the initiation of the correction procedure, requiring remittal for proper notification.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IATesto completo
A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. Franco DE STEFANO Presidente CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE dott.Pasquale GIANNITI Consigliere dott.Cristiano VALLE Consigliere dott. Augusto TATANGELO Consigliere relatore A d. 16 / 10/2025 C . C . dott.Antonella PELLECCHIA Consiglier a R.G. n. 12797 /20 25 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul procedimento iscritto al numero 12797 del ruolo generale dell’anno 2025, vertente GAP S.r.l. (C.F.: 06775291005), in persona del legale rappresentante pro tempore,Eugenio Santucci rappresentata e difesa dagli avvocati Fabio Massimo Ventura (C.F.:
VNT FMS 67C25 H501K) e Paolo Maria D’Ottavi (C.F.: DTT PMR 73H19 A123C) -ricorrente- GROUPAMA ASSICURAZIONI S.p.A. (C.F.: 00411140585), in persona del rappresentante per pro- cura Massimo Toselli rappresentata e difese dall’avvocato Ernesto Grandinetti (C.F.: GRN RST 60C04 H501T) -controricorrente- nonché LABEC S.r.l. a socio unico, in persona del legale rappre- sentante pro tempore -intimata- per la correzione di errore materiale contenuto nella Sentenza della Corte Suprema di Cassazione n. 15605/2025, pubblicata in data 11 giugno 2025; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 16 ottobre 2025dal consigliere Augusto Tatangelo.
Considerato che: nonrisulta comunicato alle parti costituite il decreto di apertura di ufficio del procedimentodi correzione di errore materiale, ma Ric. n. 12797/2025 –Sez. 3 – A d. 16/10/2025 – Ordinanza interlocutoria – Pag . 2 di 2 solo l’avviso relativo alla fissazione della presente adunanza ca- merale, senza il contenutointegrale del decreto stesso , neces- sario per la corretta instaurazione del contraddittorio tra le parti; inoltre, nel decreto in questione sono indicati due errori come oggetto della necessaria correzione, mentre in realtà sussiste un ulteriore errore materiale che richiede tale correzione e, cioè, l’omessa indicazione della società rimasta intimataLABEC S.r.l. a socio unico,nell’epigrafe del provvedimento; va pertanto disposta la comunicazione alle parti del decreto di apertura di ufficio del procedimentodi correzione di errore ma- teriale,unitamente alla presente ordinanza; per questi motivi la Corte: - dispone il rinvio a nuovo ruolo della trattazione del pro- cedimento, per consentire la notifica alle parti, a cura della Cancelleria, del decreto di apertura dello stesso in forma integrale, unitamente al presente provvedimento, anch’esso in forma integrale.
Così deciso nella camera di consiglio della Te