Ordinanza — n. 28995/2025 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8925/2025 R.G. proposto da: LANZANI MASSIMILIANO, rappresentato e difeso dall’avvocato VICINI GIANLUCA, presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata è domiciliato per legge; BEDUSSI STEFANIA, rappresentata e difesa dagli avvocati CAVAGNA GIUSEPPE e POZZI ADRIANA SARA , presso l ’ indirizzo di posta elettronica certificatadei quali è domiciliata per legge; -ricorrenti- contro FALLIMENTO BITCOMPUTER SRL N. 192/1998, nella persona del curatore fallimentare in atti indicato, rappresentato e difeso dall’avvocato REMUS LUIGI, presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata è domiciliato per legge;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 28995/2025 — snciv · Corte di Cassazione: 8925/2025 R.G. proposto da: LANZANI MASSIMILIANO, rappresentato e difeso dall’avvocato VICINI GIANLUCA, presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata è domiciliato per legge; BEDUSSI STEFANIA, rappresentata e difesa dagli avvocati CAVAGNA GIUSEPPE e POZZI ADRIANA SARA , presso l ’ indirizzo di posta elettronica certificatadei quali è domiciliata per legge; -ricorrenti- contro FALLIMENTO BITCOMPUTER SRL N. 192/1998, nella persona del curatore fallimentare in atti indicato, rappresentato e difeso dall’avvocato REMUS LUIGI, presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata è domiciliato per legge;
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8925/2025 R.G. proposto da: LANZANI MASSIMILIANO, rappresentato e difeso dall’avvocato VICINI GIANLUCA, presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata è domiciliato per legge; BEDUSSI STEFANIA, rappresentata e difesa dagli avvocati CAVAGNA GIUSEPPE e POZZI ADRIANA SARA , presso l ’ indirizzo di posta elettronica certificatadei quali è domiciliata per legge; -ricorrenti- contro FALLIMENTO BITCOMPUTER SRL N. 192/1998, nella persona del curatore fallimentare in atti indicato, rappresentato e difeso dall’avvocato REMUS LUIGI, presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata è domiciliato per legge;
DO NEXT SPA, nella persona del legale rappresentante in atti indicato, rappresentato e difeso dall’avvocato ORIZIO MARCO, presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata è domiciliato per legge; -intimati- nonché contro MOR GABRIELE, TONIATO LAURA, AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, AGENZIA DELLE ENTRATE -UFFICIO TERRITORIALE DI BRESCIA; -intimati- relativamente alla pronuncia di questa Corte recante n. 5781/2025, decisa il 26.02.2025 e pubblicata il 04.03.2025; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/10/2025 dal Consigliere PASQUALE GIANNITI; considerato che -questa Corte, investita del ricorso n. 11695/2023, proposto dal Fallimento Bitcomputer srl, nella persona del Curatore, nei confronti di Stefania Bedussi, Massimiliano Lanzani, Donext s.p.a, Toniato Laura, Mor Gabriele, Agenzia Entrate – Riscossione, avverso la sentenza del Tribunale di Brescia n. 3087/2022 depositata il 21/12/2022 – con ordinanza n.5781/2025, per quanto qui rileva,ha così deciso: -dichiara inammissibile il ricorso; - condanna il fallimento ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio di legittimità, spese che liquida: -in euro 5.900 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200 ed agli accessori di legge, in favore della resistente Bedussi; -in euro 5.900 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200 ed agli accessori di legge, in favore del resistente Lanzani; -avverso la detta ordinanza hanno proposto ricorso Massimiliano Lanzani e Stefania Bedussi,chiedendo correggersene l’errore materiale nella parte in cui non vi si è statuitala distrazione delle spese liquidate in favore dei difensori, che ne avevano fatto richiesta nei rispettivi controricorsi; -il ricorso risulta essere stato notificato alle parti costituite nel procedimento (recante nrg 11695/23) concluso con la corrigenda ordinanza; -gli odierni ricorrenti Lanzani e Bedussi, nel costituirsi con distinti controricorsi, avevano effettivamente chiesto in sede di conclusione la distrazione delle spese in favore dei rispettivi difensori antistatari; - all’omissione della relativa menzione può effettivamente ovviarsi con la procedura di correzione di errore materiale; - pertanto, occorre integrare la detta ordinanza n. 5781/2025, laddove in motivazione e nel dispositivo il fallimento ricorrente viene condannato alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità; p. q. m. dispone correggersi l’ordinanza n. 5781/2025 di questa Corte, mediante l’inserimento: -in motivazione, al punto 4, dopo le parole “(per doNext tenuto conto pure della depositata memoria”, delle parole “e, per i controricorrenti Lanzani e Bedussi, con attribuzione ai rispettivi difensori per dichiaratone anticipo”; - in dispositivo, dopo le parole “della resistente Bedussi”, delle parole “e con attribuzione al suo difensore per dichiaratone anticipo”; - in dispositivo, dopo le parole “ del resistente Lanzani ”, delle parole “e con attribuzione al suo difensore per dichiaratone anticipo”.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti previsti dall’art. 196- quinquies, comma quinto, disp. att. c.p.c. Così dec