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Decreto — n. 28819/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 28819/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 28819/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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PDFBox: FD (AT) Ufc LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE CIVILE IL PRESIDENTE DELEGATOha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 14536/2025 R.G. proposto da: TOTO FRANCESCO, con domicilio telematico presso il proprio indirizzo PEC, rappresentato e difeso da sé medesimo ai sensi dell’art. 86 c.p.c. (TTOFNC64E30E506F) -ricorrente- contro LITHINOS PUGLIA S.R.L., in persona del rappresentante in atti indicato, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall’avvocato FATANO RAFFAELE ANTONIO (FTNRFL57B28E506K) -controricorrente- nonché contro TOTO MILENA -intimata- avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di LECCE n. 1895/2025 depositata il 11/06/2025;

Regesto Legislator

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art. 86 c.p, art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 28819/2025 — snciv · Corte di Cassazione: Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato; Numero registro generale 14536/2025 Numero sezionale 795/2025 Numero di raccolta generale 28819/2025 Data pubblicazione 31/10/2025 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti in data 16/09/2025; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.

Parole chiave

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condono delle spese procedurali fine del processo spese di esecuzione sospensione della procedura di fallimento opposizione al precetto esecutivo esecuzione della sentenza

Disposizioni normative citate

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art. 86 c.p
proposto da: TOTO FRANCESCO, con domicilio telematico presso il proprio indirizzo PEC, rappresentato e difeso da sé medesimo ai sensi dell’art. 86 c.p.c.
art. 380-bis c.p
Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato; Numero registro generale 14536/2025 Numero sezionale 795/2025 Numero di raccolta generale 28819/2025 Data pubblicazione 31/10/2025 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

PDFBox: FD (AT) Ufc LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE CIVILE IL PRESIDENTE DELEGATOha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 14536/2025 R.G. proposto da: TOTO FRANCESCO, con domicilio telematico presso il proprio indirizzo PEC, rappresentato e difeso da sé medesimo ai sensi dell’art. 86 c.p.c. (TTOFNC64E30E506F) -ricorrente- contro LITHINOS PUGLIA S.R.L., in persona del rappresentante in atti indicato, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall’avvocato FATANO RAFFAELE ANTONIO (FTNRFL57B28E506K) -controricorrente- nonché contro TOTO MILENA -intimata- avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di LECCE n. 1895/2025 depositata il 11/06/2025;

Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato; Numero registro generale 14536/2025 Numero sezionale 795/2025 Numero di raccolta generale 28819/2025 Data pubblicazione 31/10/2025 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti in data 16/09/2025; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.

‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.100,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 31/10/2025 IL PRESIDENTE DELEGATO Franco De Stefano Numero registro generale 14536/2025 Numero sezionale 795/2025 Numero di raccolta generale 28819/2025 Data pubblicazione 31/10/2025