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Ordinanza — n. 28815/2025 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28815/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28815/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con il primo motivo la ricorrente denuncia “violazione di norme sulla competenza territoriale”, in riferimento all’art. 360, primo comma n.2, c.p.c. 1.1 Si duole che nel costituirsi in primo grado ha sollevato eccezione d’incompetenza territoriale del Giudice di pace di Caserta, domicilio elettivo dell’attrice, “in quanto estraneo a qualsiasi punto geografico concernente il volo”, è stata da quest’ultimo erroneamente rigettat a , affermando che deve presumersi “la vessatorietà della clausola che stabilisca … foro competente una località diversa da quella di residenza o domicilio elettivo del consumatore”.

Regesto Legislator

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articolo 1362 c.c, articolo 1223 c.c; Ordinanza — n. 28815/2025 — snciv · Corte di Cassazione: Atteso che quest’ultima censura prospetta uninammissibile profilo di novità, va osservato che nel la p rima parte del motivo la ricorrente del tutto apoditticamente deduce l’applica bilità nella specie dell’art. 26 della Convenzione di Varsavia, senza invero (quantomeno idoneamente) censurare l’impugnata là dove afferma l’applicabilità nella specie della Convenzione di Montreal.

Parole chiave

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compensazione ed assistenza ai passeggeri rimborso delle spese di viaggio responsabilità del vettore diritto della navigazione aerea indennizzo per rumore aeroportuale contratto d'impiego del commesso viaggiatore

Disposizioni normative citate

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articolo 1362 c.c
articolo 1223 c.c
3 c.p.c., violazione dell’articolo 1223 c.c.
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26193/2022 R.G. proposto da AEROFLOT RUSSIAN AIRLINES, elettivamente domiciliata in ROMA VIA GIUNIO BAZZONI 3, presso l’avvocato DELLA MARRA TATIANA (DLLTTN65L52A326W) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro VIGLIOTTI ROSALINDA, elettivamente domiciliata presso l’avvocato RUSSO EMILIO (RSSMLE79C24G596N) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di TRIBUNALE SANTA MARIA CAPUA VETERE n. 1019/2022depositata il 23 marzo 2022 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 ottobre 2025dal Consigliere CHIARA GRAZIOSI:

Rilevato che: La signora Rosalinda Vigliotti conveniva davanti al Giudice di pace di Caserta la società Aeroflot Russian Airlines per ivi sentirla condannare al risarcimento del danno da ritardata restituzione (dopo quattro giorni) del bagaglio - altresì danneggiato - imbarcato in occasione del viaggio Roma Fiumicino/Phuket (Thailandia), danno indicato nell’ammontare di euro 1 . 241,76, oltre a euro 388,00per acquisti urgenti. Nella resistenza della convenuta, che eccepiva l’ incompetenza territoriale in favore del Giudice di pace di Roma , e, n el merito , invocava l’applicazione della Convenzione di Varsavia, con sentenza n. 875/2019 i l Giudice di pace di Caserta condannava Aeroflot a risarcire l’attrice nella misura complessiva di euro 1.071,63.

Con sentenza n. 1019/2022 il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere rigettavail gravame interposto dall’Aeroflot. Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito quest’ultima propone ora ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, illustrati da memoria. Resiste con controricorso la Vigliotti , che deposita altresì atto che non può considerarsi memoria, stante il difetto dei relativi requisiti di legge. Considerato che:

1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia “violazione di norme sulla competenza territoriale”, in riferimento all’art. 360, primo comma n.2, c.p.c. 1.1 Si duole che nel costituirsi in primo grado ha sollevato eccezione d’incompetenza territoriale del Giudice di pace di Caserta, domicilio elettivo dell’attrice, “in quanto estraneo a qualsiasi punto geografico concernente il volo”, è stata da quest’ultimo erroneamente rigettat a , affermando che deve presumersi “la vessatorietà della clausola che stabilisca … foro competente una località diversa da quella di residenza o domicilio elettivo del consumatore”.

E che il gravame al riguardo interposto in quantoil “domicilio effettivo” presso il difensore è “irrilevante ai fini della competenza territoriale non potendosi attribuire all’attore la scelta libera di qualsiasi giudice”, è stato dal giudice d’appello erroneamente rigettato per “l’incompletezza e genericità della relativa formulazione”. Nel riportare nel ricorso l’eccezione così come formulata in primo grado ( “ In via preliminare si eccepisce l’incompetenza territoriale del Giudice di Pace adito, a favore di quello di Roma.

Il foro di Caserta non ha infatti alcuna attinenza con il fatto denunciato in citazione, posto che la residenza del convenuto è indicata in Roma nello stesso atto, e nessun altro riferimento geografico giustificante una competenza Casertana è presente nell’atto di citazione” ), lamenta non essersi al riguardo considerato che “trattandosi di un contratto di trasporto in partenza da Roma-Fiumicino, non esisteva alcun riferimento geografico casertano, né in relazione al foro del convenuto, né in relazione a qualsiasi foro alternativo concernente il luogo di conclusione o di esecuzione del contratto di trasporto aereo … per assenza di collegamento geografico ipotizzabile col foro di Caserta”; e che pur se è vero che l’eccezione di incompetenza esige l’esclusione anche dei fori alternativi previsti dal codice di rito, non è al riguardo necessario “indicarli uno per uno con formule sacramentali, essendo sufficiente escludere la competenza del foro adito per assenza di alcun riferimento geografico connesso a qualsiasi criterio fondante la competenza territoriale”. 1.2 Il motivo è infondato.

Il giudice d’appello, nelle pagine 4-5 della sentenza, sul rilievo dell’appellante che “il Giudice di Pace di Caserta avrebbe errato nel rigettare l’eccezione di incompetenza territoriale”, afferma che “preliminarmente va rigettata l’eccezione di incompetenza territoriale” per “l’incompletezza e genericità della relativa formulazione”, evocando Cass. 16284/2019 in ordine alla necessità di censura di tutti i criteri indicati nella eccezione di competenza territoriale ai sensi degli articoli 18, 19 e 20, salvo che l’attore abbia indicato un determinato foro quale unico idoneo ( v.

Cass. ord. 1594/2020; Cass. ord. 14096/2020; Cass. ord. 5817/2024; Cass. ord. 33203/2024). La risposta del giudice d’appello alla censura nella presente sede riproposta è del tutto corretta, per cui il motivo non merita accoglimento.

2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia, ex articolo 360, primo comma, n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’articolo 26 della Convenzione di Varsavia del 12 ottobre 1929, come modificata dal Protocollo dell’Aja del 28 marzo 1955. 2.1 A rt . 26 in base al quale il destinatario deve inviare contestazionein forma scritta in via immediata se vi è avaria, e al più tardi entro sette giorni per i bagagli; in caso di ritardo, entro 21 giorni. Lamenta che anche la Convenzione di Montreal, dal giudice dell’appello ritenutanella specie applicabile, reca una norma di pari tenore ( art. 31 ) , sicché erroneamente non si è tenuto in debito considerazione che nella specie i bagagli sono stati riconsegnati il 26 aprile 2017, e la richiesta di risarcimento risulta inviata il 5 maggio 2017, sicché la domanda di risarcimento danni ètardiva. 2.2 Si duole ulteriormente che il giudice ha erroneamente rigettato il “motivo di appello secondo cui dovrebbe trovare applicazione la Convenzione di Varsavia e non quella di Montreal”.

Atteso che quest’ultima censura prospetta uninammissibile profilo di novità, va osservato che nel la p rima parte del motivo la ricorrente del tutto apoditticamente deduce l’applica bilità nella specie dell’art. 26 della Convenzione di Varsavia, senza invero (quantomeno idoneamente) censurare l’impugnata là dove afferma l’applicabilità nella specie della Convenzione di Montreal.

3. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia, i n riferimento all’articolo 360, primo comma n. 3 , c.p.c., violazione dell’articolo 22 della Convenzione di Varsavia del 12 ottobre 1929 come modificato dal Protocollo dell’Aja del 28 settembre 1955. 3.1 La prima parte della censura è fondata su pretesa violazione del “limite risarcitorio massimo per la perdita del bagaglio” della Convenzione di Varsavia. L’ultimo periodo, però, è il seguente: “In disparte l’errore motivazionale del Tribunale circa l’inapplicabilità della Convenzione di Varsavia, censurato sotto tale profilo in altro motivo di ricorso, rimane evidente la violazione di legge denunciata”; e dopo la parola “Tribunale” viene indicato il n. 2, ove risulta dedotto che comunque “la motivazione adottata dal Tribunale sul punto” deriva “dall’erronea lettura di quanto riportato nell’atto di appello ove si precisa che il contratto di trasporto Aeroflot … accettato al momento dell’acquisto del biglietto … stabilisce all’art. 2 che Le norme sulla responsabilità stabilite dalla Convenzione di Varsavia sono applicabili a qualsiasi trasporto qui previsto, esclusi i casi in cui tale trasporto non rientri nella definizione di ‘trasporto internazionale’ stabilita nella convenzione … Nel caso di voli nazionali, la responsabilità del vettore è regolata dal codice dell’aviazione della Federazione Russa ”. 3.2 Atteso che la seconda parte del terzo motivo va considerato unitamente alla prima parte del secondo, nel senso della presenza di una censura che lamenta l’affermazione da parte del giudice di merito della inapplicabilità della Convenzione di Varsavia in forza dell’articolo 2 delle c ondizioni di contratto (sentenza d’appello, pagina 5), va osservato che nell’impugnata sentenza il giudice dell’appello ha fatto luogo alla correlata censura dell’interpretazione di tale articolo 2 in termini invero contrastant i con la volontà delle parti (articolo 1362 c.c.).

Il motivo è p.q.r. fondato e va accolto nei termini di seguito indicati. Nell’impugnata sentenza il Tribunale riporta invero la clausola contrattuale ( Le norme sulla responsabilità stabilite dalla Convenzione di Varsavia sono applicabili a qualsiasi trasporto qui previsto, esclusi i casi in cui tale trasporto non rientri nella definizione di ‘trasporto internazionale’ stabilita nella convenzione … Nel caso di voli nazionali, la responsabilità del vettore è regolata dal codice dell’aviazione della Federazione Russa ”), deducendo:

“nel caso in esame si è in presenza di un trasporto internazionale, con la conseguenza che la Convenzione, anche per contratto, non può dirsi operante”. Emerge invero una motivazione del tutto apodittica e pertanto meramente apparente al riguardo.

4. Con il quarto motivo la ricorrente denuncia, ex ar ticolo 360, primo comma, n. 3 c.p.c., violazione dell’articolo 1223 c.c. in relazione all’articolo 19 della Convenzione di Varsavia come modificata dal Protocollo dell’Aja del 28 marzo 1955. Il motivo è rimane assorbito in ragione dell’accoglimento del 3° motivo.

5. Alla fondatezza nei suindicati termini e limiti del secondo e del terzo motivo, assorbito il quarto motivo e rigettato il primo motivo , consegue la cassazione in relazione dell’ impugnata sentenza, con rinvio al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, che in divers a composizione procederà a nuovo esame, e provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M La Corte accoglie il secondo e il terzo motivo diricorso nei termini e limiti di cui in motivazione; dichiara assorbito il quarto motivo; rigetta il primomotivo. Cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di