Italian Court dismisses appeal against joint liability ruling for defective footwear accessories supplied to a fashion brand.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation rejected an appeal filed by T.C. Taddei e Calcinai SRL against a lower court judgment ordering joint liability for damages caused by defective footwear accessories. The appellant argued that the appellate court failed to properly apply Article 2055 of the Civil Code regarding joint liability and questioned the valuation of the accessories. The court held that the lower court correctly applied the principle that joint liability requires only a material causal link to a single damaging event, regardless of whether the contributing parties acted autonomously or under different legal titles, thus upholding the original verdict.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2055 c.c.; Art. 41 c.p.: Joint liability under Article 2055 of the Civil Code applies when multiple persons are imputable to a single damaging event, requiring only a material causal link to the harm, even if their conduct is autonomous and based on different legal titles.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24096/2021 R.G. proposto da T. C. TADDEI E CALCINAI SRL, elettivamente domiciliata in ROMA Via Michele Mercanti 39, presso l’avvocato GANGEMI ANDREA (GNGNDR75M29H501H), rappresentato e difeso dall'avvocato VANNINI ANDREA (VNNNDR67L16D612Q) -ricorrente- contro TIEMMEGI SRL, elettivamente domiciliata presso l’avvocato POLISENA FILIPPO (PLSFPP60E24D643J) che la rappresenta e difende -controricorrente- e contro FEDERYCA SRL, domiciliata presso dall'avvocato VECCHI DANIELE (VCCDNL66B11G388J) che la rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro ITAS MUTUA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CALABRIA, 56, presso l’avvocato RANIERI GIOVANNA (RNRGNN72M56A345T) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIRARDI ANDREA (GRRNDR66C15G224J) -controricorrente- nonchè contro EUROZIPPER 90 SRL, SPRING '85 SPA, MANU ACCESSORI DI SETTIMI EMANUELE, ETHOS SRL -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ANCONA n. 175/2021 depositata il 18febbraio 2021; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 ottobre 2025dal Consigliere CHIARA GRAZIOSI:
Rilevato che: Il Tribunale di Fermo, con sentenza n. 475/2016, rigettava domande risarcitorie presentate da Tiemmegi S.r.l. nei confronti di Eurozipper 90 S.r.l., Spring ‘85 S.p.A., T.C. Taddei e Calcinari S.r.l. e Ditta Manu Accessori di Settimi Emanuele per la fornitura di accessori difettosi che l’attrice avrebbe subito nella produzione di calzature per Roberto Cavalli S.p.A., la quale gliele aveva perciò restituite. Nel giudizio di primo grado, delle convenute era rimasta contumace soltanto Ditta Manu; Eurozipper 90 aveva ottenuto di chiamare Federyca S.r.l.;
Spring ‘85 aveva ottenuto di chiamare Ethos S.r.l. e RSA Sun Insurance Office Ltd., poi divenuta Itas Mutua S.p.A. Tiemmegi proponeva appello, cui resistevano le controparti (tranne Ditta Manu Accessori di Settimi Emanuele, rimasta contumace); Ethos proponeva anche appello incidentale. La Corte d’Appello di Ancona, con sentenza n. 175/2021, accoglieva parzialmente il gravame principale, condannando in solido Eurozipper 90, Spring ‘85, T.C. Taddei e Calcinari nonché Ditta Manu Accessori di Settimi Emanuele a risarcire l’appellante di danni subiti nella misura di euro 72.990, oltre accessori; condannava altresì Spring ‘85 a restituire la somma di euro 7311,44 - oltre a rivalutazione - per la fattura n 902/2010; condannava inoltre T.C.
Taddei e Calcinari a restituire la somma di euro 618,84, oltre Iva, per la fattura n. 49 2010, sempre con rivalutazione, e Ditta Manu Accessori di Settimi Emanuele a restituire la somma di euro 1892,68, oltre rivalutazione, per la fattura n. 239/2010. T.C. Taddei e Calcinari ha presentato ricorso avverso Tiemmegi e nei confronti delle altre parti, basato su due motivi; si sono difese con rispettivo controricorso Tiemmegi, Federyca e Itas Mutua. Hanno depositato memoria il ricorrente, Tiemmegi e Federyca (la memoria di quest’ultima non contiene effettive difese).
Considerato che: 1.1 Con il primo motivo si denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.5 c.p.c., motivazione apparente e/o omesso esame di fatto discusso e decisivo “in relazione agli elementi fattuali forniti dalla ricorrente a supporto del corretto adempimento della propria prestazione nonché alle risultanze di laboratorio emerse in sede di ATP” - prima di avviare la causa, Tiemmegi aveva effettivamente chiesto e ottenuto un accertamento tecnico preventivo -. 1.2 L’ampio motivo (esposto nelle pagine 12-19 del ricorso), come già lascia intendere la stessa rubrica, consiste in una richiesta di revisione dell’esito dell’accertamento fattuale, richiamando vari elementi probatori/indiziari, come sarebbe proprio di una impugnazione d’appello.
La censura, pertanto, patisce un’evidente inammissibilità.
2. Con il secondo motivo si denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 2055 c.c., per essere state condannate “tutte le parti fornitrici” in solido per risarcire i danni patrimoniali. 2.1 La Corte d’appello - sostiene la ricorrente - “non motiva alcunché” al riguardo; l’articolo 2055 c.c., poi, concernerebbe soltanto la responsabilità extracontrattuale (si invocano Cass.7618/2010 e Cass. 27713/2005). A ciò si aggiunge che comunque la quantificazione del risarcimento sarebbe viziata se non altro per l’ “esiguo valore” degli accessori prodotti dalla ricorrente. 2.2 Il motivo, come emerge ictu oculi dalla illustrazione del suo contenuto, è composto di due submotivi. 2.2.1 Il primo submotivo verte sull’applicazione dell’articolo 2055 c.c., ed è infondato: a prescindere da tutta la giurisprudenza precedente, S.U. 27 aprile 2022 n. 13143 statuisce che, per la responsabilità solidale di cui all’articolo 2055, primo comma, c.c., “norma sulla causalità materiale integrata nel senso dell’art. 41 c.p.”, è sufficiente che il fatto dannoso sia imputabile a più persone, anche se “le condotte lesive siano fra loro autonome e pure se diversi siano i titoli di responsabilità - contrattuale ed extracontrattuale - in quanto la norma considera essenzialmente l’unicità del fatto dannoso, e riferisce tale unicità unicamente al danneggiato, senza intenderla come identità delle norme giuridiche violate; la fattispecie di responsabilità implica che sia accertato il nesso di causalità tra le condotte caso per caso, in modo da potersi escludere se a uno degli antecedenti causali possa essere riconosciuta efficienza determinante e assorbente tale da escludere il nesso tra l’evento dannoso e gli altri fatti”, ridotti a mere occasioni (da ultima segue questa linea Cass. sez. 3, ord. 16 aprile 2025 n. 9969). 2.2.2 La seconda parte del motivoè palesemente fattuale, e quindi inammissibile.
All’inammissibilità e infondatezza dei motivi consegue il rigetto del ricorso.
3. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore di ciascuna parte controricorrente, seguono la soccombenza. Sussistono giusti motivi per compensare le spese tra la ricorrente e la società Itas Mutua s.p.a . , non direttamente coinvolta nel contenzioso in esame. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 6.200,00 ( di cui euro 6.000,00 per onorari ), oltre a spese generali e accessori di legge, in favore della controricorrente società Tiemmegi s.r.l.; in complessivi euro 4.200,00 ( di cui euro 4.000,00 per onorari ), oltre a spese generali e accessori di legge, in favore della controricorrentesocietà Federyca s.r.l.
Compensa le spese del giudizio di cassazione tra la ricorrente e la società Itas Mutua s.p.a. Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 b