Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Decreto — n. 28740/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 28740/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 28740/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.25915/2024 R.G. proposto da : RIGHI EMANUELA, RIGHI CLAUDIO, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentati e difesi dall’avvocato SOTTOCASA GIACOMO (STTGCM71M24I138P) -ricorrente- contro CONDOMINIO MIRAMARE, in persona dell’amministratore pro tempore, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall’avvocato MARTINI GIOVANNI BATTISTA (MRTGNN45A01D318D) -controricorrente- nonchécontro RUVINA OLSI, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentata e difesa dall’avvocato ROMANO CESAREO GERARDO (RMNGRD64M17H703N) e d all'avvocato PATRISSO MICHELE (PTRMHL74H19A479L) -controricorrente- nonchécontro UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA -intimata- avverso SENTENZA della CORTE D'APPELLO di GENOVA n. 1227/2024 depositata il 11/10/2024;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 28740/2025 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : RIGHI EMANUELA, RIGHI CLAUDIO, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentati e difesi dall’avvocato SOTTOCASA GIACOMO (STTGCM71M24I138P) -ricorrente- contro CONDOMINIO MIRAMARE, in persona dell’amministratore pro tempore, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall’avvocato MARTINI GIOVANNI BATTISTA (MRTGNN45A01D318D) -controricorrente- nonchécontro RUVINA OLSI, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentata e difesa dall’avvocato ROMANO CESAREO GERARDO (RMNGRD64M17H703N) e d all'avvocato PATRISSO MICHELE (PTRMHL74H19A479L) -controricorrente- nonchécontro UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA -intimata- avverso SENTENZA della CORTE D'APPELLO di GENOVA n. 1227/2024 depositata il 11/10/2024;

Parole chiave

Generato dall'IA
spese di esecuzione mancato anticipo delle spese ammende per infrazione procedurale procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento condono delle spese procedurali opposizione al precetto esecutivo

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 380-bis c.p
Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.25915/2024 R.G. proposto da : RIGHI EMANUELA, RIGHI CLAUDIO, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentati e difesi dall’avvocato SOTTOCASA GIACOMO (STTGCM71M24I138P) -ricorrente- contro CONDOMINIO MIRAMARE, in persona dell’amministratore pro tempore, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall’avvocato MARTINI GIOVANNI BATTISTA (MRTGNN45A01D318D) -controricorrente- nonchécontro RUVINA OLSI, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentata e difesa dall’avvocato ROMANO CESAREO GERARDO (RMNGRD64M17H703N) e d all'avvocato PATRISSO MICHELE (PTRMHL74H19A479L) -controricorrente- nonchécontro UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA -intimata- avverso SENTENZA della CORTE D'APPELLO di GENOVA n. 1227/2024 depositata il 11/10/2024;

Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle partiin data 07/08/2025; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;

Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida per ognuna in Euro 2.100,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Cos