Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Decreto — n. 28738/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 28738/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 28738/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.30340/2022 R.G. proposto da : CESARIA MARILENA, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentat a e difes a dall ’ avvocato COSTANTINI ANTONIO (CSTNTN61C17Z133V) -ricorrente- contro ROCCO SRL, in persona del rappresentante in atti indicato, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall’avvocato ABATE SALVATORE (BTASVT67L26E815R) -controricorrente- nonchécontro UNIPOL SAI ASSICURAZIONI SPA -intimato- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di LECCE n. 1071/2022depositata il 19/10/2022;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 28738/2025 — snciv · Corte di Cassazione: Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle partiin data 18/08/2025; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Considerato che, nel predetto termine di quaranta giorni, la parte ha depositato rinuncia al ricorso, confermando espressamente la volontà di rinunciare alla decisione; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.

Parole chiave

Generato dall'IA
condono delle spese procedurali rinuncia al diritto conseguenze del ritiro rinuncia all'eredità procedimento di dichiarazione di nullità e rinuncia abbandono definitivo del procedimento

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 380-bis c.p
Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.30340/2022 R.G. proposto da : CESARIA MARILENA, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentat a e difes a dall ’ avvocato COSTANTINI ANTONIO (CSTNTN61C17Z133V) -ricorrente- contro ROCCO SRL, in persona del rappresentante in atti indicato, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall’avvocato ABATE SALVATORE (BTASVT67L26E815R) -controricorrente- nonchécontro UNIPOL SAI ASSICURAZIONI SPA -intimato- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di LECCE n. 1071/2022depositata il 19/10/2022;

Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle partiin data 18/08/2025; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Considerato che, nel predetto termine di quaranta giorni, la parte ha depositato rinuncia al ricorso, confermando espressamente la volontà di rinunciare alla decisione; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.

‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Così