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Ordinanza — n. 28733/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses revocation suit due to lack of necessary spousal consent in legal proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28733/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court dismissed the revocation action because the necessary spousal consent was absent from the legal proceedings. The plaintiff argued that the transfer of property was invalid without the husband's consent, while the defendants claimed the act was merely a satisfaction of debt. The court ruled that excluding the consenting spouse violated procedural rights and necessitated a new trial.

Regesto Legislator

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Art. 169 c.c.; Art. 102 c.p.c.: The consent of the spouse who agreed to the disposition of community property is a structural element of the transaction; therefore, their absence from a revocation action renders the proceedings null due to violation of the principle of contradictory debate.

Parole chiave

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community property spousal consent revocation action necessary co-litigant procedural nullity contradictory debate community assets rinuncia all'eredità

Disposizioni normative citate

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Art. 169 c.c.
L’art. 169 c.c. dispone che, salvo diversa previsione nell’atto di costituzione, non è possibile alienare, ipotecare o comunque vincolare i beni del fondo patrimoniale senza il consenso di entrambi i coniugi.
Art. 102 c.p.c.
Art. 360, 1° co. n. 4, c.p.c.
Alla fondatezza nei suindicati termini del 1° motivo, assorbito il 2° (con il quale la ricorrente denunzia la nullità della sentenza o del procedimento ex art. 360, 1° co. n. 4, c.p.c., per violazione degli artt.
Art. 24 Cost.
Art. 111 Cost.
Art. 115, 1° co. n. 1, c.p.c.
24 e 111 Cost., dell’art. 115, 1° co.
Art. 2697 c.c.
Art. 2907 c.c.
art. 2901 c.c
La signora Eleonora Laura Piacentini conveniva avanti al Tribunale di Milano i signori Italia Morabito e Giuseppa Vazzana, per ivi nei loro confronti sentir pronunziare declaratoria d’inefficacia ex art. 2901 c.c.
art. 102 c.p

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. I, ord. 22 n.
Cass., Sez. III, ord. 22 aprile 2025, n. 10547
Come osservato da questa Corte, “è necessaria la presenza del coniuge consenziente come litisconsorte nel giudizio che può raggiungere tale risultato sostanziale, affinché egli possa difendersi dalla sopravvenienza dell’inefficacia della sua volontà” (Cass., Sez. III, ord. 22 aprile 2025, n. 10547).
Cass. Sez. III, Ord. N. 8447 24 ottobre 2023
Cass., Sez. III, sent. 19 luglio 2017, n. 19330
8447 24 ottobre 2023; Cass., Sez. III, sent. 19 luglio 2017, n. 19330; Cass., Sez.
Cass., Sez. III, sent. 19 ottobre 2011, n. 21494
19330; Cass., Sez. III, sent. 19 ottobre 2011, n. 21494; Cass., Sez.
Cass., Sez. I, sent. 27 gennaio 2012, n. 1242
21494; Cass., Sez. I, sent. 27 gennaio 2012, n. 1242).
Cass., Sez. III, sent. 19 agosto 2020, n. 17353
Cass., Sez. II, sent. 22 settembre 2016, n. 18690
17353; Cass., Sez. II, sent. 22 settembre 2016, n. 18690).
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Testo completo

C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.8931/2023 R.G. proposto da VAZZANA GIUSEPPA, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato SICA LUCIANO; -ricorrente- contro TREVISSOI MARCO, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato RAVERA MASSIMO; -controricorrente- nonchè contro MORABITO ITALIA, PIACENTINI ELEONORA LAURA; -intimati- Avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di MILANO n. 3129/2022depositata il 06/10/2022 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/05/2025 dallaConsigliera ANTONELLA PELLECCHIA . SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. La signora Eleonora Laura Piacentini conveniva avanti al Tribunale di Milano i signori Italia Morabito e Giuseppa Vazzana, per ivi nei loro confronti sentir pronunziare declaratoria d’inefficacia ex art. 2901 c.c. dell’atto notarile del 25 ottobre 2018, con il quale la Morabito aveva trasferito alla Vazzana la nuda proprietà di immobile sito in Milano. Le convenute chiedevano il rigetto della domanda, deducendo l’applicabilità dell’ipotesi di cui all’art. 2901, 3° co., c.c., trattandosi di atto satisfattivo di un debito scaduto, e, per altro verso, l’insussistenza nella specie dell’eventus damni, stante l’ampia consistenza del patrimonio immobiliare della debitrice.

Con la sentenza n. 450/2021, il Tribunale di Milano accoglieva la domanda.

2. Con sentenza n. 3129 del 6 ottobre 2022 la Corte d’Appello di Milano rigettava l’impugnazione, confermando la decisione di primo grado. In difetto di specifiche censure relative all’elemento soggettivo, la Corte rigettava altresì l’appello incidentale proposto dalla parte beneficiaria dell’atto. 3.Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito la Vazzana propone ora ricorso per cassazione, affidato a due motivi illustrati da memoria. Resiste con controricorso il signor Marco Trevissoi, erede della Piacentini.

MOTIVI DELLA DECISIONE

4. Con il primo motivo la ricorrente denunzia la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 102 c.p.c., essendo stato il giudizio sin dal 1° grado instaurato senza la vocazione (anche) del marito signor Consolato Vazzana, invero litisconsorte necessario avendo preso parte all’atto del 25 ottobre 2018 prestando il consenso ex art. 169 c.c. al trasferimento dell’immobile già conferito in fondo patrimoniale con atto del 13 agosto 2014. Si duole della conseguente violazione del contraddittorio, comportante la nullità della sentenza impugnata e dell’intero processo. 5.Il motivo è fondato e va accolto nei termini di seguito indicati.

L’art. 169 c.c. dispone che, salvo diversa previsione nell’atto di costituzione, non è possibile alienare, ipotecare o comunque vincolare i beni del fondo patrimoniale senza il consenso di entrambi i coniugi. Tale consenso costituisce presupposto di validità ed efficacia dell’atto di disposizione, senza il quale l’alienazione è nulla (Cass., Sez. I, ord. 22 novembre 2023, n. 32484; Cass., Sez. II, sent. 16 dicembre 2024, n. 32726). Benché il coniuge non proprietario che presta il consenso non diventi, di regola, parte formale del negozio, la sua volontà si inserisce nella stipulazione contrattuale e concorre causalmente alla produzione degli effetti del trasferimento (Cass., Sez.

III, ord.22 aprile 2025, n. 10547). Ne consegue che il consenso espresso ai sensi dell’art. 169 c.c. non può essere considerato un atto esterno o meramente autorizzativo, bensì una componente strutturale della fattispecie negoziale complessa che consente la disposizione del bene. Da ciò deriva che un’azione, come quella revocatoria, diretta a privare di effetti l’atto di disposizione cui il consenso ha concorso, incide direttamente sulla sfera giuridica del coniuge consenziente, alterando la situazione da lui voluta e determinando effetti immediati sulla sua posizione patrimoniale e familiare.

Come osservato da questa Corte, “è necessaria la presenza del coniuge consenziente come litisconsorte nel giudizio che può raggiungere tale risultato sostanziale, affinché egli possa difendersi dalla sopravvenienza dell’inefficacia della sua volontà” (Cass., Sez. III, ord. 22 aprile 2025, n. 10547). Il principio si pone in linea di continuità con quello, più volte affermato, secondo cui nel giudizio di revocatoria avente ad oggetto l’atto di costituzione di un fondo patrimoniale stipulato da entrambi i coniugi, sussiste litisconsorzio necessario anche del coniuge non debitore, ancorché non proprietario dei beni, in quanto beneficiario dei frutti destinati ai bisogni della famiglia e quindi destinatario degli effetti pregiudizievoli dell’eventuale accoglimento della domanda (Cass.

Sez. III, Ord. N. 8447 24 ottobre 2023; Cass., Sez. III, sent. 19 luglio 2017, n. 19330; Cass., Sez. III, sent. 19 ottobre 2011, n. 21494; Cass., Sez. I, sent. 27 gennaio 2012, n. 1242). Pertanto, anche con riferimento all’atto di alienazione di un bene del fondo, il coniuge che abbia prestato il consenso ex art. 169 c.c. deve essere parte necessaria del giudizio di revocatoria promosso dal creditore personale dell’altro coniuge, la relativa mancanza determinando la violazione dell’art. 102 c.p.c., con conseguente nullità dell’intero giudizio e della sentenza impugnata, trattandosi di vizio rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del processo (Cass., Sez.

III, sent. 19 agosto 2020, n. 17353; Cass., Sez. II, sent. 22 settembre 2016, n. 18690).

6. Orbene, nell’impugnata sentenza la corte di merito ha invero disatteso il suindicato principio, omettendo di provvedere ai fini dello svolgimento dell’intero processo a contraddittorio integro. Alla fondatezza nei suindicati termini del 1° motivo, assorbito il 2° (con il quale la ricorrente denunzia la nullità della sentenza o del procedimento ex art. 360, 1° co. n. 4, c.p.c., per violazione degli artt. 24 e 111 Cost., dell’art. 115, 1° co. n. 1, c.p.c. degli artt.2697 e 2907 c.c., nonché omessa pronuncia sul motivo di gravame relativa alla mancata ammissione, da parte del giudice di prime cure, della c.t.u.) s'impone pertanto la cassazione in relazione dell’impugnata sentenza e di quella di 1° grado, con rinvio al Tribunale di Milano, che in diversa composizione procederà a nuovo esame, facendo del suindicato disatteso principio applicazione.

Il giudice di rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M La Corte accoglie il 1° motivo nei termini di cui in motivazione, dichiara assorbito il 2° motivo. Cassa in relazione l’impugnata sentenza e quella di 1° grado, e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Milano, in divers