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Ordinanza — n. 28660/2025 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28660/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28660/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17930/2022 R.G. proposto da: ALGERI GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ARCHIMEDE N 116, presso lo STUDIO LEGALE INTERNAZIONALE BLASIO, rappresentato e difeso dall'avvocato ELIANA ZECCA (ZCCLNE78D58D862Y); -ricorrente- contro TURK HAVA YOLLARI - ANONIM ORTAKLIGI (TURKISH AIRLINES – LINEE AEREE TURCHE); -intimata- avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di ROMA n. 498/2022, depositata il 13/01/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/09/2025 dal Consigliere MARILENA GORGONI.

Regesto Legislator

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art. 46 cod.proc.civ, art. 279 cod.proc.civ, art. 311 cod.proc.civ, art. 339 cod.proc.civ; Ordinanza — n. 28660/2025 — snciv · Corte di Cassazione: Il motivo è fondatoe va accolto nei terni di seguito indicati. Come questa Corte ha già avuto più volte modo di affermare, a seguito della L. n. 69 del 2009 e della introduzione nel primo comma dell'art. 279 cod.proc.civ. della forma dell'ordinanza per la decisione soltanto sulla competenza, anche le decisioni di tal genere del giudice di pace, in forza dell'applicabilità di tale norma — per effetto dell'art. 281 - bis cod.proc.civ . - ai procedimenti dinanzi al tribunale in composizione monocratica e, quindi, di riflesso, ai sensi dell'art. 311 cod.proc.civ., ai procedimenti dinanzi al giudice onorario, debbono ritenersi soggette alla stessa forma.

Parole chiave

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indennizzo per rumore aeroportuale rimborso delle spese di viaggio compensazione ed assistenza ai passeggeri assegno turistico contratto di organizzazione di viaggio lite in materia di tariffa

Disposizioni normative citate

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art. 46 cod.proc.civ
La relativa ordinanza deve intendersi, data la permanente vigenza dell'art. 46 cod.proc.civ ., impugnabile con l'appello, dovendo intendersi l'art.
art. 279 cod.proc.civ
69 del 2009 e della introduzione nel primo comma dell'art. 279 cod.proc.civ.
art. 311 cod.proc.civ
- ai procedimenti dinanzi al tribunale in composizione monocratica e, quindi, di riflesso, ai sensi dell'art. 311 cod.proc.civ., ai procedimenti dinanzi al giudice onorario, debbono ritenersi soggette alla stessa forma.
art. 339 cod.proc.civ
46 cod.proc.civ ., impugnabile con l'appello, dovendo intendersi l'art. 339 cod.proc.civ.
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17930/2022 R.G. proposto da: ALGERI GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ARCHIMEDE N 116, presso lo STUDIO LEGALE INTERNAZIONALE BLASIO, rappresentato e difeso dall'avvocato ELIANA ZECCA (ZCCLNE78D58D862Y); -ricorrente- contro TURK HAVA YOLLARI - ANONIM ORTAKLIGI (TURKISH AIRLINES – LINEE AEREE TURCHE); -intimata- avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di ROMA n. 498/2022, depositata il 13/01/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/09/2025 dal Consigliere MARILENA GORGONI.

FATTI DI CAUSA Il sig. Giuseppe Algeri conveniva, dinanzi al Giudice di Pace di Roma, la Turkish Airlines, chiedendo che, accertatone l’inadempimento, consistente nel ritardo con cui era giunto all’aeroporto di Bangkok, destinazione finale dei voli TK 1876 e TK68 nella tratta Milano- Istanbul - Bangkok, venisse condannata al pagamento di euro 300,00 a titolo di compensazione pecuniaria ai sensi del Reg. Ce n. 261/04, di euro 300,00 per la mancata informativa e assistenza, di euro 350,00 a titolo di danno non patrimoniale. Il Giudice adito con ordinanza depositata in data 30 marzo 2021 si dichiarava territorialmente incompetente e indicava quello competente nel Giudice di Pace di Bergamo (luogo di residenza dell’attore).

L’Algeri impugnava la riferita ordinanza, sostenendo che il foro del consumatore non è inderogabile, che la Turkish Airlines aveva una sede e legale e operativa stabile in Roma e ciò gli consentiva di convenire la compagnia aerea turca dinanzi al Giudice di Pace di Roma. Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 498/2022, resa pubblica in data 14 gennaio 2022, ha dichiarato l’appello inammissibile, perché proposto avverso un’ordinanza del giudice di pace pronunciata in causa di valore inferiore a 1.100,00 euro, non impugnabile con regolamento di competenza, ma ricorribile esclusivamente per cassazione.

Giuseppe Algeri ricorre, formulando un solo motivo, illustrato da memoria, per la cassazione di detta sentenza. La Turkish Airlines non svolge attività difensiva in questa sede. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis1 cod.proc.civ. RAGIONI DELLA DECISIONE 1) Il ricorrente denunzia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 42, 46 e 339 cod.proc.civ., ai sensi dell’art. 360, 1° comma, n. 3 cod.proc.civ. Lamenta che la pronunzia sulla competenza ha nella specie il contenuto sostanziale della sentenza attesa l a pronunzia sulle spese, e, quanto alla statuizione su queste ultime, non essendo essa impugnabile con il regolamento di competenza, atteso che, ai sensi dell’art. 46 cod.proc.civ., è preclusa l’applicazione degli artt. 42 e 43 cod.proc.civ. dinanzi al giudice di pace, ma nemmeno definita non impugnabile dal legislatore, essa è appellabile.

Il motivo è fondatoe va accolto nei terni di seguito indicati. Come questa Corte ha già avuto più volte modo di affermare, a seguito della L. n. 69 del 2009 e della introduzione nel primo comma dell'art. 279 cod.proc.civ. della forma dell'ordinanza per la decisione soltanto sulla competenza, anche le decisioni di tal genere del giudice di pace, in forza dell'applicabilità di tale norma — per effetto dell'art. 281 - bis cod.proc.civ . - ai procedimenti dinanzi al tribunale in composizione monocratica e, quindi, di riflesso, ai sensi dell'art. 311 cod.proc.civ., ai procedimenti dinanzi al giudice onorario, debbono ritenersi soggette alla stessa forma.

La relativa ordinanza deve intendersi, data la permanente vigenza dell'art. 46 cod.proc.civ ., impugnabile con l'appello, dovendo intendersi l'art. 339 cod.proc.civ. — per le pronunce rese dal giudice di pace - modificato implicitamente in tal senso, ancorché faccia formale riferimento solo all'appellabilità delle sentenze: Cass.28/05/ 2014, n. 12010; Cass. 12/11/2010, n. 22959; Cass.10/08/2004, n. 15430; Cass., Sez. Un., 14/12/1998, n. 12542. Più di recente nel medesimo senso v. Cass. 05/04/2024, n. 9178; Cass. 25/05/2022, n.16955; Cass. 12/10/2020, n. 21975;

Cass.17/11/2021, n. 34999; Cass. 18/06/2018, n. 15958) . Orbene, nell’impugnata sentenza il giudice dell’appello ha invero disatteso il suindicato principio. Della medesima s’impone pertanto la cassazione in relazione, con rinvio al Tribunale di Roma, che in diversa composizione procederà a nuovo esame, facendo del suindicato disatteso principio applicazione. Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso. Cassa l’impugnata sentenza e rinvi a, ancheper le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Roma, in diversa composizione.

Così deciso nella Camera di Consiglio