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Ordinanza — n. 28642/2025 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28642/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28642/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2071/2020 R.G. proposto da PEDRELLI MARIA GRAZIA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA ANTONIO BERTOLONI 30, presso lo studio dell’avvocato SCROFANA PAOLA (SCRPLA65B65H501W) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato TRANFO GIACOMO (TRNGCM66H23H501L) -ricorrente- contro GUARINI GABRIELE, domiciliato presso l'avvocato LENCIONI FRANCESCO (LNCFNC74C17D612N)da cui è rappresentato e difeso -controricorrente- nonchè contro GRANDI ROBERTO -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO FIRENZE n. 1281/2019 depositata il 28/5/2019; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/9/2025dal Consigliere CHIARA GRAZIOSI:

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 28642/2025 — snciv · Corte di Cassazione: Sotto questo profilo la censura è pertantoinammissibile. Quanto alla pretesa violazione degli articoli 6 e 7 l. 264/1991, la ricorrente si duole del “contrasto con la disposizione normativa” e della contraddittorietà logica della motivazione ( “il foglio provvisorio ha la funzione di consentire la circolazione del mezzo in attesa dell’espletamento della relativa pratica, esso tiene luogo del libretto di circolazione”: pagina 6della sentenza impugnata). Nel formulare la doglianza la ricorrente non tiene peraltro conto di quanto dal giudice d’appello osservato in ordine al contenuto di tale foglio provvisorio in relazione al D.M. 8 febbraio 1992, all’epoca vigente.

Parole chiave

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responsabilità del vettore assicuratore della responsabilità civile responsabilità contrattuale agente responsabilità del gerente commissionario spedizioniere
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2071/2020 R.G. proposto da PEDRELLI MARIA GRAZIA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA ANTONIO BERTOLONI 30, presso lo studio dell’avvocato SCROFANA PAOLA (SCRPLA65B65H501W) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato TRANFO GIACOMO (TRNGCM66H23H501L) -ricorrente- contro GUARINI GABRIELE, domiciliato presso l'avvocato LENCIONI FRANCESCO (LNCFNC74C17D612N)da cui è rappresentato e difeso -controricorrente- nonchè contro GRANDI ROBERTO -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO FIRENZE n. 1281/2019 depositata il 28/5/2019; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/9/2025dal Consigliere CHIARA GRAZIOSI:

Rilevato che: Il signor Gabriele Guarini conveniva avanti al Tribunale di Prato l’impresa individuale Autodelta di Roberto Grandi e la signor Maria Grazia Pedrelli, quale titolare di Agenzia UPA 2000, per ivi sentirli condannare al risarcimento dei danni asseritamente subit i in conseguenza dell’acquisto di un’auto ( Autodelta era stata alla venditrice e Maria Grazia Pedrelli, quale titolare di Agenzia UPA 2000, si era occupata della necessaria documentazione). Con sentenza n. 552/2016 i l Tribunale accoglieva la domanda nei confronti di Autodelta, mentre rigettava quella nei confronti della Pedrelli.

Con sentenza n. 1281/2019 l a Corte d’ A ppello di Firenze successivamente accoglieva il gravame interposto dal Guarini, condannando anche la Pedrelli, nella qualità, al risarcimento dei lamentati danni, in solido con la venditrice dell’automobile, per lo stesso ammontare che quest’ultima era stata condannata a pagare in 1° grado. La Pedrelli, nella qual ità, propone ora ricorso per cassazione, affidato a due motivi. Resiste con controricorso il Guarini. Considerato che: 1.1 on il primo motivo la ricorrente denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione o falsa applicazione degli articoli 6 e 7 l. 264/1991 “in tema di circolazione mezzi di trasporto , nonché omessa considerazione ed errata valutazione della diligenza richiesta alle parti nell’esecuzione del contratto di consulenza automobilistica … con conseguente errata valutazione e qualificazione della responsabilità attribuita” alla ricorrente. 1.2 Il motivo è sostanz i a lmente fattuale quanto alla condotta negligente attribuita dal giudice d’appello.

Sotto questo profilo la censura è pertantoinammissibile. Quanto alla pretesa violazione degli articoli 6 e 7 l. 264/1991, la ricorrente si duole del “contrasto con la disposizione normativa” e della contraddittorietà logica della motivazione ( “il foglio provvisorio ha la funzione di consentire la circolazione del mezzo in attesa dell’espletamento della relativa pratica, esso tiene luogo del libretto di circolazione”: pagina 6della sentenza impugnata). Nel formulare la doglianza la ricorrente non tiene peraltro conto di quanto dal giudice d’appello osservato in ordine al contenuto di tale foglio provvisorio in relazione al D.M. 8 febbraio 1992, all’epoca vigente.

Siffatta eccentricità depone per l’inammissibilità anche della secondaparte del motivo. 2.1 Con il secondo motivo la ricorrente denuncia omissione di esame e valutazione di fatti decisivi nonché omessa motivazione, ex articolo 360, primo comma, n.5 c.p.c., riguardo alla quantificazione del danno effettuata mediante “generico richiamo” a quanto liquidato dal primo giudice nella condanna di Autodelta, responsabile per inadempimento contrattuale. Lamenta non esservi motivazione in ordine alla determinazione dell’importo del risarcimento disposto a carico di Autodelta, che il Tribunale - si riporta nel ricorso, a pagina 25 - aveva così indicato:

“nell’ammontare del prezzo di vendita convenuto pari ad euro 22.500,00”. 2.2 Orbene, va osservato che la motivazione al riguardo è chiaramenteimplicita: la quantificazione viene effettuata anche per l’attuale ricorrente nella stessa misura d eterminata dal giudice di prime cure a carico dell’altro convenuto/condannato, ritenendo evidentemente sussistere tra i medesimiun’assoluta parità. A ciò si aggiunga che la censura di fatti decisivi al riguardo asseritamente non valutati si appalesa invero generica mente formulata; né può essere dal giudice di legittimità “corretta” per giungersiad una quantificazione differente.

Il motivova pertanto rigettato.

3. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo in favore del controricorrente Guarini, seguono la soccombenza. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 2.200,00 ( di cui euro 2.000,00 per onorari ), oltre a spese generali e accessori di legge, in favore del controricorrente Guarini. Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma il 30