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Ordinanza — n. 28584/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of interest and improper procedural grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28584/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible for lack of standing and improper procedural grounds. The appellant, an heir, argued for a reassessment of evidence regarding funeral expenses, while the municipality maintained its claim for restitution. The court rejected the appeal because the appellant admitted to a lack of interest and failed to properly cite legal violations or request a retrial.

Regesto Legislator

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Art. 36 c.p.c.; Art. 112 c.p.c.: An appeal is inadmissible if the appellant declares a lack of interest or fails to properly allege procedural violations, instead requesting a substantive re-evaluation of evidence which is precluded in cassation proceedings.

Parole chiave

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lack of standing procedural inadmissibility lack of interest cassation appeal retrial preclusion responsabilità per debiti ereditari surrogazione delle Comunità prestazione per i superstiti

Disposizioni normative citate

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Art. 36 c.p.c.
273, 274, 34 e 295 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma primo, n.
Art. 112 c.p.c.
Inoltre, la ricorrente non denuncia omesso esame di profili dell’atto di appello ai sensi dell’art. 112 c.p.c., limitandosi ad evocare due brevi frasi dell’atto di appello concernenti solo le spese per i felini e facendolo senza nessun riferimento alla sentenza di primo grado.
Art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera di parte ricorrente ed a favore del competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato a no
art. 295 c.p
nella parte in cui la corte territoriale, respingendo il motivo di appello concernente la mancata sospensione ex art. 295 c.p.c.
art. 482 c.c
per la pendenza del giudizio di impugnazione ex art. 482 c.c., originariamente incardinato a Fermo e poi riassunto a Macerata.
art. 2031 c.c
Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente denuncia: violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2031 c.c., in tema di gestione di affari altrui nella parte in cui la corte territoriale (p.
art. 115 c.p
4, per violazione dell’art. 115 c.p.c.
art. 112 c.p
Inoltre, la ricorrente non denuncia omesso esame di profili dell’atto di appello ai sensi dell’art. 112 c.p.c., limitandosi ad evocare due brevi frasi dell’atto di appello concernenti solo le spese per i felini e facendolo senza nessun riferimento alla sentenza di primo grado.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 11892 del 2016
115 c.p.c., ma tanto fa senza rispettare i criteri indicati a suo tempo da Cass. n. 11892 del 2016, ribaditi da S.U.
S.U. n. 20867 del 2020
11892 del 2016, ribaditi da S.U. n. 20867 del 2020.
Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315
Cass. n. 5792/2024
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23493/2022 R.G. proposto da: BELLUCCI MARIA, rappresentata e difesa dall’avvocato RUSSO FILIPPO, presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata è domiciliata per legge; -ricorrente- contro COMUNE DI PENNA SAN GIOVANNI, nella persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato PACIARONI PIERO, presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata è domiciliato per legge; -controricorrente- avversola SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ANCONA n. 217/2022 depositata il 12/10/2022; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/09/2025 dal Consigliere PASQUALE GIANNITI.

FATTI DI CAUSA 1.Nei primi giorni di settembre 2013 in comune di Penna San Giovanni venivano rinvenuti deceduti i signori Lucio e Paolo Bellucci e, in assenza di parenti in loco, l’amministrazione comunale in via d’urgenza si faceva carico dei servizi funerari, della disinfezione dell’immobile nel quale i due abitavano, nonché della cura e ricovero di numerosi animali dagli stessi allevati. Successivamente il Comune individuava, quale unica parente dei due deceduti, Maria Bellucci, residente nei Paesi Bassi, che, avvertita dell’accaduto, veniva invitata ad interessarsi della eredità.

In data 11 ottobre 2013 la Bellucci formalizzava l’accettazione pura e semplice dell’eredità davanti ad un Notaio di Fermo. Preso atto di ciò, il comune di Penna San Giovanni, dapprima, invitava la Bellucci a provvedere al rimborso di quanto aveva speso per i suoi congiunti e, poi, non avendo ricevuto alcun rimborso, ricorreva al Tribunale di Macerata, che con decreto n. 1209/2014 ingiungeva alla Bellucci il pagamento della somma di euro 15.936,53, quale rimborso delle suddette spese anticipate, nonché delle spese legali correlate alla nomina di un curatore dell’eredità giacente ed agli oneri accessori a detta nomina.

Avverso il suddetto decreto ingiuntivo la Bellucci proponeva opposizione, alla quale resisteva il Comune. Nelle more del giudizio, il Comune azionava il decreto ingiuntivo opposto, notificando pignoramento presso terzi e, all’esito della procedura esecutiva, otteneva l’assegnazione delle somme di cui al decreto ingiuntivo opposto. Il Tribunale di Macerata, istruita la causa anche a mezzo di prova testimoniale, con sentenza n. 400/2017, rigettava l’opposizione confermando il già emesso decreto ingiuntivo. La Bellucci proponeva appello, al quale resistiva l’Amministrazione comunale.

La Corte d’appello di Ancona con sentenza n. 217/2022, nel respingere l’impugnazione proposta dalla Bellucci, confermava la sentenza di primo grado. 2.Avverso la sentenza della corte territoriale ha proposto ricorso la Bellucci. Ha resistito con controricorso il Comune di Penna San Giovanni. Per l’odierna adunanza il Procuratore Generale non ha rassegnato conclusioni scritte. I difensori di entrambe le parti hanno presentato memoria. In particolare, il difensore di parte ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse della propria assistita rispetto al primo motivo, mentre ha insistito nell’accoglimento degli altri due motivi.

RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Maria Bellucci –che sostiene di non essere erede e quindi di non essere debitrice di alcunché -articola in ricorso tre motivi. 1.1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia: nullità della sentenza e/o del procedimento per violazione degli artt. 273, 274, 34 e 295 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma primo, n. 4, c.p.c. nella parte in cui la corte territoriale, respingendo il motivo di appello concernente la mancata sospensione ex art. 295 c.p.c. del giudizio da parte del giudice di primo grado, ha ritenuto che la causa di opposizione a decreto ingiuntivo non avrebbe potuto essere destinataria di un provvedimento di sospensione ai sensi dell’art. 295 c.p.c. per la pendenza del giudizio di impugnazione ex art. 482 c.c., originariamente incardinato a Fermo e poi riassunto a Macerata. 1.2.

Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente denuncia: violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2031 c.c., in tema di gestione di affari altrui nella parte in cui la corte territoriale (p.

8) avrebbe erroneamente ritenuto sussistente l’asserito credito del comune nei suoi confronti, senza considerare la natura restitutoria del suddetto asserito credito. Sostiene che la natura restitutoria del credito imponeva al gestore di fornire la prova dell’avvenuto pagamento delle somme chieste in restituzione; ma che detta prova non era stata fornita dal Comune. 1.3. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia nullità della sentenza ex art. 360, comma primo, n. 4, per violazione dell’art. 115 c.p.c. nella parte in cui la corte territoriale, in difetto di prova circa l’avvenuto pagamento da parte del Comune degli importi per cui è causa, avrebbe erroneamente ritenuto sussistente il credito di natura restitutoria azionato dal Comune stesso nei suoi confronti.

2. Il ricorso è inammissibile. 2.1. Il primo motivo va dichiarato inammissibile per sopravvenuta dichiarazione di carenza di interesse al suo esame, per come richiesto espressamente da parte ricorrente in sede di memoria. 2.2. Inammissibile è anche il secondo motivo con il quale parte ricorrente non denuncia la violazione dell’art. 2031 c.c., ma sollecita sostanzialmente una rivalutazione del materiale probatorio. Inoltre, la ricorrente non denuncia omesso esame di profili dell’atto di appello ai sensi dell’art. 112 c.p.c., limitandosi ad evocare due brevi frasi dell’atto di appello concernenti solo le spese per i felini e facendolo senza nessun riferimento alla sentenza di primo grado.

Peraltro, l’ipotetica contestazione nemmeno si dice formulata in primo grado e, dunque, non si sa se l’appello laveicolava ritualmente. 2.3. Inammissibile è anche il terzo motivo. La ricorrente denuncia la violazione dell’art. 115 c.p.c., ma tanto fa senza rispettare i criteri indicati a suo tempo da Cass. n. 11892 del 2016, ribaditi da S.U. n. 20867 del 2020. In sintesi, detta violazione può essere dedotta come vizio di legittimitàallorquando il giudice ha dichiarato espressamente di non dover osservare la regola contenuta nella norma ovvero ha giudicato sulla base di prove disposte di sua iniziativa al di fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, ma non può essere dedotta come vizio di legittimità nel caso in cui, come per l’appunto si verifica nel caso di specie, il giudice di merito, nel valutare le prove proposte dalle parti, ha attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre.

Al riguardo la ricorrente si duole anche di un presunto errore di percezione delle prove, ma dimentica che la logica del travisamento è stata ridotta ai minimi termini dalle Sezioni Unite di questa Corte con sentenza n. 5792/2024: parte ricorrente, dolendosi di detto presunto errore, all’evidenza non soltanto deduce il travisamento ben al di fuori dei limiti ristretti, indicati dalle Sezioni Unite in detto fondamentale arresto, ma sollecita nuovamente questa Corte a procedere ad una rivalutazione delle risultanze istruttorie, preclusa in sede di legittimità.

3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese sostenute da parte resistente, nonché la declaratoria della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento dell’importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315). P.Q.M La Corte: -dichiara inammissibile il ricorso; - condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, spese che liquida nella misura di euro 3.082 per compensi richiesta in nota spese, oltre, alle spese forfettarie nella misura del 15 per centoed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera di parte ricorrente ed a favore del competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato a no