Ordinanza — n. 28581/2025 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11362/2022 R.G. proposto da SRA CIRILLO SRL, nella persona del legale rappresentante in atti indicato, rappresentata e difesa dall’avvocato PIETRINI ALESSANDRO, presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata è domiciliata per legge; -ricorrente- contro UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, nella persona del legale rappresentante in atti indicato, rappresentata e difesa dall’avvocato VIZZONE DOMENICO, presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata è domiciliato per legge; -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di ROMA n. 7494/2021 depositata il 11/11/2021; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/09/2025dal Consigliere PASQUALE GIANNITI.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 112 c.p, art. 2697 c.c; Ordinanza — n. 28581/2025 — snciv · Corte di Cassazione: Con il terzo motivo la carrozzeria ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 115 –116 c.p.c. in relazione all’art. 2697 c.c. nella parte in cui la corte territoriale - ritenendo non assolto l’onere della prova, che su di essa gravava - avrebbe omesso di valutare la documentazione presente in atti (precisamente: il contratto assicurativo, la denuncia sporta dallo Stanghetti presso la Stazione dei Carabinieri, il materiale fotografico raffigurante il veicolo danneggiato e vandalizzato, le fotografie delle varie fasi di riparazione effettuate e la quantificazione dei danni).
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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11362/2022 R.G. proposto da SRA CIRILLO SRL, nella persona del legale rappresentante in atti indicato, rappresentata e difesa dall’avvocato PIETRINI ALESSANDRO, presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata è domiciliata per legge; -ricorrente- contro UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, nella persona del legale rappresentante in atti indicato, rappresentata e difesa dall’avvocato VIZZONE DOMENICO, presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata è domiciliato per legge; -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di ROMA n. 7494/2021 depositata il 11/11/2021; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/09/2025dal Consigliere PASQUALE GIANNITI.
FATTI DI CAUSA 1.La carrozzeria Sra Cirillo s.r.l., nella qualità di cessionaria del credito vantato da Massimiliano Stanghetti, conveniva dinanzi il Tribunale Civile di Roma la compagnia assicurativa Unipolsai Assicurazioni s.p.a. al fine di ottenere l’integrale indennizzo dei danni materiali occorsi al veicolo Chrysler Dodge, tgt. EK 420 WE di proprietà del cedente credito Stanghetti. A fondamento della domanda deduceva che:
a) in data 21.1.2017, detto veicolo era regolarmente parcheggiato in sosta in Roma, Via G. Ingrao;
b) il giorno seguente, 22.1.2017, lo Stanghetti, tornando a riprendere il proprio veicolo, aveva notato che ignote persone lo avevano vandalizzato, realizzando profonde rigature sulla carrozzeria e danneggiando lo specchietto retrovisore esterno sinistro;
c) a seguito dell’atto vandalico occorso, le riparazioni erano ammontate ad Euro 6.450,00 (seimilaquattrocentocinquanta/00);
d) lo Stanghetti aveva immediatamente sporto denuncia contro ignoti e, successivamente, aveva ceduto il proprio credito ad essa carrozzeria; aveva denunciato il sinistro alla compagnia assicurativa, ma quest’ultima aveva contestato l’indennizzo e non aveva corrisposto alcunché. Si costituiva in giudizio Unipolsai Assicurazioni S.p.a., la quale: in via preliminare, eccepiva la nullità della cessione del credito, la decadenza dal diritto all’indennizzo per violazione delle disposizioni di cui agli artt.li 1913, 1914 e 1915 c.c. e delle condizioni generali di assicurazione, l’improponibilità della domanda per violazione delle condizioni generali di assicurazione; nel merito, deduceva mancanza di prova dell’evento denunciato e di un danno indennizzabile ai sensi di polizza.
Istruita la causa, il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 3162/2020, rigettava la domanda con condanna della società attorea alla rifusione delle spese processuali in favore della compagnia convenuta. Avverso la sentenza di primo grado proponeva appello la carrozzeria Cirillo, insistendo nell’accoglimento della domanda di pagamento, originariamente proposta. Si costituiva in giudizio la Unipolsai S.p.a. contestando ed impugnando l’appello in quanto infondato in fatto e in diritto e chiedendo la conferma della sentenza di primo grado. La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 7494/2021, rigettava l’appello e condannava parte appellante alla rifusione delle spese relative al grado.
2. Avverso la sentenza della corte territoriale ha proposto ricorso la carrozzeria S.R.A. Cirillo s.r.l. Ha resistito con controricorso la compagnia assicurativa. Per l’odierna adunanza il Procuratore Generale non ha rassegnato conclusioni scritte I difensori di entrambe le parti hanno depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.La carrozzeria S.R.A. Cirillo s.r.l. articola in ricorso tre motivi. 1.1. Con il primo motivo, cha articola ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., la carrozzeria ricorrente denuncia violazione dell’art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c. nella parte in cui la corte territoriale avrebbe laconicamente affermato che “la sentenza impugnata è pienamente condivisa e fatta propria da questa Corte e deve intendersi richiamata nella motivazione di rigetto”, senza alcun esame critico delle doglianze da essa avanzate in sede di atto di appello. 1.2.
Con il secondo motivo, che articola ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., la carrozzeria ricorrente denuncia violazione dell’art. 112 c.p.c. nella parte in cui la corte territoriale avrebbe omesso di pronunciarsi su due dei motivi contenuti nel suo ricorso in appello (e precisamente sui motivi nn. 2 e 3), nonché avrebbe omesso di esaminare l’eccezione e doglianza da essa avanzata. Precisamente deduce che la corte territoriale non si è pronunciata: a)né sul motivo secondo dell’atto di appello, con il quale essa carrozzeria si era lamentata del fatto che -benché avesse inoltrato numerose volte la richiesta di nomina del tecnico fiduciario alla compagnia convenuta, mettendo a disposizione il veicolo e adempiendo correttamente ai propri oneri contrattuali - la compagnia era restata sempre silente per oltre un anno;
b) né sul terzo motivo dell’atto di appello con il quale si era lamentata del fatto che il giudice di primo grado aveva rigettato la richiesta di ammissione alla prova contraria, formulata in sede di memoria ex art. 183 comma 6 numero 3 c.p.c., nonché la richiesta di c.t.u., formulata in sede di memoria ex art. 183 comma 6 numero 2 c.p.c. Sottolinea che non si comprende come il Giudicante possa argomentare il rigetto della domanda attorea affermando che parte attrice non ha messo a disposizione il veicolo del Sig. Stanghetti quando in atti sono presenti ben 8 (otto) richieste di nomina del perito alle quali la controparte UNIPOLSAI non ha mai risposto ; e che, contrariamente a quanto evidenziato dalla Unipolsai, il veicolo era stato venduto dallo Stanghetti dopo più di un anno dall’evento vandalico.
Osserva altresì che la corte territoriale ha affermato che: né, d’altro canto, l’attore ha dedotto l’impossibilità o la difficoltà di fornire una prova in tal senso. Diversamente opinando, la mera denuncia all’Autorità di Polizia anche in caso di contestazione da parte dell’assicurazione sarebbe sufficiente, in ogni caso, a radicare il diritto all’indennizzo dell’assicurato , senza considerare che essa carrozzeria in sede di atto di appello aveva espressamente evidenziato: E’ evidente che il proprietario di un veicolo che subisce un atto vandalico, a meno che non abbia la videoregistrazione del soggetto che effettua il danno, possa dimostrarlo con solo la denuncia alle Autorità e le fotografie dei danni stessi , ribadendo poi nel proseguo dell’atto di gravame che parte attrice non poteva depositare più di quanto già depositato . 1.3.
Con il terzo motivo la carrozzeria ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 115 –116 c.p.c. in relazione all’art. 2697 c.c. nella parte in cui la corte territoriale - ritenendo non assolto l’onere della prova, che su di essa gravava - avrebbe omesso di valutare la documentazione presente in atti (precisamente: il contratto assicurativo, la denuncia sporta dallo Stanghetti presso la Stazione dei Carabinieri, il materiale fotografico raffigurante il veicolo danneggiato e vandalizzato, le fotografie delle varie fasi di riparazione effettuate e la quantificazione dei danni).
Sostiene che la corte territoriale ha confuso la documentazione necessaria per provare il furto di un veicolo con la documentazione necessaria per provare un atto vandalico, per la quale è sufficiente la denuncia sporta all’Autorità di Polizia, le fotografie dell’atto vandalico, il contratto di polizza assicurativa, le fotografie delle riparazioni e la relativa documentazione fiscale e tecnica.
2. Il ricorso è inammissibile. 2.1. Inammissibile e comunque infondato è il primo motivo. Sono passati ormai otto anni da quando le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza n. 7074/2017(pagg. 10-11) si sono così espresse: quando si impugna una motivazione per relationem enunciata dal giudice d'appello con l'indicazione della condivisione dell'affermazione del primo giudice che si è fatta propria, spetta al ricorrente in cassazione, come logica conseguenza dell'onere di specificazione del motivo e di adempimento dell'onere di cui all'art. 366 n. 6 c.p.c. non solo identificare il tenore della motivazione del primo giudice che ha giustificato l'affermazione condivisa dal giudice d'appello, ma anche indicare quali critiche erano state rivolte ad essa con l'atto di appello.
È palese che la ritualità della motivazione per relationem non si può apprezzare senza conoscere quel tenore e quelle critiche. Né si può ritenere che esse dovrebbero risultare dalla sentenza impugnata e ciò per la ragione che in tal caso non si sarebbe in presenza di motivazione per relationem, bensì di una motivazione che o si è fatta carico delle critiche e, dunque, nel rigettarle non risulta più relazionata, o non se ne è fatta carico ed allora risulta omissiva della considerazione del motivo di appello, così concretando violazione dell'art. 112 c.p.c.
Si comprende allora che inerisce allo svolgimento dell'attività di censura della motivazione per relationem enunciata dal giudice d'appello, naturalmente quando tale giudice, come nella specie, abbia indicato l'affermazione del primo giudice che ha condiviso, una necessaria puntuale indicazione della motivazione della sentenza di primo grado, che ha portato a quell'affermazione e, nel contempo, della critica che le era stata rivolta con i motivi di appello, che è necessario individuare per evidenziare che con la motivazione il giudice d'appello ha, in realtà, eluso i suoi doveri motivazionali .
In definitiva, occorre qui ribadire che, ove la sentenza di appello sia motivata per relationem alla pronuncia di primo grado, al fine ritenere assolto l'onere ex art. 366, n. 6, c.p.c., il ricorrente deve indicare non soltanto il tenore della motivazione del primo giudice, specificamente condivisa dal giudice di appello, ma anche le critiche ad essa mosse con l'atto di gravame, proprio al fine di evidenziare che il giudice di secondo grado, con la resa motivazione, non ha assolto il suo dovere motivazionale. Orbene, nel caso di specie, la società ricorrente ha adempiuto all’onere di cui all’art. 366 n. 6, in relazione alla motivazione della sentenza di primo grado, in quanto, pur non evocandola nel motivoin esame, l’ha adeguatamente evocatain quella che ha chiamato “sintesi della decisione impugnata, etc.”, ma non ha affatto adempiuto a detto onere in relazione alle critiche mosse avverso la sentenza di primo grado.
Invero, parte ricorrente– sia nell’esposizione de l motivo sia nella parte che precede detta illustrazione – non ha fornito alcuna riproduzione (non soltanto in forma diretta ma anche in formaindiretta rinviando alla parte dell’atto corrispondente) del primo motivo di appello; ea pag. 11 si è limitata ad alludere all’atto di appello in questi temini: La Corte d’appello, a fronte delle doglianze specificamente avanzate dalla società SRA CIRILLO SRL nel proprio gravame (cfr. all. 8 pagina 5-7-8-9—Atto di Appello innanzi alla CA) si limitava, sic et simpliciter, a ribadire l’asserita correttezza della sentenza di primo grado .
In tal modo, la società ricorrente ha inammissibilmente demandatoa questa Corte di ricercare nelle sedi dell’atto di appello ciò che avrebbe potutocorroborare il suo assunto. Peraltro, anche a voler procedere all a lettura dell’atto di appello, si rileva che solo la pag. 5 concerneva il motivo di appello sulla mancata prova del fatto, che sarebbe oggetto della pretesa motivazione per relationem. D’altronde il motivo, se mai fosse ammissibile, sarebbe comunque infondato, in quanto, contrariamente a quanto deduce la societàricorrente, la corte territoriale non soltanto ha aderito a quanto argomentato dal giudice di primo grado, ma, dopo aver richiamato il principio affermato da Cass. n. 1558/2018, ha aggiunto ulteriori argomentazioni a sostegno della decisione assunta, spiegando(anche richiamando le note conclusive della odierna ricorrente)perché l’onere probatorio, evocatoda detto principio, non era stato assolto , dapprima evocando le note conclusive della qui ricorrente e, poi, enunciando ampia motivazione nella pagina 4, In definitiva, il motivo si risolve in una critica priva di correlazione con l’effettività della motivazione. 2.2.
Il secondo motivo è in parte assorbito ed in parte inammissibile. E’ in parte assorbito, in quanto l’inammissibilità del primo motivo di ricorso determina l’assorbimento del secondo motivo quanto alle deduzioni fino al secondo rigo della pag. 16 del ricorso: esse si riferiscono ad un omesso esame del secondo e del terzo motivo di appello, concernenti questioni che la corte territoriale non ha all’evidenza esaminato in ragione del rigetto del primo motivo di appello(concernente la prova del fatto dannoso). Ed è inammissibile nella parte finale(precisamente pag. 16, sub 2), in quanto parte ricorrente ha denunciato omesso esame di deduzioni formulate con l’atto di appello, mapoi contraddittoriamente ha riportato il passo della sentenza che si è occupato del punto : la censura è inammissibile, quindi,secondo la prospettazione della stessa società ricorrente, in quanto è proprio quest’ultima ad evidenziarne la sua infondatezza in relazionealla dedotta violazione dell’art. 112 c.p.c. 2.3.
Inammissibile, infine,è anche il terzo motivo. Invero, la società ricorrenteprospetta la violazione dell’art. 2697 c.c. senza rispettare ilcriterio - a suo tempo indicat o da lle Sezioni Unite di questa Corte con sentenza n. 16598 del 2016 ( in motivazione espressa, sebbene non massimata sul punto) e successivamente più volteribadito (cfr., tra le tante, Cass. n. 26769 / 2017 e n. 13395 / 2018 ) - secondo il quale la violazione del precetto di cui all'art. 2697 c.c., censurabile per cassazione ai sensi dell'art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., è configurabile nell'ipotesi in cui (che nel caso di specie non ricorre) il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni, ma non è configurabile nell’ipotesi in cui (come per l’appunto si verifica nel caso di specie)oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti (valutazione quest’ultima sindacabile in sede di legittimità entro i ristretti limiti del "nuovo" art. 360 n. 5 c.p.c.).
4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese sostenute da parte resistente, nonché la declaratoria della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento dell’importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315). P.Q.M La Corte: -dichiara inammissibile il ricorso; - condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, spese che liquida in euro 1.800 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera di parte ricorrente ed a