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Ordinanza — n. 28527/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against factoring contract, rejecting private party's claim to disapply national tax law via EU Directive.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28527/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal filed by Alperia Smart Services against a lower court ruling in a factoring dispute involving Sgambaro and IFITALIA. The appellant argued that a national provincial surcharge on electricity violated an EU Directive and should be disapplied by private judges. The court rejected this, citing recent precedents declaring the underlying national law unconstitutional and affirming that private parties cannot invoke EU law to disapply domestic statutes in their favor.

Regesto Legislator

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Art. 6 D.L. 511/1988; Art. 1 para. 2 Dir. 2008/118/CE: Private parties cannot invoke the lack of direct effect of an EU Directive to justify the disapplication of national tax provisions in disputes between private subjects.

Parole chiave

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factoring contract dispute EU Directive direct effect national tax disapplication private party standing constitutional illegitimacy vertical vs horizontal effect provincial surcharge contratto di factoring

Disposizioni normative citate

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Art. 6 D.L. 511/1988
A fondamento della sua pretesa, l’attore deduceva che la legge nazionale istitutiva dell’addizionale alle accise (art. 6 d.l.
Art. 1 para. 2 Dir. 2008/118/CE
13740, 13741, 16992, 16993, 17642 e 17645 del 2025), alla motivazione della prima delle quali è sufficiente - ai sensi dell’art. 118, co.
Art. 117 TFUE
Art. 360 c.p.c.
Art. 118 disp. att. cod. proc. civ.
13740, 13741, 16992, 16993, 17642 e 17645 del 2025), alla motivazione della prima delle quali è sufficiente - ai sensi dell’art. 118, co.
art. 702 bis cod. proc. Civ
Sgambaro, per quanto di interesse, proponeva ricorso ai sensi dell’art. 702 bis cod. proc. Civ.
art. 2033 c.c
Autorizzata la chiesta chiamata in causa, Alperia, in via preliminare, contestava la propria legittimazione passiva rispetto all’azione ex art. 2033 c.c.; mentre, nel merito, contestava la fondatezza della domanda proposta da Sgambaro s.p.a.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. nn. 13740, 13741, 16992, 16993, 17642 e 17645 del 2025
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.24138/2024 R.G. proposto da ALPERIA SMART SERVICES SRL, in persona del rappresentante come in atti indicato, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dagli avvocati CALABRO' NICOLAe BAROTTI FRANCESCO; -ricorrente- contro SGAMBARO SPA, in persona del rappresentante come in atti indicato, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall’avvocatoPIEROBON REGINA; IFITALIA - INTERNATIONAL FACTORS ITALIA SPA, in persona del rappresentante come in atti indicato, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dagli avvocatiRUSPI CRISTIANO e GIOVANARDI CARLO ALBERTO ; -controricorrenti- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di MILANO n. 1044/2024depositata il 09/04/2024 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/10/2025 dallaConsigliera ANTONELLA PELLECCHIA .

Fatti di causa 1. Alperia Smart Services s.r.l. (già Alperia Sum s.r.l. e, ancor prima, Alperia Sum s.p.a., di seguito, per brevità, Alperia) e International Factors Italia S.p.A. (di seguito, per brevità, IFITALIA) sottoscrissero un contratto di factoring, in esecuzione del quale, Alperia cedette ad IFITALIA i crediti dalla stessa maturati nei confronti di Sgambaro s.p.a. (già Jolly Sgambaro s.r.l. - “Sgambaro”), in virtù della fornitura di energia elettrica eseguita, segnatamente, nel periodo compreso tra febbraio 2010 e dicembre 2011.

In forza del contratto di factoring e della suddetta cessione: da un lato, Sgambaro in adempimento alle obbligazioni di pagamento portate dalle fatture emesse da Alperia nei suoi confronti, corrispose ad IFITALIA i relativi importi; dall’altro, IFITALIA versò ad Alperia il corrispettivo del credito ceduto, comprensivo della quota parte corrispondente all’addizionale provincial e all ’ accis a sull’energia elettrica. Sgambaro, per quanto di interesse, proponeva ricorso ai sensi dell’art. 702 bis cod. proc. Civ. dinanzi al Tribunale di Milano, nei confronti di IFITALIA, chiedendone la condanna ai sensi dell’art.2033 c.c. alla restituzione della addizionale provinciale pagata, per gli anni 2010-2011, sulla fornitura di energia elettrica.

A fondamento della sua pretesa, l’attore deduceva che la legge nazionale istitutiva dell’addizionale alle accise (art. 6 d.l. n. 511/1988) – poi abolita su tutto il territorio nazionale nel 2012 – era in contrasto con la Direttiva n. 2008/118/CE, imponendo una tassa (l’addizionale) che non rispondeva ad una specifica finalità opportunamente individuata dal legislatore nazionale. IFITALIA si costituiva e, nel merito, chiedeva:

1) il rigetto della domanda (stante il carattere non self- executing della direttiva 2008/118/CE, l’efficacia solo verticale delle direttive e la natura di tributo non autonomo dell’addizionale provinciale);

b) in via subordinata, di essere manlevata da Alperia, che chiedeva essere autorizzata a chiamare in causa, in forza del contratto di factoring stipulato con quest’ultima. Autorizzata la chiesta chiamata in causa, Alperia, in via preliminare, contestava la propria legittimazione passiva rispetto all’azione ex art. 2033 c.c.; mentre, nel merito, contestava la fondatezza della domanda proposta da Sgambaro s.p.a. Con ordinanza n. 1268/2023 il Tribunale di Milano accoglieva la domanda attorea nei confronti di IFITALIA, quale accipienseffettivo dei pagamenti, condannandola al pagamento in favore della Sgambaro dell’importo di euro 56.263,38, oltre interessi ex articolo 1284 del c.c. dalla domanda al saldo, ma accoglieva la domanda svolta da IFITALIA nei confronti di Alperia, condannando quest’ultima alla restituzione in favore dell’altra del suddetto importo.

2. Avverso detta ordinanza interponeva appello Alperia, rilevando, in estrema sintesi: (i) l’impossibilità di una disapplicazione orizzontale della Direttiva nei rapporti tra privati, (ii) la natura accessoria dell’addizionale provinciale rispetto all’accisa, tributo principale, (iii) la natura non self-executing della Direttiva, nonché (iv) l’ingiustificato rigetto dell’eccezione di prescrizione. 2.1. Con sentenza n. 1044/2024, la Corte territoriale, pur ritenendo che la norma di cui all’art. 6 del DL 511/1988 andasse disapplicata – non per il contrasto con la direttiva comunitaria self - executing tardivamente recepita dallo Stato italiano (e, quindi, quale diretta ed immediata esecuzione della direttiva n. 2008/118/CE), bensì per il contrasto della norma impositiva dell’addizionale con il diritto comunitario, come interpretato con efficacia vincolante dalla Corte di Giustizia UE, accoglieva – tuttavia –parzialmente l’appello e, ritenendo nel contempo fondata l’eccezione di parziale prescrizione del credito restitutorio azionato in giudizio, in parziale riforma dell’Ordinanza, accertava il diritto di Sgambaro a ripetere da IFITALIA la minor somma di Euro 44.676,18, confermatanel resto la sentenza gravata . 3.Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la Alperia Smart Services s.r.l., affidato a tre motivi, cui hanno resistito con controricorso Sgambaro s.p.a. e, in sostanziale adesione al ricorso principale, IFITALIA –International Factors Italia s.p.a.

Il ricorrente Alperia Smart Services s.r.l. e il controricorrente IFITALIA hanno depositato memorie. Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio. Ragioni della decisione 4.Con il primo motivo di ricorso viene denunciata la “Violazione e falsa applicazione degli articoli 11 e 117, comma 1, della Costituzione e 267 e 288 TFUE, in relazione all’articolo 360, comma 1, n. 3 c.p.c., per avere la Corte d’Appello di Milano attribuito efficacia erga omnes all’interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea di una norma comunitaria non dotata di efficacia diretta al fine di legittimare la disapplicazione, ad opera del giudice nazionale, dell’articolo 6 del D.L. n. 511/1988 per contrasto con l’articolo 1 paragrafo 2 della Direttiva 2008/118/CE”.

Secondo la tesi del ricorrente, l’assunto per il quale, a prescindere dalla natura della Direttiva, andasse “disapplicata, per contrasto con il diritto unionale, la disciplina interna di cui all'art. 6, comma 2, del decreto-legge n. 511 del 1988” si pone in aperto contrasto con i principi disciplinanti il sistema delle fonti nazionali ed europee. 4.1. Con il secondo motivo si denuncia la “Violazione e falsa applicazione degli articoli 11 e 117, comma 1, della Costituzione e 288 TFUE, in relazione all’articolo 360, comma 1, n. 3 c.p.c., per avere la Corte d’Appello di Milano attribuito efficacia diretta orizzontale alla Direttiva 2008/118/CE, conferendo al giudice nazionale il potere di disapplicare l’articolo 6 del D.L. n. 511/1988 per contrasto con l’articolo 1 paragrafo 2 della Direttiva 2008/118/CE nell’ambito di una controversia tra soggetti privati”. 4.2.

Con il terzo ed ultimo motivo il ricorrente denuncia la “Violazione e falsa applicazione degli articoli 6 del D.L. n. 511/1988 e 1, paragrafo 2, della Direttiva 2008/118/CE, in relazione all’articolo 360, comma 1, n. 3 c.p.c., per aver la Corte d’Appello di Milano, ricondotto l’addizionale provinciale sull’energia elettrica disciplinata dall’articolo 6 del D.L. n. 511/1988 all’alveo delle “altre imposte indirette” di cui all’articolo 1, paragrafo 2, della Direttiva 2008/118/CE in difetto dei presupposti di autonomia giuridica dell’addizionale in oggetto rispetto all’accisa sull’energia elettrica”.

5. I tre motivi del ricorso possono essere esaminati congiuntamente, in quanto connessi. Il ricorso va rigettato: su vicenda in tutto sovrapponibile è di recente intervenuta, in conseguenza della declaratoria di illegittimità costituzionale della norma di riferimento, una serie di pronunce di questa Corte (Cass. nn. 13740, 13741, 16992, 16993, 17642 e 17645 del 2025), alla motivazione della prima delle quali è sufficiente - ai sensi dell’art. 118, co. 1, ultimo inciso, disp. att. cod. proc. civ. - fare integrale richiamo per giustificare il rigetto, con opportuna correzione della motivazione della qui gravata sentenza, del ricorso oggi esaminato, in uno alla compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità 6.Il ricorso è rigettato.

Le spese del giudizio di legittimità possono essere integralmente compensate tra le parti, sussistendo motivi sufficienti a tal fine, secondo quanto più sopra chiarito. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso. Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio di legittimità. Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente ed al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-quater,