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Ordinanza — n. 28524/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for withdrawal; plaintiff formally renounced the claim against defendant.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28524/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished due to the plaintiff's formal withdrawal. HPE Holding, previously Axopower, had filed an action for additional excise duty against Limea-Fisma but submitted a ritual act of renunciation before the chamber session. Consequently, the proceedings terminated without a substantive ruling on the merits or the payment of further costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.; Art. 390 c.p.c.: The cassation appeal is extinguished by renunciation when the plaintiff formally withdraws the claim, terminating the proceedings without a judgment on the merits.

Parole chiave

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cassation appeal extinguishment by renunciation ritual act of withdrawal additional excise duty procedural termination società holding partecipazione al capitale difetto di legittimazione dell'associazione

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.
rimaneva, in questa sede, intimata; all’esito della camera di consiglio del 16/10/2025, il Collegio si riservava il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell’art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.;
Art. 390 c.p.c.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
390 c.p.c.; non vi è luogo a provvedere sulle spese, non avendovi svolto difese l’intimata; il tenore della pronunzia, che è di estinzione e non di rigetto o di inammissibilità od improponibilità, esclude l’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.
art. 390 c.p
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.15004/2023 R.G. proposto da HPE- HOLDING PARTECIPAZIONI ENERGETICHE S.R.L., in persona del rappresentante come in atti indicato, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall’avvocatoLUCHESCHI STANISLAO; -ricorrente- contro LIMEA -FISMA S.P.A.; -intimata- Avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di MILANO n. 1543/2023depositata il 11/05/2023 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/10/2025 dallaConsigliera ANTONELLA PELLECCHIA ;

Considerato che: H.P.E. - Holding Partecipazioni Energetiche s.r.l. , già A xopower s.p.a., proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 1543/2023, resa dalla Corte d’appello di Milano, pubblicata in data 11 maggio 2023, in azione di ripetizione di addizionale sulla accisa sull’energia elettrica; la LIMEA-FISMA s.p.a. rimaneva, in questa sede, intimata; all’esito della camera di consiglio del 16/10/2025, il Collegio si riservava il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell’art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.;

è superflua l’indicazione del motivo di ricorso, poiché questo deve essere dichiarato estinto per rinuncia; prima dell’adunanza camerale è stato depositato atto di rinuncia al ricorso da parte della ricorrente, atto sottoscritto dal procuratore speciale della società; trattasi di rinuncia rituale, giacché soddisfa le condizioni poste dall’art. 390 c.p.c.; non vi è luogo a provvedere sulle spese, non avendovi svolto difese l’intimata; il tenore della pronunzia, che è di estinzione e non di rigetto o di inammissibilità od improponibilità, esclude l’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per cui si dà atto che non sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione; p. q. m. la Corte dichiara l’estinzione per rinuncia del presente giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza civile della C