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Ordinanza — n. 28518/2025 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28518/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28518/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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È superflua la stessa illustrazione dei motivi, poiché il ricorso principale e quello incidentale adesivo proposto dalla Ifitalia vanno rigettat i : su vicenda in tutto sovrapponibile è di recente intervenuta, in conseguenza della declaratoria di illegittimità costituzionale della norma di riferimento, una serie di pronunce di questa Corte (Cass. nn. 13740, 13741, 16992, 16993, 17642 e 17645 del 2025), alla motivazione della prima delle quali è sufficiente - ai sensi dell’art. 118, co. 1, ultimo inciso, disp. att. cod. proc. civ. - fare integrale richiamo per giustificare il rigetto, con opportuna correzione della motivazione della qui gravata sentenza, in uno alla compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Regesto Legislator

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art. 702 bis c.p; Ordinanza — n. 28518/2025 — snciv · Corte di Cassazione: La sentenza d'appello è stata impugnata per Cassazione dalla Alperia con ricorso fondato su quattro motivi. La Ifitalia ha depositato controricorso col quale ha aderito all’impugnazione proposta dalla Alperia nei confronti della TPS. La TPS ha resistito con controricorso. La Alperia e la TPS hanno depositato memoria. N.R.G.: 17099/24 Camera di consiglio del 30 settembre 2025 Il Collegio ha disposto il deposito della motivazione nel termine di cui all’art. 380 bis, secondo comma, c.p.c..

Parole chiave

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restituzione dei sussidi statali imposta sull'energia tassa per l'utilizzazione di istituti pubblici compensazione della rendita lite in materia di contribuzioni pubbliche tassa di compensazione

Disposizioni normative citate

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art. 702 bis c.p
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c.
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Testo completo

unciato la seguente O R D I N A N Z A sul ricorso n. 17099/24proposto da: -) Alperia Smart Services s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore , difes o dagli avvocatiFrancesco Barotti e Nicola Calabrò; -ricorrente - contro -) T.P.S. s.r.l. , in persona del legale rappresentante pro tempore , domiciliato ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore , difes o dagli avvocatiRoberto Pera e Massimiliano Perletti; -controricorrente - nonché -) Ifitalia – International Factors Italia s.p.a. , in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliatoex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dagli avvocatiCarlo Alberto Giovanardi e Cristiano Ruspi; -controricorrente - avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano 24 maggio 2024 n. 1499; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30 settembre 2025dal Consigliere relatore dott.

Marco Rossetti. FATTI DI CAUSA 1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. la società T.P.S. s.r.l. nel 202 2 convenne dinanzi al Tribunale di Milano la società Ifitalia s.p.a., allegando: Oggetto: Addizionale provinciale all’accisa sulla fornitura di energia elettrica - domanda di rimborso dell’utente. N.R.G.: 17099/24 Camera di consiglio del 30 settembre 2025 -) di avere stipulato con la società Alperia Smart Services convenuta un contrattodi somministrazione di energia elettrica; -) che la Alperia le aveva addebitato negli anni 2010 - 2011 l’addizionale all’accisa sull’energia elettrica , di cui all’art. 6 del d . l . 28.11.1988 n. 511; -) che tale addizionale non era dovuta per contrarietà al diritto comunitario delle norme che la istituirono; -) che la Alperia aveva ceduto i propri crediti alla Ifitalia; -) che l’importo della suddetta addizionale era stato pertanto versato alla Ifitalia.

Chiese pertanto la condanna della Ifitalia alla restituzione delle somme pagate per il suddetto titolo.

2. La Ifitalia si costituì e chiamò in causa la Alperia Smart Services s.p.a., alla quale chiese di essere manlevata in caso di accoglimento della domanda attorea.

3. La Alperia si costituì e contestò la domanda attorea.

4. Il Tribunale di Milano con ordinanza 17 febbraio 2023 n. 1334 rigettò la domanda. La Corte d’appello di Milanocon sentenza 24 maggio 2024 n. 1499 accolse il gravamee così provvide: -) condannò la Ifitalia al pagamento. in favore della TPS di euro 54.528 oltre accessori; -) condannò la Alperia a rivalere la Ifitalia del suddetto pagamento.

5. La sentenza d'appello è stata impugnata per Cassazione dalla Alperia con ricorso fondato su quattro motivi. La Ifitalia ha depositato controricorso col quale ha aderito all’impugnazione proposta dalla Alperia nei confronti della TPS. La TPS ha resistito con controricorso. La Alperia e la TPS hanno depositato memoria. N.R.G.: 17099/24 Camera di consiglio del 30 settembre 2025 Il Collegio ha disposto il deposito della motivazione nel termine di cui all’art. 380 bis, secondo comma, c.p.c..

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. È superflua la stessa illustrazione dei motivi, poiché il ricorso principale e quello incidentale adesivo proposto dalla Ifitalia vanno rigettat i : su vicenda in tutto sovrapponibile è di recente intervenuta, in conseguenza della declaratoria di illegittimità costituzionale della norma di riferimento, una serie di pronunce di questa Corte (Cass. nn. 13740, 13741, 16992, 16993, 17642 e 17645 del 2025), alla motivazione della prima delle quali è sufficiente - ai sensi dell’art. 118, co. 1, ultimo inciso, disp. att. cod. proc. civ. - fare integrale richiamo per giustificare il rigetto, con opportuna correzione della motivazione della qui gravata sentenza, in uno alla compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.q.m. (-) rigetta il ricorsoprincipale e quello incidentale; (-) compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità; (-) ai sensi dell'art. 13,comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale e della ricorrente incidentale , di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consigl