Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 28517/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal on identical facts due to recent constitutional unconstitutionality declaration of the provincial energy surcharge law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28517/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation dismissed the appeal filed by Alperia Smart Services against the lower court's rejection of a refund claim for a provincial energy surcharge. The appellant argued the surcharge violated EU law, but the Court noted the facts were identical to a recent case where the underlying provincial law was declared unconstitutional. Consequently, the Court rejected the appeal by reference to the recent constitutional declaration and ordered the parties to share litigation costs.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 118, co. 1, ultimo inciso, disp. att. cod. proc. civ.; Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002: When a lower court decision rests on grounds identical to a recent ruling based on a constitutional unconstitutionality declaration, the appeal is rejected by reference to that prior precedent.

Parole chiave

Generato dall'IA
provincial energy surcharge constitutional unconstitutionality reference to precedent refund of surcharge procedural economy EU law compliance litigation costs sharing obbligo di restituzione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 118, co. 1, ultimo inciso, disp. att. cod. proc. civ.
13740, 13741, 16992, 16993, 17642 e 17645 del 2025), alla motivazione della prima delle quali è sufficiente -ai sensi dell’art. 118, co.
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
(-) rigetta il ricorso; (-) compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità; (-) ai sensi dell’art. 13,comma 1-quater, del d.P.R.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. nn. 13740, 13741, 16992, 16993, 17642 e 17645 del 2025
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

unciato la seguente O R D I N A N Z A sul ricorso n. 623/24proposto da: -) Alperia Smart Services s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato ex lege all ’ indirizzo PEC del proprio difensore , difes o dagli avvocatiFrancesco Barotti e Nicola Calabrò; -ricorrente - contro -) Funivie San Vigilio di Marebbe s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliatoex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dall'avvocatoAlessandra Carlin; -controricorrente - avverso la sentenza della Corte d’appello di Trento - sez. dist. di Bolzano, 6.6.2023 n. 69; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30 settembre 2025dal Consigliere relatore dott.

Marco Rossetti. FATTI DI CAUSA 1. Con ricorso ex art. 702 bisc.p.c. la società Funivie San Vigilio di Marebbe s.p.a. nel 2021 convenne dinanzi al Tribunale di Bolzano la società Alperia Smart Services s.r.l., allegando di avere stipulato con la convenuta vari contratti di somministrazione di energia elettrica e chiedendone la condanna alla restituzione delle somme ad essa versate a titolo di addizionale all’accisasull’energia elettrica, di cui all’art. 5 del d . l . 2.2.2007 n. 26 e dell’art. 8 della l. prov. Bolzano 30.1.1997 n.

1. Oggetto: Addizionale provinciale all’accisa sulla fornitura di energia elettrica - domanda di rimborso dell’utente. N.R.G.: 623/24 Camera di consiglio del 30 settembre 2025 A fondamento della domanda dedusse la contrarietà delle suddette norme al diritto comunitario.

2. Il Tribunale di Bolzano, con ordinanza 8.11.2021 n. 1872 , accolse la domanda. La Corte d’appello di Trento, sez. dist. di Bolzano, con sentenza 6.6.2023 n. 69,rigettò il gravame.

3. La sentenza d’appello è stata impugnata per Cassazione dalla Alperia con ricorso fondato su tre motivi. La Funivie San Vigilio di Marebbe ha resistitocon controricorso. Ambo le parti hanno depositato memoria. Il Collegio ha disposto il deposito della motivazione nel termine di cui all’art. 380 bis, secondo comma, c.p.c..

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. È superflua la stessa illustrazione dei motivi, poiché i l ricorso va rigettato: su vicenda in tutto sovrapponibile è di recente intervenuta, in conseguenza della declaratoria di illegittimità costituzionale della norma di riferimento, una serie di pronunce di questa Corte (Cass. nn. 13740, 13741, 16992, 16993, 17642 e 17645 del 2025), alla motivazione della prima delle quali è sufficiente -ai sensi dell’art. 118, co. 1, ultimo inciso, disp. att. cod. proc. civ. - fare integrale richiamo per giustificare il rigetto, con opportuna correzione della motivazione della qui gravata sentenza, in uno alla compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.q.m. (-) rigetta il ricorso; (-) compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità; (-) ai sensi dell’art. 13,comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento al competente ufficio di merito, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto. N.R.G.: 623/24 Camera di consiglio del 30 settembre 2025 Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione