Sentenza — n. 28514/2025 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAronunciato la seguente S E N T E N Z A sul ricorso n. 8123/23proposto da: -) Zingoni Marco, domiciliato ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difesodall'avvocato Andrea Capresi ; -ricorrente - contro -) Fallimento della Reha Service s.r.l., domiciliato ex lege all ’ indirizzo PEC del proprio difensore, difesodall'avvocato Giampiero Cassi ; -controricorrente - avverso la sentenza della Corte d’appello diFirenze 24 marzo 2023 n. 604 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30 settembre 2025dal Consigliere relatore dott.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 2041 Cod. Civ, art. 2041 c.c, art. 1180 c.c, art. 2042 c.c; Sentenza — n. 28514/2025 — snciv · Corte di Cassazione: c) nel merito, negò esservi prova che la Reha Service avesse effettuato pagamenti a Salvatore Vecchio; negò che le somme eventualmente versate a Salvatore Vecchio per lavori di “pulizia e facchinaggio” fossero andate a beneficio della propria impresa individuale; negò di essere stato un amministratore occulto della Reha Service nel periodo in cui avvennero i suddetti pagamenti (p. 18, primo capoverso ; tutte le eccezioni appena elencate sono esposte nell’ordine di cui all’art. 276, secondo comma, c.p.c. e non in quello in cui compaiono nella comparsa di risposta di primo grado).
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ronunciato la seguente S E N T E N Z A sul ricorso n. 8123/23proposto da: -) Zingoni Marco, domiciliato ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difesodall'avvocato Andrea Capresi ; -ricorrente - contro -) Fallimento della Reha Service s.r.l., domiciliato ex lege all ’ indirizzo PEC del proprio difensore, difesodall'avvocato Giampiero Cassi ; -controricorrente - avverso la sentenza della Corte d’appello diFirenze 24 marzo 2023 n. 604 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30 settembre 2025dal Consigliere relatore dott.
Marco Rossetti; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Michele Di Mauro che ha concluso per l'accoglimento del ricorso limitatamente al terzo motivo; udito, per la parte ricorrente, l’Avvocato Andrea Capresi e per la parte controricorrente l’Avv. Giampiero Cassi. FATTI DI CAUSA 1. L’esposizione dei fatti di causa sarà limitata alle sole circostanze ancora rilevanti in questa sede. Oggetto: azione di ingiustificato arricchimento -presupposti. N.R.G.: 8123/23 Camera di consiglio del 30 settembre 2025 2.
Nel 2015 il Fallimento della società Reha Service s.r.l. convenne dinanzi al Tribunale di Firenze Marco Zingoni, esponendo che: -) Marco Zingoni sino al 21 gennaio 2008 era stato socio unico ed amministratore unico della società Emporium s.r.l.; -) il 21.1.2008 Marco Zingoni cedette la sua quota sociale parte alla figlia e parte al genero; contestualmente la società mutò ragione sociale in “Reha Service s.r.l.”; -) anche dopo la cessione della quota sociale Marco Zingoni continuò di fatto a gestire la società; -) a luglio del 2009 la Reha Service fu posta in liquidazione , e l’11.6.2013 fu dichiarata fallita; -) dalle scritture contabili della Reha Service s.r.l. era emerso che,nel corso dell’anno 2008, la società aveva pagato a Salvatore Vecchio (imprenditore individuale) 75.000 euro a titolo di remunerazione per servizi di “pulizia e facchinaggio”; -) i suddetti lavori di pulizia e facchinaggio, tuttavia, erano stati eseguiti non a beneficio della Reha Service che li aveva pagati, ma a beneficio dell’impresa individuale di Marco Zingoni, operante sotto la ditta “Reha -Istituto Tecnico Ortopedico di Zingoni Marco”.
3. Premessi questi fatti, il fallimento concluse il proprio atto di citazione deducendo che: -) la Reha Service s.r.l. in bonisaveva pagato a Salvatore Vecchio un debito che non era proprio, ma era di Marco Zingoni; -) di conseguenza “il pagamento e/o il rimborso delle somme versate dalla Società Reha Service S.r.l. a saldo di debiti non suoi, bensì esclusivamente della Ditta Individuale Reha - Istituto Tecnico Ortopedico di Zingoni Marco, è (…) dovuto dal Sig. Marco Zingoni, in qualità di titolare di tale Ditta Individuale cessata (…) in forza del disposto dell’art. 2041 Cod. Civ.”(così l’atto di citazione, p. 13, primo capoverso).
4. Marco Zingoni si costituì eccependo: N.R.G.: 8123/23 Camera di consiglio del 30 settembre 2025 a) la nullità dell’atto di citazione, sulpresuppo sto che il Fallimento aveva esposto fatti dimostrativi d’una responsabilità aquiliana, ma poi concluso chiedendo una condanna ex art. 2041 c.c., sicché (questa pare essere la conclusione implicita, ma non espressamente enunciata) nell’atto di citazione vi era uno iato logicotra il fatto allegato e la pretesa giuridica su esso fondata(p. 6);
b) l’inammissibilità della domanda di ingiustificato arricchimento, per difetto del requisito della residualità; il convenuto sostenne che, se la Reha Service s.r.l. aveva sostenuto spese avventate a favore di terzi con conseguente pregiudizio patrimoniale, tale fatto costituiva fonte di responsabilità per gli amministratori, da far valere con le apposite azioni di danno (pp. 14 e 15, terzo capoverso);
c) nel merito, negò esservi prova che la Reha Service avesse effettuato pagamenti a Salvatore Vecchio; negò che le somme eventualmente versate a Salvatore Vecchio per lavori di “pulizia e facchinaggio” fossero andate a beneficio della propria impresa individuale; negò di essere stato un amministratore occulto della Reha Service nel periodo in cui avvennero i suddetti pagamenti (p. 18, primo capoverso ; tutte le eccezioni appena elencate sono esposte nell’ordine di cui all’art. 276, secondo comma, c.p.c. e non in quello in cui compaiono nella comparsa di risposta di primo grado).
5. Con sentenza 17.3.2020 n. 768 il Tribunale di Firenze accolse in parte la domanda. Per quanto qui rileva ritenne che: -) l’eccezione di inammissibilità della domanda di ingiustificato arricchimento era infondata, in quanto “non è stato provato alcun rapporto contrattuale tra Reha Service s.r.l. e la ditta [ rectius, l ’ impresa, n.d.e.] individuale [ di Marco Zingoni ] , tale da fondare una domanda di responsabilità da inadempimento”; -) chi paga il debito altrui consapevolmente non ha a disposizione l’azione di indebito, ma solo quella di ingiustificato arricchimento, nei confronti del debitore liberato; N.R.G.: 8123/23 Camera di consiglio del 30 settembre 2025 -) nel merito, “non [era] stato contestato”che le fatture emesse da Salvatore Vecchio erano relative a prestazioni eseguite in favore di Mar c o Zingoni, né che erano state pagate dalla Reha Service. La sentenza fu appellata da ambo le parti.
6. Col proprio gravame Marco Zingoni: -) negò di “non avere contestato” la circostanza del pagamento, da parte della Reha Service, delle fatture emesse da Salvatore Vecchio; -) censurò il rigetto dell’eccezione di inammissibilità della domanda ex art. 2041 c.c. e l’accoglimento di tale domanda[p. 16, punto (b), e 23 - 24 dell’appello]; -) dedusse non esservi prova che le prestazioni svolte da Salvatore Vecchio fossero state volte al proprio personale vantaggio [p. 17, punto (e)].
6. Con sentenza 24.3.2023 n. 604 la Corte d’appello di Firenze rigettò il gravame. La Corte d’appello ritenne che: -) l’azione di ingiustificato arricchimento era ammissibile, perché nell’atto di citazione introduttivo del primo grado “non risultano indicati i presupposti in fatto per la teorica proponibilità di alcuna azione a titolo di responsabilità extracontrattuale nei confronti del convenuto Zingoni Marco”; aggiunse che era irrilevante la circostanza che nell ’ atto di citazione il Fallimento avesse qualificato Marco Zingoni come “Deus ex machina”della Reha Service s.r.l., dal momento che l’atto di citazione non conteneva l’allegazione di “circostanze in ordine alla funzione gestoria del suddetto e pertanto del ruolo di amministratore di fatto”; -) la relativa domanda era anche fondata perché: (a) Marzo Zingoni non aveva contestato che le prestazioni di Salvatore Vecchio andarono a suo vantaggio; (b) Marzo Zingoni solo in appello aveva dedotto che le prestazioni svolte da Salvatore Vecchio si sarebbero dovute presumere eseguite a pro della Reha Service, perché svolte nei locali di quest’ultima;
N.R.G.: 8123/23 Camera di consiglio del 30 settembre 2025 (c) in ogni caso, dal fatto che la Reha Service svolgesse la propria attività all’interno di locali a lei datiin comodato non consentiva di ritenere , perciò solo, provato che i lavori di facchinaggio e pulizia svolti dall ’ impresa di Salvatore Vecchio andarono a beneficio della Reha Service in bonis.
7. La sentenza d’appello è stata impugnata per Cassazione da Marzo Zingoni con ricorso fondato su tre motivi. Il Fallimento della Reha Service ha resistito con controricorso. La Procura Generale ha depositato conclusioni scritte, chiedendo l’accoglimento del terzo motivo di ricorso ed il rigetto dei restanti. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il primo motivo di ricorso. Col primo motivo è censurata la decisione di rigetto dell’eccezione di inammissibilità della domanda di ingiustificato arricchimento. Il ricorrente denuncia la violazione in particolare degli artt. 2041 e 2042 c.c., e nell’illustrazione del motivo deduce che il fallimento, nell ’ atto di citazione, aveva esposto fatti astrattamente idonei a giustificare una responsabilità aquiliana di marco Zingoni (l ’ essere un amministratore di fatto della Reha Service, l’avere effettuato spese inutili e dannose per la società) [p. 19, punto (21), e 25 del ricorso per cassazione]. 1.1.
Il motivo è infondato. La domanda va qualificata in base al fatto costitutivo dedotto dall ’ attore a fondamento di essa. Nel caso di specie il fatto materiale posto dal Fallimento a fondamento della pretesa qui in esame fu : “ la società Reha Service s.r.l. ha pagato a Salvatore Vecchio le prestazioni contrattuali da questi eseguit e a favore di Marco Zingoni”. La parte attrice dunque non dedusse, a fondamento della domanda, alcuno dei fatti costitutivi dell’illecito aquiliano: non la colpa o il dolo, non l’illiceità della condotta, non l’ingiustizia del danno.
Allegò semplicemente di avere pagato il debito altrui sapendo di farlo. N.R.G.: 8123/23 Camera di consiglio del 30 settembre 2025 Come già ritenuto da questa Corte, in simile evenienza al solvens non spetta l’azione recuperatoria di cui all’art. 1180 c.c.. Infatti, l ’ adempimento spontaneo di un’obbligazione da partedel terzo, ai sensi dell’art. 1180 c.c., se determina l’estinzione dell’obbligazione, non attribuisce automaticamente al solvensun titolo per agire direttamente nei confronti del debitore. Pertanto, il terzo che abbia pagato il debito altrui sapendo (o dovendo sapere) di non essere debitore può agire unicamente per ottenere l’indennizzo per l ’ ingiustificato arricchimento, stante l ’ indubbio vantaggio economico ricevutodal debitore (Cass.
Sez. U., 29/04/2009, n. 9946; Cass. Sez. 3, 17/06/2025, n. 16213). 1.2. Né sono condivisibili le deduzioni del ricorrente circa l’insussistenza, nel caso di specie, del presupposto della “residualità” di cui all’art. 2042 c.c., necessario per l’accoglimento della domanda di ingiustificato arricchimento. Infatti, come esattamente rilevato dalla Procura Generale, il requisito della residualità era soddisfatto, in quanto ( considerato “ il mero ruolo gestorio” svolto da Marco Zingoni) non basta amministrare di fatto una società commerciale, perché sorga in capo al gestore ipso facto una responsabilità per colpa o dolo per qualsiasi ammanco di bilancia o spesa evitabile.
2. Il secondo motivo di ricorso. Col secondo motivo il ricorrente deduceche erroneamente la Corte d’appello ha ritenuto raggiunta la prova che le prestazioni affidate dalla Reha Service in bonisa Salvatore Vecchio furono svolte a pro di Marco Zingoni. 2.1. Il motivo è inammissibile,perché censura la valutazione delle prove, la quale è riservata al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità.
3. Il terzo motivodi ricorso. Col terzo motivo è censurata la sentenza d’appello nella parte in cui ha ritenuto “non contestata” la circostanza che Salvatore Vecchio svolse lavori di puliziae facchinaggio a favore di Marco Zingoni, il cui corrispettivo gli fu versato dalla Reha Service. N.R.G.: 8123/23 Camera di consiglio del 30 settembre 2025 3.1. Il motivo è inammissibile per difetto di rilevanza. Vero è, infatti, che Marco Zingoniin primo grado ed in appello contestò le allegazioni in factodel fallimento; tuttavia, la C orte d ’ appello non ha deciso la causa solo in virtù del principio di non contestazione, ma anche in virtù di ulteriori considerazioni, basate sugli elementi di prova raccolti nel corso dell’istruttoria (interrogatorio del liquidatore della Reha Service, fatture, presunzioni semplici).
Pertanto, quale che dovesse essere la correttezza del giudizio sulla “non contestazione”, la caducazione in parte qua della sentenza non potrebbe comportarne la cassazione, perché la restante motivazione sarebbe di per sé sufficiente a sorreggere l’esito del giudizio.
4. Le spese. Le spese del presente giudizio di legittimità sono a carico del ricorrente, ai sensi dell’art. 385, comma 1, c.p.c.:e sono liquidate nel dispositivo. P.Q.M la Corte di cassazione: (-) rigetta il ricorso; (-) condanna Marco Zingonialla rifusione in favore del Fallimento della Reha Service s.r.l. delle spese del presente giudizio di legittimità , che si liquidano nella somma di euro 7.855, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55; (-) ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento al competente ufficio di merito, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis