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Decreto — n. 28473/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 28473/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 28473/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.12328/2025 R.G. proposto da : BERNARDINI SRL, in persona del rappresentante in atti indicato, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall'avvocato LONGARINI MASSIMO (LNGMSM66M03L117N) -ricorrente- contro DI PAOLO MARIA, con domicilio telematico al proprio indirizzo PEC, rappresentato e difeso da sé medesimo ai sensi dell’art. 86 c.p.c. (DPLMRA64R62F844R) -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di PERUGIA n. 209/2025depositata il 03/04/2025;

Regesto Legislator

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art. 86 c.p, art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 28473/2025 — snciv · Corte di Cassazione: Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivoed in relazione non al valore dichiarato, ma a quello che si ricava dagli atti (e, in particolare, al credito precettato, alle cui vicende si riferisce la complessiva controversia); P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Parole chiave

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determinazione del valore litigioso obbligo di indicare l'ammontare delle conclusioni compensazione dei crediti ponderazione dell'importo di partenza addebito di tasse spese d'esecuzione

Disposizioni normative citate

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art. 86 c.p
art. 380-bis c.p
Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
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Testo completo

eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.12328/2025 R.G. proposto da : BERNARDINI SRL, in persona del rappresentante in atti indicato, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall'avvocato LONGARINI MASSIMO (LNGMSM66M03L117N) -ricorrente- contro DI PAOLO MARIA, con domicilio telematico al proprio indirizzo PEC, rappresentato e difeso da sé medesimo ai sensi dell’art. 86 c.p.c. (DPLMRA64R62F844R) -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di PERUGIA n. 209/2025depositata il 03/04/2025;

Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle partiin data 03/09/2025; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;

Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivoed in relazione non al valore dichiarato, ma a quello che si ricava dagli atti (e, in particolare, al credito precettato, alle cui vicende si riferisce la complessiva controversia); P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Così deciso i