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Decreto — n. 28472/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 28472/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 28472/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.10212/2025 R.G. proposto da : LICHINCHI RAFFAELLA, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentata e difes a dall'avvocato GLINNI CARLO FRANCESCO (GLNCLF65R03G942Y) -ricorrente- contro COMUNE DI POTENZA, in persona del Sindaco p.t., con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall’avvocato ZACCARDOMARIA (ZCCMRA64E61G942Q) -controricorrente- nonchécontro UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA -intimato- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di POTENZA n. 72/2025depositata il 18/03/2025;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 28472/2025 — snciv · Corte di Cassazione: Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivoed in base non al valore come dichiarato, ma a quanto ricavabile, quale petitum, dall’atto introduttivo di lite; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Parole chiave

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riduzione delle spese giudiziarie determinazione del valore litigioso diminuzione di valore obbligo di indicare l'ammontare delle conclusioni azione estimatoria ponderazione dell'importo di partenza

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
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Testo completo

eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.10212/2025 R.G. proposto da : LICHINCHI RAFFAELLA, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentata e difes a dall'avvocato GLINNI CARLO FRANCESCO (GLNCLF65R03G942Y) -ricorrente- contro COMUNE DI POTENZA, in persona del Sindaco p.t., con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall’avvocato ZACCARDOMARIA (ZCCMRA64E61G942Q) -controricorrente- nonchécontro UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA -intimato- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di POTENZA n. 72/2025depositata il 18/03/2025;

Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle partiin data 02/09/2025; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;

Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivoed in base non al valore come dichiarato, ma a quanto ricavabile, quale petitum, dall’atto introduttivo di lite; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Così deci