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Decreto — n. 28471/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 28471/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 28471/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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PDFBox: FD (AT) Ufc LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE CIVILE IL PRESIDENTE DELEGATOha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 8188/2025 R.G. proposto da: CUTITTA GIANLUIGI, DE LUCIA ANNA, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentati e difesi dall’avvocato STRANGIO GIUSEPPE (STRGPP81P27D976V) -ricorrenti- contro GENERALI ITALIA S.P.A., in persona del rappresentante in atti indicato, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall’avvocato VINCENTI MARCO (VNCMRC60L24H501W) -controricorrente- nonché contro MIRABELLA LUCA, MALDI MAURO -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n.2583/2024 depositata il 01/10/2024;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 28471/2025 — snciv · Corte di Cassazione: Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato; Numero registro generale 8188/2025 Numero sezionale 781/2025 Numero di raccolta generale 28471/2025 Data pubblicazione 27/10/2025 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti in data 28/08/2025; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.

Parole chiave

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tardivo pagamento delle spese pagamento degli arretrati compensazione dei crediti obbligo di pagamento credito di rimborso dazione in pagamento

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato; Numero registro generale 8188/2025 Numero sezionale 781/2025 Numero di raccolta generale 28471/2025 Data pubblicazione 27/10/2025 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

PDFBox: FD (AT) Ufc LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE CIVILE IL PRESIDENTE DELEGATOha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 8188/2025 R.G. proposto da: CUTITTA GIANLUIGI, DE LUCIA ANNA, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentati e difesi dall’avvocato STRANGIO GIUSEPPE (STRGPP81P27D976V) -ricorrenti- contro GENERALI ITALIA S.P.A., in persona del rappresentante in atti indicato, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall’avvocato VINCENTI MARCO (VNCMRC60L24H501W) -controricorrente- nonché contro MIRABELLA LUCA, MALDI MAURO -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n.2583/2024 depositata il 01/10/2024;

Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato; Numero registro generale 8188/2025 Numero sezionale 781/2025 Numero di raccolta generale 28471/2025 Data pubblicazione 27/10/2025 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti in data 28/08/2025; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.

‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.100,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 23/10/2025 IL PRESIDENTE DELEGATO Franco De Stefano Numero registro generale 8188/2025 Numero sezionale 781/2025 Numero di raccolta generale 28471/2025 Data pubblicazione 27/10/2025