Cassation court dismisses appeal for broker commission due to procedural inadmissibility and lack of merit arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay the respondent's legal fees. The appellant argued that the lower court incorrectly applied the 2005 Insurance Code instead of the 1984 Insurance Law, which allegedly allowed broker commissions without a prior contract. The court rejected this claim, noting the lower court did not cite the 2005 Code and that the reasoning regarding the lack of a contractual basis did not actually rely on the invalid statute. Furthermore, the second appeal ground was dismissed for being incomplete and failing to properly identify new facts or exceptions, while the third ground was rejected due to procedural defects.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; Art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.; Art. 348-ter, comma 4 c.p.c.: The cassation appeal is inadmissible if the appellant fails to demonstrate that the lower court applied the wrong law, if the appeal grounds are incomplete or lacunary, or if the appeal is based on a double conformity error.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.17081/2022 R.G. proposto STEFANIA DI SCIULLO, rappresentata e difesa dall’avv. Paolo Esposito (c.f. SPSPLA54M01 F839L), con domicilio digitaleex lege -ricorrente - contro A.L.A. ASSICURATORI DI LUIGI FONTANA C. S.A.S.,rappresentata e difesa dall’avv. Luigi Mastursi (c.f. MSTLGU62E18F839I), con domicilio digitale ex lege -controricorrente - avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli n. 1903 del 4/5/2022; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26 / 9 /202 5 dal Consigliere Dott.
Giovanni Fanticini; RILEVATO CHE Stefania Di Sciullo e la Stefania Di Sciullo C. S.a.s. convenivano in giudizio, innanzi al Tribunale di Napoli, la A.L.A. Assicuratori di Luigi Fontana C. S.a.s.; affermavano di aver svolto attività di broker assicurativo tra il 2002 e il 2007 e, cioè,di intermediazione tra i clienti e la società convenuta, agente della compagnia Allianz Subalpina; chiedevano, in conseguenza, il riconoscimento del diritto a percepire un compenso provvigionale per l’attività svolta, da determinarsi, in mancanza di accordi contrattuali, sulla base degli usi vigenti (tra il 7% e il 10% dei premi raccolti); costituendosi nel giudizio A.L.A.
Assicuratori di Luigi Fontana C. S.a.s. contestava la pretesa attorea; il Tribunale di Napoli, con la sentenza n. 7891 del 10 luglio 2017, rigettava la domanda; Stefania Di Sciullo e la Stefania Di Sciullo C. S.a.s. proponevano appello; la Corte d’appello di Napoli, con la sentenza n. 1903 del 4 maggio 2022, dichiarava inammissibile l’appello proposto dalla società (in quanto già cancellata dal registro delle imprese al momento dell’impugnazione) e rigettava l’appello; avverso la predetta sentenza la sola Stefania Di Sciullo proponeva ricorso per cassazione, fondato su tre motivi; resisteva con controricorso A.L.A.
Assicuratori di Luigi Fontana C.; la controricorrente depositavamemoria ex art. 380 - bis .1 c.p.c.; CONSIDERATO CHE col primo motivola ricorrente deduce«Illegittimità della sentenza ai sensi dell’art. 360 co.1 n.° 3 c.p.c. per violazione e falsa applicazione del combinato di norme disposto dall’art. 1 e ss. della L. 792/1984 e dagli artt. 1754 e 1755 c.c.»; ad avviso della ricorrente, la Corte d’appello – applicando il Codice delle Assicurazioni (D.Lgs. n. 209 del 2005), non vigente ratione temporis– avrebbe erroneamente ritenuto necessaria l’esistenza di un accordo contrattuale tra il broker (Di Sciullo) e l’agenzia assicurativa (A.L.A.
Assicuratori) per il riconoscimento del diritto alla provvigione, mentre la normativa vigente nel periodo 2002–2007 (Legge n. 792 del 1984) individuava il broker come un mediatore (con diritto alla provvigione per la stipula o il rinnovo di polizze) anche in assenza di accordi contrattuali con l’agenzia; col secondo motivo si deduce «Illegittimità della sentenza in relazione all’art. 360 co.1 n.° 3 c.p.c. per violazione e falsa applicazione dell’art. 167 c.p.c.», per avere la Corte d’appello fondato la decisione su eccezioni di merito sollevate tardivamente da A.L.A. (costituitasi solo il giorno della prima udienza), in violazione del termine perentorio previsto dall’art. 167 c.p.c.; le eccezioni tardive non avrebbero dovuto essere considerate, né poteva essere addebitata alla parte attrice la mancata contestazione di eccezioni irritualmente formulate; col terzo motivo si lamenta «Illegittimità della sentenza in relazione all’art. 360 1° co. n.°5, per omesso esame della Corte di Appello di Napoli del fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti, costituito dalle dichiarazioni confessorie rese dalla parte convenuta in sede di libero interrogatorio e nella comparsa di costituzione depositata dalla stessa l’11.06.2013», per avere il giudice di merito omesso di valutare le dichiarazioni confessorie rese dal legale rappresentante della società convenuta nella comparsa di costituzione dell’11/6.2013 e in sede di interrogatorio libero; il ricorso è inammissibile per plurime ragioni; in primo luogo, in patente violazione dell’art. 366, primo comma , n. 3 c.p.c., l’atto – sia nell ’ esposizione della vicenda processuale, sia nell’illustrazione dei motivi – non riporta il contenuto e le motivazioni della decisione impugnata, se non in una minima parte, di per sé inidonea a consentire alla Corte Suprema di avere contezza delle rationes decidendi senza necessità di attingere agli atti del giudizio (ex multis, Cass.
Sez. 6, 22/09/2016, n. 18623, Rv. 642617-01: «Nel giudizio di cassazione, il requisito di contenuto-forma previsto, a pena di inammissibilità, dall’art. 366, co. 1, n. 3), c.p.c., deve essere assolto necessariamente con il ricorso e non può essere ricavato da altri atti, quali la sentenza impugnata o il controricorso, perché la causa di inammissibilità non può essere trattata come una causa di nullità cui applicare il criterio del raggiungimento dello scopo, peraltro, riferibile ad un unico atto.»); in proposito, si ribadisce che «Il disposto dell’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. - secondo cui il ricorso per cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità, l’esposizione sommaria dei fatti di causa - non risponde ad un’esigenza di mero formalismo, bensì a consentire alla S.C. di conoscere dall’atto, senza attingerli aliunde, gli elementi indispensabili per una precisa cognizione dell’origine e dell’oggetto della controversia, dello svolgimento del processo e delle posizioni in esso assunte dalle parti; per soddisfare tale requisito occorre che il ricorso per cassazione contenga, in modo chiaro e sintetico, l’indicazione delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in appello e, infine, del tenore della sentenza impugnata.» (Cass.
Sez. 3, 12/01/2024, n. 1352, Rv. 669797-01); l’omissione suesposta è ancora più grave perché il ricorso risulta lacunoso proprio nell’illustrazione delle rationes decidendi e nemmeno la lettura dei motivi consente di percepire l’assunzione della effettiva motivazione della sentenza come oggetto di critica; anche a voler superare la predetta ragione di inammissibilità, si osserva che la Corte d’appello ha fondato la propria decisione su distinte argomentazioni, ciascuna delle quali idonea a sorreggerla:
a) il giudice d’appello ha escluso il diritto ad un compenso della ricorrente sulla base di accordi di natura negoziale: «… l’appellante Di Sciullo Stefania non allega che sia stato concluso un accordo, né scritto né verbale, tra essa appellante e la A.L.A. Assicuratori s.a.s. avente ad oggetto l’attività che Di Sciullo Stefania deduce essere stata svolta anche nell’interesse della A.L.A. Assicuratori. … Manca, quindi, una giustificazione contrattuale a sostegno della richiesta di compenso avanzata dall’appellante nei confronti della A.L.A. Assicuratori s.a.s.»;
b) parimenti, è stata esclusa la configurabilità di una mediazione («la ricostruzione dei fatti di causa non consente di ricondurre la fattispecie in esame all’istituto della mediazione, così come tipizzato dagli artt. 1754 e ss. c.c.»), b’) sia perché i fatti dedotti dalla società convenuta dimostravano che i rapporti tra le parti erano assai diversi («Peraltro, Di Sciullo Stefania non ha contestato specificamente quanto esposto dalla difesa della A.LA. Assicuratori in ordine alla circostanza che la maggior parte dei premi incassati da quest’ultima per suo tramite, erano relativi a polizze poliennali di Allianz Subalpina già trasferite nel portafoglio clienti della stessa A.L.A.
Assicuratori s.a.s., subentrata alla Di Sciullo Assicurazionis.a.s. per effetto della revoca del mandato di agenzia da parte di Allianz Subalpina, e che, per tale subentro A.L.A. Assicuratori s.a.s. aveva dovuto pagare la somma di euro 29.588,38, ai sensi dell’art. 37 del contratto collettivo, a titolo di cd “ rivalsa ” , parametrata al valore economico del portafoglio clienti attribuito.»), b’’) sia per la carenza del requisito di imparzialità («Di Sciullo Stefania non ha una posizione di imparzialità rispetto alle parti, imparzialità che caratterizza la prestazione del mediatore, così come disciplinata dagli artt.1754 e ss. c.c. E invero, Di Sciullo Stefania deduce e documenta di essere stata espressamente incaricata dalla sua clientela - in conformità della normativa relativa al brokeraggio assicurativo - di trattare polizze di assicurazioni, rinnovi e modifiche delle stesse.»), b’’’) sia per l’inutilità della riconduzione della fattispecie (prospettata dalla stessa appellante) alla mediazione unilaterale («Pur riconducendo la fattispecie alla c.d. mediazione atipica unilaterale - come sostenuto dall’appellante - non ne scaturisce l ’ applicazione dell ’ art. 1755 c.c. secondo cui il mediatore ha diritto alla provvigione da ciascuna delle parti, atteso che il diritto a tale “corrispettivo”in realtà, non sorge ai sensi dell’ articolo 1755 c.c., ma rimane “a carico del solo mandante, per quanto previsto agli articoli 1709 e 1720 codice civile, rispetto al quale è contrattualmente vincolato, nell’espletamento dell’incarico e delle connesse prestazioni”(cfr.
Cass. S.U. n. 19161/2017). Nel caso di specie il mandante non può che essere il cliente che ha conferito il mandato al broker, e non l’agenzia di assicurazione.»);
c) la Corte di merito, poi, non ha ravvisato un interesse per la società convenuta e, dunque, benché implicitamente, ha escluso la configurabilità di un arricchimento exart. 2041 c.c. («la circostanza che la A.L.A. Assicuratori abbia tratto un’utilità dall’attività di broker assicurativo espletata da Di Sciullo Stefania, è negata dal difensore della A.L.A. Assicurazioni s.a.s. sulla base dei fatti esposti in maniera puntuale nella comparsa di costituzione in primo grado, e non contestati dalla controparte con riguardo al subentro della A.L.A. Assicuratori s.a.s. nel portafoglio clienti della Di Sciullo Assicurazioni s.a.s., alla quale era stato revocato l’incarico di agente di Allianz Subalpina S.p.A. A fronte della vicenda del subentro della A.L.A. Assicuratori s.a.s. nel portafoglio clienti della Di Sciullo s.a.s., la difesa di Di Sciullo Stefania non ha specificamente indicato quali fossero i suoi nuovi clienti che avevano stipulato polizze assicurative con Allianz Subalpina S.p.A., per il tramite della A.L.A Assicuratori s.a.s.»);
d) il giudice d’appello, inoltre, ha rilevato che la domanda della Sciullo è carente in punto di allegazione e di prova del quantum debeatur («In ogni caso non ha indicato specificamente la tipologia di polizza dei nuovi clienti e la misura delle provvigioni che la società ALA Assicuratori avrebbe riscosso da Allianz Subalpina, in relazione al tipo di polizza, avvalendosi dei criteri indicati nei due mandati agenziali, uno per il “Ramo vita”e l’altro per il “Ramo danni” - depositati dalla A.L.A. Assicurato ri in ottemperanza all ’ ordine di esibizione emesso dal giudice di prime cure -al fine di poter pervenire ad una base di calcolo per una eventuale liquidazione del compenso invocato»); delle suesposte rationes il ricorso aggredisce soltanto quelle sub a) (peraltro, senza coglierne il significato, come sarà esposto nel prosieguo) e b’), mentre le altre non sono incise dall’impugnazione:
«Quando la sentenza assoggettata ad impugnazione sia fondata su diverse rationes decidendi, ciascuna idonea a giustificarne autonomamente la statuizione, la circostanza che tale impugnazione non sia rivolta contro una di esse determina l’inammissibilità del gravame per l’esistenza del giudicato sulla ratio decidendinon censurata, piuttosto che per carenza di interesse» (Cass. Sez. 3, 06/07/2020, n. 13880, Rv. 658309-01); in ogni caso, il primo motivo è inammissibile,innanzitutto, perché assume come oggetto di critica due brevi periodi della motivazione costituenti solo le premesse dell’ampia spiegazione di seguito fornita dalla C orte territoriale, con la conseguenza che il motivo risulta inammissibile alla stregua del consolidato principio di diritto di Cass.
Sez. 3, 11/01/2005, n. 359, poi ribadito, ex multis , anche da Cass. Sez. U., 20/03/2017, n. 7074 : nell’illustrazione del motivo non vi è alcunché che evidenzi dove e come la motivazione avrebbe commesso la violazione di cui all’intestazione, poiché – come detto –non si identifica affatto la motivazione e dunque anche la parte di essa che sarebbe incorsa nella denunciata violazione; inoltre, con la censura si imputa alla Corte d’appello di avere erroneamente preteso – in base al D.Lg. n. 209 del 2005, non applicabile ratione temporis– un preventivo accordo tra broker e assicuratore, mentre l’art. 1 della Legge n. 792 del 1984 (abrogato dal Codice Assicurazioni) definiva il mediatore di assicurazione come «chi esercita professionalmente attività rivolta a mettere in diretta relazione con imprese di assicurazione o riassicurazione, alle quali non sia vincolato da impegni di sorta,» gli assicurandi; in base a tale disposizione (solo in seguito modificata dal D.Lgs. n. 209 del 2005) non poteva esigersi alcun previo patto o impegno tra la Sciullo e la A.L.A.; in proposito si osserva che la Corte d’appello non ha affatto applicato il Codice delle Assicurazioni, disciplina che non è nemmeno menzionata nella sentenza impugnata, e i plurimi riferimenti alla carenza di una base negoziale, se correttamente intesi nell’ambito della motivazione, non indicano l’esigenza di un previo contratto col broker, ma significano l’impossibilità di ricondurre la pretesa creditoria ad una fattispecie normativa negoziale (espresso patto o mediazione); il motivo, dunque, non coglie la ratio decidendie anche per tale ragione è inammissibile ; il secondo motivo è gravemente lacunoso – e, quindi, inammissibile ex art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.
– perché, al fine di consentire l ’ esame della censura (con cui si lamenta la considerazione di eccezioni di merito tardivamente proposte), manca una compiuta esposizione degli atti introduttivi, tale da lasciar comprendere quali fossero le circostanze fattuali “nuove”asseritamente introdotte dalla convenuta e le non meglio identificate «eccezioni non rilevabili di ufficio»; è poi, inidoneo nella sua rilevata carenza, ad evidenziare la violazione dell’art. 167 c.p.c. sotto il profilo dell’ aver la Corte territoriale dato rilievo ad eccezioni tardive, dato che il giudice d’appello si riferisce, piuttosto, alla mancanza di una contestazione specifica di una allegazione; palesemente inammissibile è pure il terzo motivo, sia perché in presenza di una cosiddetta “doppia conforme”non può essere dedotto il vizio ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. ai sensi dell’art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c. (oggi, art. 360, comma 4, c.p.c.), sia perché, comunque, non è riconducibile a tale vizio l’omesso esame del materiale probatorio (ex multis, Cass.
Sez. U., n. 8053 del 2014); in conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile; all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese del giudizio di legittimità, liquidate, secondo i parametri normativi, nella misura indicata nel dispositivo; va dato atto, infine, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente ed al competente ufficio di merito, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13; p. q. m. la Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese di questo giudizio, liquidate in Euro 4.000,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre ad accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente ed al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versat