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Ordinanza — n. 28327/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses revocatory action where creditor proves debt arose before asset transfer, shifting fraud proof to general harm awareness.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28327/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the revocatory action filed by Agostino Mariotti against his former employers' children regarding property transfers. While the lower appellate court had ruled in favor of the creditors, the Supreme Court found no error in the finding that the labor credit existed prior to the 2008 donation acts. The court held that when a debt precedes the disposition, the creditor only needs to prove the debtor's general awareness of the harm (scientia damni), not the specific intent to defraud (consilium fraudis). Consequently, the appellate judgment was deemed legally sound and the appeal was dismissed.

Regesto Legislator

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Art. 2697 c.c.; When the creditor's right arises after the debtor's disposition act, the creditor must prove the debtor's specific intent to defraud; conversely, if the right arises before the act, it suffices to demonstrate the debtor's general awareness that the act prejudices the creditor's rights.

Parole chiave

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revocatory action scientia damni consilium fraudis labor credit property disposition burden of proof art. 2697 c.c. danno ai creditori

Disposizioni normative citate

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Art. 2697 c.c.
360 della norma di cui all’art. 2697 c.c.; i ricorrenti censurano la sentenza n.
Art. 360 n.3 c.p.c.
Con il secondo motivo i ricorrenti deducono ai sensi dell’art. 360 n.3 c.p.c. la violazione e falsa applicazione ex art.
art. 380 bis c.p
Agostino Mariotti resiste con controricorso, illustrato da memoria ex art. 380 bis c.p.c.
art. 2697 c.c
360 della norma di cui all’art. 2697 c.c.; i ricorrenti censurano la sentenza n.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.10840/2022 R.G. proposto da LEO MANUELA, LEO VINCENZO, TONDO MARIA ANTONIETTA, LEO PIERLUIGI, domiciliati presso l o studio indicato nella PEC dall'avvocato CARLO CONGEDO (CNGCRL70E14D862T) -ricorrente- contro MARIOTTI AGOSTINO, presso lo studio indicato nella PEC dall'avvocato ENRICO BETTINI (BTTNRC74E16D612W) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO di LECCE n. 149/2022 depositata il 04/02/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/02/2025dal Consigliere GABRIELE POSITANO.

Svolgimento del processo Con distinti atti citazione notificati il 25.10.2012 e 27.4.2013, Agostino Mariotti ha convenuto in giudizio i coniugi Vincenzo Leo e Maria Antonietta Tondo, suoi ex datori di lavoro, nonché i loro figli Manuela e Pierluigi deducendo che con atti pubblici di donazione per Notaio Madio del 3.6.2008 e del 9.7.2008 i coniugi Leo-Tondo avevano trasferito ai figli Manuela e Pierluigi le rispettive quote di proprietà degli immobili siti in Copertino e Vincenzo Leo aveva ceduto al figlio Pierluigi l’usufrutto di un immobile sito in Copertino.

Le donazioni avevano depauperato il patrimonio dei disponenti ed avevano pregiudicato il soddisfacimento dei crediti vantati dal Mariotti nei loro confronti per differenze retributive, in corso di separato accertamento dinanzi al giudice del lavoro. L’attore, ha chiesto pertanto che fosse dichiarata l’inefficacia nei suoi confronti dei suddetti atti pubblici, con vittoria di spese. I convenuti si sono costituiti in giudizio ed hanno chiesto il rigetto delle domande revocatorie. I giudizi sono stati riuniti con ordinanza del 26.2.2015. Il Tribunale di Lecce, all’esito del giudizio di primo grado, con sentenza del 3.5.2017, ha rigettato le domande di Agostino Mariotti ed ha compensato integralmente tra le parti le spese processuali.

A fondamento della decisione, il Tribunale ha ritenuto in fatto l’anteriorità dell’atto rispetto al sorgere del credito con il conseguente rigetto perché l’attore non aveva fornito la prova che tali atti fossero dolosamente preordinati dai debitori a pregiudicare il soddisfacimento delle future ragioni di credito dell’attore (“consilium fraudis”). Ha proposto appello Agostino Mariotti ed ha chiesto che, in totale riforma della sentenza impugnata, fosse accolta la domanda revocatoria proposta nel giudizio di primo grado; con vittoria di spese.

Si sono costituiti gli appellati ed hanno chiesto il rigetto del gravame. La Corte d’Appello di Lecce, riformando la sentenza del Tribunale di Lecce accoglieva l’appello, rilevando che il requisito dell’anteriorità del credito, rispetto all’atto dispositivo del debitore, va riscontrato con riferimento al momento dell’insorgenza del credito stesso e non già rispetto a quello del suo accertamento giudiziale. In accoglimento dell’appello dichiarava l’inefficacia nei confronti di Agostino Mariotti delle donazioni perfezionate con atti pubblici per notar Madio del 23.06.2008 e del 09.07.2008.

Avverso tale sentenza propongono ricorso per cassazione Maria Antonietta Tondo e Manuela, Pierluigi e Vincenzo Leo affidandosi a due motivi. Agostino Mariotti resiste con controricorso, illustrato da memoria ex art. 380 bis c.p.c. Motivi della decisione Con il primo motivo i ricorrenti lamentano ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c. la violazione e falsa applicazione della norma di cui all’art.2901 c.c. Deducono l’erroneità della sentenza della Corte d’appello di Lecce ove afferma che il credito (accertato giudizialmente) del Mariotti, occasionato dal rapporto di lavoro intercorso con Vincenzo Leo e Maria Antonietta Tondo nel periodo 1.2.1982 - 31.1.2008, sia sorto anteriormente agli atti di disposizione oggetto di revocatoria; a sostegno di quanto precede iricorrenti richiamano la sentenza di primo grado secondo cui qualsiasi credito oggetto di contenzioso e/o contestazione, costituirebbe una mera “aspettativa di credito”, una situazione giuridica di fatto, a tutela della quale il titolare potrebbe agire in revocatoria solo nel momento in cui sia promossa l’azione giudiziaria volta ad accertarne l’esistenza e coincidente con la vocatio in ius; solo con l’instaurazione del giudizio, secondo i ricorrenti, il credito litigioso assurgerebbe al rango di diritto soggettivo.

Il motivo è infondato. Trova applicazione il principio reiteratamente affermato da questa Corte secondo cui “nel caso di credito litigioso -comunque idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria - per stabilire se esso sia o meno sorto anteriormente all'atto di disposizione del patrimonio è necessario fare riferimento alla data del contratto, ove sia un credito di fonte contrattuale, o a quella dell'illecito, qualora si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito” (Cass.

Civ., Sez.3., ordinanze n. 30385 del 18/10/2024, n. 20328 del 23/07/2024, n. 25879 del 09/03/2023; Cass. civ. Sez. 3, sentenza 10/06/2020, n. 11121). “Per l’esercizio dell’azione revocatoria ordinaria, per atti successivi al sorgere del credito, è sufficiente una ragione di credito anche eventuale, ed il requisito dell’anteriorità, rispetto all’atto impugnato, del credito a tutela del quale la predettaazione viene esperita, deve essere riscontrato in base al momento in cui il credito stesso insorge e non a quello del suo accertamento giudiziale ...” (Cass.

Civ. n. 20328 del 23/07/2024, Cass. n. 19899 del 12/07/2023, Cass. n. 20629 del 24/07/2024, Cass. n. 30231 del 25/11/2024, Cass. n. 34275 del 24/12/2024). Come correttamente rilevato dalla corte territoriale il Mariotti ha proposto l’azione revocatoria a tutela di crediti per differenze retributive (accertati definitivamente con sentenza della Corte d’appello di Lecce, Sezione lavoro, del 20/02/2019), per l’importo di € 169.378,50 sorti per effetto delle prestazioni lavorative fornite in favore dei coniugi Tondo e Leo nel periodo dal 1.2.1982 al 31.1.2008 e retribuite in deroga (in senso peggiorativo per il lavoratore) ai minimi retributivi.

Pertanto, i crediti maturati a favore dell’attore per differenze retributive erano “venuti ad esistenza tempo per tempo, durante l’intero corso del rapporto di lavoro”. Con il secondo motivo i ricorrenti deducono ai sensi dell’art. 360 n.3 c.p.c. la violazione e falsa applicazione ex art. 360 della norma di cui all’art. 2697 c.c.; i ricorrenti censurano la sentenza n. 149/2022 della Corte d’Appello di Lecce in quanto non avrebbe acclarato “in maniera rigorosa l’assolvimento degli oneri probatori a carico dell’attore, sia quanto alla sussistenza del consilium fraudis sia quanto alla sussistenza del periculum damni”, sostenendo che “nel caso in cui il sorgere del credito sia posteriore all’atto dispositivo è necessaria una diversa misura dell’intenzione fraudolenta che è richiesta nel presunto debitore, atteso che in tal caso è necessario che l’atto sia stato dolosamente preordinato al fine di pregiudicare il soddisfacimentodel credito” Il motivo è infondato.

La Corte d’Appello di Lecce ha correttamente riconosciuto l’anteriorità del credito del Mariotti rispetto agli atti di disposizione patrimoniale oggetto dell’azione revocatoria. Da ciò discende un differente onere probatoria a carico dell’attore rispetto a quanto sostenuto dal Tribunale. Non grava sull’attore la prova della dolosa preordinazione (consilium fraudis) di tali atti, essendo sufficiente dimostrare soltanto la c.d. scientia damni, quindi, la generica coscienza da parte del debitore che l’atto dispositivo reca pregiudizio alle ragioni dei creditori.

La corte territoriale, con giudizio di fatto, incensurabile in sede di legittimità, ha ritenuto compiutamente provato che “i disponenti avevano la consapevolezza di depauperare il proprio patrimonio e dunque di recare pregiudizio alle ragioni dell’attore; questi, infatti, ha dimostrato documentalmente “di aver portato a conoscenza dei debitori, già nel febbraio del 2008, le proprie pretese in fase stragiudiziale”. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore del controricorrente, seguono la soccombenza.

P.Q.M La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al solidale pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 6.200,00( di cui euro 6.000,00 per onorari ), oltre aspese generali e accessori di legge , in favore del controricorrente . Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comm