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Decreto — n. 28292/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 28292/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 28292/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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PDFBox: FD (AT) Ufc LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE CIVILE IL PRESIDENTE DELEGATOha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 22512/2023 R.G. proposto da: ESPOSITO DOMENICO, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall'avvocato SAMBATARO DELFO MARIA (SMBDFM71P03C351Q) -ricorrente- contro REGIONE LAZIO, in persona del Presidente p.t., con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall’avvocato DI VINCENZO VALENTINA (DVNVNT77B54 H501K) -controricorrente- nonché contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE -intimata- avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di ROMA n. 7981/2023 depositata il 22/05/2023;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 28292/2025 — snciv · Corte di Cassazione: Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti in data 03/09/2025; Numero registro generale 22512/2023 Numero sezionale 778/2025 Numero di raccolta generale 28292/2025 Data pubblicazione 24/10/2025 Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.

Parole chiave

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versamento dell'anticipo delle spese condono delle spese procedurali condanna al pagamento pecuniario tardivo pagamento delle spese cessazione dei pagamenti assunzione delle spese

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

PDFBox: FD (AT) Ufc LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE CIVILE IL PRESIDENTE DELEGATOha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 22512/2023 R.G. proposto da: ESPOSITO DOMENICO, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall'avvocato SAMBATARO DELFO MARIA (SMBDFM71P03C351Q) -ricorrente- contro REGIONE LAZIO, in persona del Presidente p.t., con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall’avvocato DI VINCENZO VALENTINA (DVNVNT77B54 H501K) -controricorrente- nonché contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE -intimata- avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di ROMA n. 7981/2023 depositata il 22/05/2023;

Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti in data 03/09/2025; Numero registro generale 22512/2023 Numero sezionale 778/2025 Numero di raccolta generale 28292/2025 Data pubblicazione 24/10/2025 Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.

‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 23/10/2025 IL PRESIDENTE DELEGATO Franco De Stefano Numero registro generale 22512/2023 Numero sezionale 778/2025 Numero di raccolta generale 28292/2025 Data pubblicazione 24/10/2025