Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza Interlocutoria — n. 28244/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation Court converts competence ruling to jurisdiction ruling due to lack of true legal preclusion.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 28244/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court converted the applicant's request for a ruling on competence into a request for a ruling on jurisdiction. The Court found that the lower court's suspension of proceedings was based on a lack of exclusive administrative jurisdiction rather than a genuine legal preclusion. Consequently, the case was transmitted to the First President for potential referral to the Grand Chamber.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 41 c.p.c.; Art. 295 c.p.c.: When a civil court suspends proceedings not due to legal preclusion but to await a decision on exclusive administrative jurisdiction, an appeal for incompetence actually challenges jurisdiction and must be converted to a jurisdiction ruling.

Parole chiave

Generato dall'IA
ruling on competence ruling on jurisdiction legal preclusion exclusive administrative jurisdiction Grand Chamber referral suspension of proceedings civil procedure code realizzazione forzata di immobili

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 41 c.p.c.
Di conseguenza, il presente ricorso va trasmesso al Primo Pre- sidente della Corte, per la sua eventuale assegnazione alleSe- zioni Unite,cui la decisione del regolamento di giurisdizione, in cui va convertito l’esperito regolamento di competenza,spetta inderogabilmente, ai sensi dell’art. 41 c.p.c..
Art. 42 c.p.c.
Art. 295 c.p.c.
Il Tribunale di Taranto ha dichiarato la sospensione del giudizio, ai sensi dell’art. 295 c.p.c., «sino al passaggio in giudicato della sentenza emananda nel giudizio pendente tra le medesime parti e sotto il numero 2/2021 r.g.
Art. 360 co.1 n. 4 c.p.c.
Ragioni della decisione 1.Con il primo motivo del ricorso si denunzia « violazione e falsa applicazione, in relazione all’art. 360 co.1 n.
Art. 337 co. 2 c.p.c.
295 cpc, in relazione all’art. 337 co.
Art. 3, 24 e 111 Cost.
Ragioni della decisione 1.Con il primo motivo del ricorso si denunzia « violazione e falsa applicazione, in relazione all’art. 360 co.1 n.
L. 1766/1927
art. 615 c.p
Questi ultimi hanno proposto opposizione all’esecuzione, ai sensi dell’art. 615 c.p.c., deducendo, tra l’altro, la nullità del contratto di compravendita, quanto meno relativamente ad una parte dei terreni oggetto dell’azione esecutiva, dei quali assu- mono la natura demaniale.
art. 295 c.p
Il Tribunale di Taranto ha dichiarato la sospensione del giudizio, ai sensi dell’art. 295 c.p.c., «sino al passaggio in giudicato della sentenza emananda nel giudizio pendente tra le medesime parti e sotto il numero 2/2021 r.g.
art. 42 c.p

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., Sez. U, Sentenza n. 21348 del 30/11/2012
Sez. 1, Ord. Interloc. n. 23372 del 15/12/2004
Sez. U, Sentenza n. 7043 del 20/12/1982
ancheSez. U, Sentenza n. 7043 del 20/12/1982).
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. Franco DE STEFANO Presidente REGOLAMENTO DI COMPETENZA A ISTANZA DI PARTE dott.Pasquale GIANNITI Consigliere dott.Cristiano VALLE Consigliere dott. Augusto TATANGELO Consigliere relatore A d. 12 / 09/2025 C . C . dott.Antonella PELLECCHIA Consiglier a R.G. n. 6606 /20 25 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al numero 6606del ruolo generale dell’anno 2025, proposto ISMEA – Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Ali- mentare – Ente di Diritto Pubblico Economico (C.F.: 08037790584), in persona del Presidente, legale rappre- sentante pro tempore rappresentato e difesodall’avvocato Mario Limone (C.F.:

LMN MRA69L16 B963F ) -ricorrente- nei confronti di ANTONICELLI Filippo (C.F.:NTN FPP 60L29 H409F) ANTONICELLI Nunzio (C.F.:NTN NNZ 65C08 H409Q) -resistenti- avverso l’ordinanza del Tribunale di Taranto emessa in data 10 marzo 2025 nel procedimento civile iscritto al n. 5029 dell’anno 2022 del R.G. (n. cronol. 1832/2025); sulle conclusioni scritte del P.G., in persona del dott. Michele Di Mauro, il quale ha chiesto «che la Corte di Cassazione accolga il ricorso e, per l’effetto, dia i provvedimenti necessari per la prosecuzione del processo davanti al Tribunale ordinario di Ta- ranto»; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 12 settembre 2025dal consigliere Augusto Tatangelo.

Ric. n. 6606/2025 –Sez. 3 – A d. 12 / 09/ 2025 – Ordinanza interlocutoria – Pag . 2 di 4 Fatti di causa ISMEA ha promosso l’esecuzione forzata per rilascio di alcuni fondi rustici nei confronti di Nunzio e Filippo Antonicelli, sulla base di un contratto di compravendita con patto di riservato dominio, stipulato per atto notarile, avente ad oggetto tali fondi, rimasto inadempiuto da parte degli acquirenti. Questi ultimi hanno proposto opposizione all’esecuzione, ai sensi dell’art. 615 c.p.c., deducendo, tra l’altro, la nullità del contratto di compravendita, quanto meno relativamente ad una parte dei terreni oggetto dell’azione esecutiva, dei quali assu- mono la natura demaniale.

Nel corso del giudizio di merito dell’opposizione, gli opponenti hanno, poi, eccepito il difetto di giurisdizione del giudice ordi- nario, nonché la litispendenza, in relazione ad un giudizio da essi stessi instaurato davanti al Commissario per gli Usi Civici della Puglia per il riconoscimento della natura demaniale dei fondi in questione. Il Tribunale di Taranto ha dichiarato la sospensione del giudizio, ai sensi dell’art. 295 c.p.c., «sino al passaggio in giudicato della sentenza emananda nel giudizio pendente tra le medesime parti e sotto il numero 2/2021 r.g. innanzi al Commissario per gli Usi Civici della Regione Puglia».

Avverso tale provvedimento ISMEA ha proposto il presente re- golamento di competenza. Non hanno svolto attività difensiva in questa sede i resistenti. È stata fissata la trattazione del ricorso per l’odierna adunanza camerale, sulle indicate conclusioni del pubblico ministero. Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio. Ragioni della decisione 1.Con il primo motivo del ricorso si denunzia « violazione e falsa applicazione, in relazione all’art. 360 co.1 n. 4, dell’art. 295 cpc, in merito all’esistenza dei presupposti richiesti per la Ric. n. 6606/2025 –Sez. 3 – A d. 12 / 09/ 2025 – Ordinanza interlocutoria – Pag . 3 di 4 sussistenza del rapporto di pregiudizialità e conseguente so- spensione del giudizio ritenuto pregiudicato, al di fuori dei casi tassativi di sospensione legale previsti per legge».

L’ente ricorrente deduce che «il giudice di primo grado ha so- speso, ex art. 295 cpc, il procedimento di merito sottoposto alla sua cognizione in base ad una valutazione permeata da mera opportunità, irrilevante dal punto di vista giuridico, non sussi- stendo una pregiudizialità tecnico-giuridica tra il processo in- nanzi al Commissario per gli Usi Civici della Puglia (RG. n. 2/2021) pendente tra Ismea ed i sigg.ri Antonicelli Filippo, An- tonicelli Nunzio, Sergio Maria Grazia, Colangelo Giuseppe e Pie- poli Gilberto e quello dinanzi al Tribunale di Taranto (RG. n. 5029/2022) pendente tra Ismea ed i sigg.ri Antonicelli Filippo, Antonicelli Nunzio e di cui all’impugnata ordinanza di sospen- sione, in spregio –anche – al combinato disposto dagli artt. 3, 24 e 111 Cost. e dalla L. 1766/1927.

Nel caso di specie il rap- porto di pregiudizialità risulta carente sia sotto il profilo sogget- tivo, sia sotto il profilo oggettivo». Con il secondo motivo si denunzia « violazione e falsa applica- zione, in riferimento all’art. 360 co.1 n. 4, dell’art. 295 cpc, in relazione all’art. 337 co. 2 cpc, in merito alla disposta sospen- sione sino al passaggio in giudicato della sentenza emananda nel giudizio pendente dinanzi al Commissario Usi Civici della Puglia». L’ente ricorrente deduce che «il giudice di primo grado non ha valutato i consolidati principi secondo cui l’ambito di applica- zione dell’art. 295 cpc è segnato dalla contemporanea pen- denza, in primo grado, della causa pregiudicante e di quella pregiudicata, sicchécessa di essere operante quante volte sulla causa pregiudicante sia intervenuta sentenza». 2.La questione posta con il presente regolamento di compe- tenza, va, in realtà, effettivamente qualificata come questione di giurisdizione e lo stesso regolamento di competenza deve, Ric. n. 6606/2025 –Sez. 3 – A d. 12 / 09/ 2025 – Ordinanza interlocutoria – Pag . 4 di 4 quindi, essere riqualificato e convertito in regolamento di giuri- sdizione (sussistendone nella specie i presupposti necessari), in base al consolidato indirizzo delle Sezioni Unite di questa Corte secondo il quale «in ipotesi di sospensione del processo dispo- sta dal giudice civile, non già in considerazione della ravvisata sussistenza del rapporto di pregiudizialità di cui all’art. 295 c.p.c., ma per la necessità di attendere la decisione di una que- stione da lui ritenuta appartenente all’esclusiva giurisdizione amministrativa, l’impugnazione della relativa ordinanza col mezzo del regolamento di competenza, ai sensi dell’art. 42 c.p.c., e per il motivo della denunciata violazione dell’art. 295 c.p.c., investe in realtà inevitabilmente il profilo della giurisdi- zione; ne consegue la possibilità che la proposta istanza per regolamento di competenza sia convertita, ricorrendone le con- dizioni fissate dall’art. 41 c.p.c., in ricorso per regolamento di giurisdizione e rimessa per la decisione alle Sezioni Unite della Corte di cassazione» (Cass., Sez.

U, Sentenza n. 21348 del 30/11/2012; Sez. 1, Ord. I nterloc . n. 23372 del 15/12/2004 ; v. ancheSez. U, Sentenza n. 7043 del 20/12/1982). Di conseguenza, il presente ricorso va trasmesso al Primo Pre- sidente della Corte, per la sua eventuale assegnazione alleSe- zioni Unite,cui la decisione del regolamento di giurisdizione, in cui va convertito l’esperito regolamento di competenza,spetta inderogabilmente, ai sensi dell’art. 41 c.p.c.. P.Q.M La Corte: - dispone trasmettersi il presente ricorso al Primo Presi- dente della Corte, per la