Civil liability appeal dismissed due to violation of internal res judicata and lack of logical motivation regarding disability percentage.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court allowed Angelo Scali's appeal against the Court of Appeal's decision, ordering the cassation of the second-instance judgment. Scali argued that the appellate court arbitrarily reduced his permanent disability percentage from 8% to 3% without logical reasoning or addressing the first-instance findings. The court found the lower court's decision void for absolute lack of motivation and violation of internal res judicata, remanding the case for a new evaluation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 324, 342, 345 c.p.c.; Art. 2909 c.c.; Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.: A judgment is void if it lacks effective motivation or violates the principle of internal res judicata by contradicting established facts without logical justification.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. Franco DE STEFANO Presidente RESPONSABILITÀ CIVILE DANNI DA CIRCOLAZIONE STRADALE dott.Pasquale GIANNITI Consigliere dott.Cristiano VALLE Consigliere dott. Augusto TATANGELO Consigliere relatore A d. 12 / 09/2025 C . C . dott.Antonella PELLECCHIA Consiglier a R.G. n. 1786 /20 22 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 1786 del ruolo generale dell’anno 2022, proposto SCALI Angelo (C.F.: SCL NGL 76L23 E379C) rappresentato e difeso dall’avvocato Marco Pascale (C.F.:
PSC MRC 76T27 G062S) -ricorrente- nei confronti di CATTOLICA ASSICURAZIONI S.p.A. (C.F.: 00320160237), in persona del legale rappresentante pro tempore SI. COM. S.r.l. (C.F.: non indicato), in persona del legale rappresentante pro tempore CARABETTA Rocco (C.F.: non indicato) -intimati- per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Reggio Calabria n. 336/2021, pubblicata in data 3 giugno 2021; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 12 settembre 2025dal consigliere Augusto Tatangelo. Fatti di causa Angelo Scali ha agito in giudizio nei confronti di Rocco Cara- betta, della Sl.COM.
S.r.l.e della Società Cattolica di Assicura- zioni, per ottenere il risarcimento dei danni subiti in Ric. n. 1786/2022 –Sez. 3 – A d. 12 settembre 2025 – Ordinanza – Pagina 2 di 5 conseguenza di un incidente stradale avvenuto nel 2010, impu- tabile a esclusiva responsabilità del conducente dell’autocarro che lo aveva investito, condotto dal Carabetta, di proprietà della SI. COM. S.r.l. (società dichiarata fallita nel corso del giu- dizio di secondo grado) e assicurato per la responsabilità civile dalla Società Cattolica di Assicurazioni.
La domanda è stata parzialmente accolta dal Tribunale di Reg- gio Calabria che,accertata la responsabilità del Carabetta, ha condannato i convenuti, in solido tra loro, a risarcire all’attore i danni subiti, liquidati in € 3.886,25, oltre accessori. La Corte d’appello di Reggio Calabria, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha liquidato i danni nella somma di € 5.334,66, oltre accessori. Ricorre lo Scali, sulla base di due motivi. Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli intimati. È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c..
Con ordinanza in data 5 marzo 2025 è stata disposta l’integra- zione del contraddittorionei confronti di Rocco Carabetta e della Sl.COM. S.r.l., regolarmente e tempestivamente operata dalla parte ricorrente. Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio. Ragioni della decisione 1.Con il primo motivo del ricorso si denunzia « Violazione degli art. 324, 342 e 345 c.p.c.nonché dell’art. 2909 c.c. in riferi- mento all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c.; violazione del principio tantum devolutum quantum appellatume del divieto di refor- matio in peius -formazione del giudicato in punto di risarcibilità del danno da cervicalgia post traumatica e di invalidità perma- nente derivante dalle lesioni anatomiche articolari documen- tate».
Ric. n. 1786/2022 –Sez. 3 – A d. 12 settembre 2025 – Ordinanza – Pagina 3 di 5 Con il secondo motivo si denunzia « Nullità della sentenza per violazionedell’art. 111 comma 6 Cost. e dell’ art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c.in rapporto all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c.». Il ricorso – i cui due motivi, connessi logicamente e giuridica- mente, possono esaminarsi congiuntamente –è fondato. 1.1Come emerge dal contenuto della sentenza di primo grado, il tribunale aveva ritenuto sussistere, per l’attore, un danno da invalidità permanente, conseguenteal sinistro, pari complessi- vamente all’otto per cento: a tale conclusione il giudice di primo grado era pervenuto aggiungendo alla percentuale di invalidità del sei per cento, stimata dal consulente tecnico riconducibile «agli “esiti dolorosi di lesioni anatomiche articolari documentate (frattura tipo Hi/1-Sachs della testa dell’omero destro), con modesto deficit dell’escursione articolare”», quella tra l’uno ed il tre per cento riconducibile alla «riferita cervicalgia post trau- matica», che il consulente aveva invece del tutto escluso da una possibile considerazione.
Secondo la parte attrice, però, il giudice di primo grado aveva erroneamente operato il calcolo dell’importo finale da liquidare come danno biologico per tale complessiva percentuale di inva- lidità permanente, sia perché non avevacorrettamente operato il conteggio del coefficiente di invalidità permanente comples- sivamente riconosciuta, applicando il valore del singolo punto di invalidità desumibile dalla tabella del danno biologico di lieve entità di cui all’art. 139, comma 2, deldecreto legislativo n. 209 del 2005, sia perché aveva preso in considerazione un’età del danneggiato al momento del fatto diversa da quella effettiva, desumibile dagli atti.
La decisione di primo grado era stataimpugnata sotto tali profili dalla parte attrice, senza che fosse proposto appello incidentale da parte dei convenuti. 1.2La corte d’appello, nella decisione impugnata, afferma che la percentuale di complessiva invalidità permanente Ric. n. 1786/2022 –Sez. 3 – A d. 12 settembre 2025 – Ordinanza – Pagina 4 di 5 riconosciuta all’attore dal tribunale era in realtà pari solo all’uno per cento e che l’indicazione del dato complessivo dell’otto per cento sarebbe frutto di un mero “refuso”, incompatibile con le argomentazioni logiche poste a base della decisione.
I giudici di secondo grado hanno, comunque, riconosciuto allo stesso attore una invalidità complessiva del tre per cento. Secondo il ricorrente, le affermazioni del giudice di appello sa- rebbero del tutto apodittiche e prive di riscontro logico, risol- vendosi, altresì, nella violazione del giudicato interno in ordine alla percentuale di invalidità permanente già riconosciuta dal giudice di primo grado e in ordine alla quale non era stato pro- posto gravame da parte dei convenuti. Gli assunti del ricorrente sono fondati. 1.3Emerge chiaramente dagli atti che il tribunale aveva inteso riconoscere all’attore una percentuale di invalidità permanente pari complessivamente all’otto per cento, in parziale difformità dalle conclusioni, sul punto, del consulente tecnico di ufficio, che si era limitato a riconoscere una percentuale di invalidità del sei per cento, per gli esiti della frattura dell’omero destro: il giudice di primo grado aveva, inatti, ritenutodoversi conside- rare anche gli esiti della riferita cervicalgia posttraumatica, per un coefficiente di invalidità ulteriore tra l’uno ed il tre per cento, così pervenendo alla «misura totale applicando il calcolo ridu- zionistico –formula di Barthazard – dell’8% di compromissione della funzionalità biologica».
In questa situazione, l’affermazione della corte d’appello, per cui l’indicazione della percentuale complessiva di invalidità per- manente dell’otto per cento sarebbe frutto di un mero refuso, risultaincomprensibile e, del resto, essa è del tutto apodittica, così come del tutto privo di una effettiva e comprensibile moti- vazione logica risulta il riconoscimento di una percentuale com- plessiva di invalidità pari al tre per cento, che parrebbe derivare dalla mera considerazione del danno riconducibile alla riferita Ric. n. 1786/2022 –Sez. 3 – A d. 12 settembre 2025 – Ordinanza – Pagina 5 di 5 cervicalgia post traumatica, senza che sia in alcun modo chia- rito se, in quali termini e per quali ragioni non avrebbe dovuto altresì valutarsi il danno riconducibile agli esiti della frattura dell’omero destro, stimato dal consulente tecnico di ufficio come incidente per un coefficiente del sei per cento e come tale riconosciuto dal giudice di primo grado, senza che le parti con- venute avessero proposto gravame sul punto.
La decisione impugnata, in tal modo, non solo deve ritenersi viziata da nullità, per difetto assoluto di una effettiva motiva- zione che non sia meramente apparente, ovvero perché soste- nuta da una motivazione del tutto contraddittoria sul piano lo- gico, ma anche per la violazione del giudicato interno in ordine all’entità della percentuale di danno biologico da invalidità per- manente riconosciuta all’attore. Tale decisione va, di conseguenza, cassata, affinché, in sede di rinvio la corte d’appello nuovamente valutiil gravame avanzato dallo Scali avverso la sentenza di primo grado, tenuto conto dell’oggetto effettivo di talesentenza e delle sole censure effet- tivamente rivolte nei confronti della stessa. 2.Il ricorso è accolto e la sentenza impugnata è cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Reggio Calabria, in diversa compo- sizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M La Corte: - accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata, con rin- vio alla Corte d’appello di Reg