Cassation court dismisses ENEL's appeal against Tenacta regarding excise duty restitution, citing recent Constitutional Court invalidation of the relevant law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected ENEL Energia S.p.A.'s appeal against the Rome Court of Appeal's decision ordering ENEL to reimburse Tenacta Group S.p.A. for excise duties paid on electricity. ENEL argued that the lower court incorrectly found an objective unjust enrichment under Article 2033 of the Civil Code and misapplied EU directives regarding the specific purpose of the excise surcharge. The court dismissed the appeal by referencing recent rulings following the Constitutional Court's declaration of unconstitutionality of the underlying decree, noting that the legal basis for the restitution had been invalidated.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2033 c.c.; Art. 6 d.l. n. 511/1988; Art. 1 Direttiva 2008/118/CE: The Court of Cassation rejects appeals based on the invalidity of the specific legal provision governing the excise surcharge, as the Constitutional Court has already declared such provisions unconstitutional, rendering the restitution claim inadmissible under current law.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.12572/2024 R.G. proposto da ENEL ENERGIA S.P.A., in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliata in ROMA alla via delle FORNACI n. 38, presso lo studio dell’avvocato ALBERICI FABIO (LBRFBA62L24H501S), rappresentat a e difes a dall ’ avvocato RASPAGLIESI MATILDE VANESSA MARIA (RSPMLD72A56F205H), con domiciliazione telematica come per legge -ricorrente - contro TENACTA GROUP S.P.A., in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliata in Roma, alla piazza SANT’ANASTASIAn. 7 presso lo studio dell’avvocato PERA ROBERTO (PRERRT64E03H501Y), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato PERLETTI MASSIMILIANO (PRLMSM64L20F205F), con domiciliazione telematica come per legge -controricorrente - avverso la SENTENZA d ella CORTE D ’ APPELLO ROMA n. 414/2024 depositata il 18/03/2024;
R.g. n. 12572 del 2024 Ad. 16/10/2025; estensore: C. Valle udita la relazione della causa svolta , nella camera di consiglio del 16/10/2025,dal Consigliere relatore Cristiano Valle. FATTI DI CAUSA La Corte d’appello di Roma, per quanto ancora rileva in questa sede, con sentenza n. 414 del 19/01/2024 , ha respinto l ’ appello proposto da ENEL Energia S.p.a, in seguito : ENEL, avverso l’ordinanza del Tribunale di Roma del 29/10/2021, conclusiva di giudizio sommario di cognizione, che aveva condannato ENEL al pagamento in favore di Tenacta Group S.p.a., d’ora in seguito:
Tenacta, della somma di oltre trentanovemila (€ 39085,27) euro a titolo di rimborso di quanto corrisposto dalla Tenacta a titolo di accise sull’energia elettrica, in forza del disposto dell’art. 9 del. d.l. n. 511 del 1988, convertito nella legge n. 20 del 27/01/1989 , prospettandolo quale indebito oggettivo, ai sensi dell’art. 2033 c.c. Avverso la detta sentenza della Corte territoriale propone ricorso per cassazione ENEL, con atto affidato a quattro motivi. Risponde con controricorso Tenacta. È stata disposta la trattazione in Camera di Consiglio in applicazione degli artt. 375 e 380-bis.1 c.p.c.
Tenacta ha depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c. per l’adunanza camerale del 16/10/2025, alla quale il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni. RAGIONI DELLA DECISIONE Imotivi di ricorso sono i seguenti.
1) Violazione e(o) falsa applicazione dell ’ art. 360 , primo co mma, n. 3 c.p.c. in relazione all’art. 2033 per avere la Corte d’appello erroneamente ritenuto sussistente l’indebito oggettivo.
2) Violazione e(o) falsa applicazione dell ’ art. 360 , primo co mma, n. 3 c.p.c. in relazione all’art. 6 comma1 d.l. n. 511 del 19 88 e della direttiva n. 2008/118/CE per avere la Corte d’appelloerroneamente ritenuto assente la finalità specifica perseguita dall’addizionale all’accisa sull’energia elettrica. R.g. n. 12572 del 2024 Ad. 16/10/2025; estensore: C. Valle 3) Violazione e(o ) falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, primocomma, n. 3 c.p.c. e segnatamente degli artt. 6 d.l. n. 511del 1988 in combinato disposto art. 1 Direttiva n. 2008/118/CE: inesistenza potere di disapplicazione del giudice interno.
4) Violazione e(o ) falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, primocomma, n. 3 c.p.c.: e segnatamente degli artt. 6 d . l . n. 511del 1988 in combinato disposto art. 1 Direttiva n. 2008/118/CE: la compatibilità tra l’ordinamento interno e il diritto unionale fino al 31 marzo 2010. I detti motivi ripercorrono, pressoché pedissequamente, i motivi dell’impugnazione di merito, che sono stati dichiarati tutti inammissibili o ritenuti infondati dalla Corte territoriale con la sentenza impugnata. A prescindere da quanto sopra appena rilevato, il ricorso proposto da ENEL va rigettato: su vicenda in tutto sovrapponibile è di recente intervenuta, in conseguenza della declaratoria di illegittimità costituzionale della norma di riferimento -di cui a Corte costituzionale sentenza n. 43 del 15 aprile 2025 dichiarativa dell’illegittimità costituzionale del dell’art. 6, commi 1, lettera c), e 2, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511(Disposizioni urgenti in materia di finanza regionale e locale), convertito, con modificazioni, nella legge n. 20 del 27/01/1989 , come sostituito dall’art. 5, comma 1, del d.lgs.n. 26 del 2 /02/ 2007 - , una serie di pronunce di questa Corte (Cass. nn. 13740, 13741, 16992, 16993, 17642 e 17645 del 2025), alla motivazione della prima delle quali è sufficiente -ai sensi dell’ art. 118, comma primo, ultimo inciso, disp. att. cod. proc. civ. -fare integrale richiamo per giustificare il rigetto, con opportuna correzione della motivazione della qui gravata sentenza, del ricorso oggi esaminato, in uno alla compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
A tanto consegue l ’ integrale rigetto del ricorso , con compensazione delle spese di questa fasedi legittimità. R.g. n. 12572 del 2024 Ad. 16/10/2025; estensore: C. Valle La decisione di rigetto del ricorso comporta che deve attestarsi, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso.
Compensa integralmente le spese processuali. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente e in favore del co mpet ente Uff i cio di merito , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto,per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art.
13. Così deciso in Roma, n