Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the case.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the lower court's proposal. The appellant, Monogrammi Graziano, did not act to preserve the right to appeal against the Florence Court of Appeal's judgment of July 2023. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure and ordered the appellant to pay the associated litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391 cod. proc. civ.: Failure to request a decision on a proposal for settlement within forty days results in the deemed withdrawal of the cassation appeal and the extinction of the proceedings.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONETERZA SEZIONE CIVILEIL PRESIDENTE ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 5427/2024 R.G. proposto da: MONOGRAMMI GRAZIANO, elettivamente domiciliato in Firenze Via Luca Landucci n. 13, presso lo studio dell’avvocato LATINI MAURO (LTNMRA56R28B243Y) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro PARROCCHIA SANTA MARIA ASSUNTA, elettivamente domiciliato in FIRENZE VIALE DON MINZONI 15, presso lo studio dell’avvocato CASTELLUCCI ANDREA (CSTNDR52C26D612F) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO FIRENZE n.1628/2023 depositata il 25/7/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Numero registro generale 5427/2024 Numero sezionale 768/2025 Numero di raccolta generale 28157/2025 Data pubblicazione 23/10/2025 Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente PARROCCHIA SANTA MARIA ASSUNTA, seguono la soccombenza;
P.Q.M La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge, in favore della controricorrente PARROCCHIA SANTA MARIA ASSUNTA. Roma, il 22/10/2025 Il Presidente Luigi Alessandro Scarano Numero registro generale 5427/2024 Numero sezionale 768/2025 Numero di raccolta generale 28157/2025 Data pubblicazione 23/10/2025