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Decreto — n. 28149/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 28149/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 28149/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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DIG., presso lo studio dell’avvocato FERRARA ANTONIO (FRRNTN75H21F839L) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CATANZARO n.973/2024 depositata il 5/9/2024 Numero registro generale 5706/2025 Numero sezionale 765/2025 Numero di raccolta generale 28149/2025 Data pubblicazione 23/10/2025 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 28149/2025 — snciv · Corte di Cassazione: Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente SPECIAL GARDANT SPA, seguono la soccombenza; P.Q.M La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione. Condanna i ricorrenti al pagamento, in solido, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge, in favore della controricorrente SPECIAL GARDANT SPA.

Parole chiave

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spese di esecuzione legittimazione per agire in via esecutiva condanna al pagamento pecuniario rateizzazione del debito tardivo pagamento delle spese opposizione al precetto esecutivo

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
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Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONETERZA SEZIONE CIVILEIL PRESIDENTE ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 5706/2025 R.G. proposto da: LORIA ANGELO SERAFINO, SAPIA ANTONELLA, in proprio e n.q. di genitori esercenti la potestà sul figlio LORIA DOMENICO, e BRIATICO MARIA, elettivamente domiciliati in RENDE VIALE DELLA RESISTENZA 198 DOMICILIO DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato RIZZUTI GAETANO (RZZGTN77M25D086R) che li rappresenta e difende -ricorrenti- contro SPECIAL GARDANT SPA, elettivamente domiciliato in NAPOLI VIA M.CERVANTES, 55/5 DOM.

DIG., presso lo studio dell’avvocato FERRARA ANTONIO (FRRNTN75H21F839L) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CATANZARO n.973/2024 depositata il 5/9/2024 Numero registro generale 5706/2025 Numero sezionale 765/2025 Numero di raccolta generale 28149/2025 Data pubblicazione 23/10/2025 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente SPECIAL GARDANT SPA, seguono la soccombenza; P.Q.M La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione. Condanna i ricorrenti al pagamento, in solido, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge, in favore della controricorrente SPECIAL GARDANT SPA.

Roma, il 22/10/2025 Il Presidente Luigi Alessandro Scarano Numero registro generale 5706/2025 Numero sezionale 765/2025 Numero di raccolta generale 28149/2025 Data pubblicazione 23/10/2025