Cassation appeal dismissed due to plaintiff's formal withdrawal of the lawsuit under Italian Civil Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal between Europa SRL and Agape Ruggeri SRL extinguished following the plaintiff's formal withdrawal. The lower court's judgment was superseded because the appellant voluntarily relinquished their right to pursue the case. The court ruled that the withdrawal met all statutory requirements, necessitating the immediate termination of proceedings without further analysis of the merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390, 391 c.p.c.: The withdrawal of a cassation appeal by the appellant, if compliant with statutory requirements, results in the immediate extinction of the judicial proceedings.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONETERZA SEZIONE CIVILEIL PRESIDENTE ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 7795/2025 R.G. proposto da: EUROPA SRL, elettivamente domiciliata in ANCONA, C.SO MAZZINI, 170, presso lo studio dell’avvocato DI CUIA GIOVANNI (DCIGNN74H22A271U) giovanni.dicuia@pecordineavvocatiancona.it che la rappresenta e difende -ricorrente- contro AGAPE RUGGERI SRL, elettivamente domiciliata in ANCONA PIAZZA DEL PLEBISCITO 55, presso lo studio dell’avvocato BARBIERI MAURIZIO (BRBMRZ40L29A271G), maurizio.barbieri@pec-ordineavvocatiancona.it che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di ANCONA n. 415/2025 depositata il 13/03/2025; letta la rinuncia al ricorso della ricorrente e l’accettazione della controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.;
Numero registro generale 7795/2025 Numero sezionale 751/2025 Numero di raccolta generale 28092/2025 Data pubblicazione 22/10/2025 che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte della controricorrente P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma, il 21/10/2025. Il Presidente Raffaele Gaetano Antonio Frasca Numero registro generale 7795/2025 Numero sezionale 751/2025 Numero di raccolta generale 28092/2025 Data pubblicazione 22/10/2025