Decreto — n. 28064/2025 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAeguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.10142/2025 R.G. proposto da : RAIMONDO TERESA, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentata e difesa dall’avvocato PELUSO GIUSEPPE (PLSGPP79E09D122M) -ricorrente- contro UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SALARIA, 292, presso lo studio dell’avvocato BALDI FRANCESCO (BLDFNC66L18H501G) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA indicata reiteratamente in ricorso come recante il n. 3084/2021 (emessa nel procedimento R.G. n. 42/2022), depositata il 22.12.2021;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 28064/2025 — snciv · Corte di Cassazione: Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, in relazione al valore indeterminabile indicato, non rilevando, per la natura della controversia, la sola parte residua di quanto in contestazione; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Parole chiave
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eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.10142/2025 R.G. proposto da : RAIMONDO TERESA, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentata e difesa dall’avvocato PELUSO GIUSEPPE (PLSGPP79E09D122M) -ricorrente- contro UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SALARIA, 292, presso lo studio dell’avvocato BALDI FRANCESCO (BLDFNC66L18H501G) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA indicata reiteratamente in ricorso come recante il n. 3084/2021 (emessa nel procedimento R.G. n. 42/2022), depositata il 22.12.2021;
Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle partiin data 28/08/2025; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta (al quale, per la natura della controversia, non si applica la sospensione feriale) senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, in relazione al valore indeterminabile indicato, non rilevando, per la natura della controversia, la sola parte residua di quanto in contestazione; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Così deciso in Ro