Cassation appeal dismissed for non-response to court's proposal to terminate proceedings under Art. 380-bis c.p.c.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to respond to the court's proposal to terminate the proceedings within the statutory forty-day period. The appellant, LE 5 VELE BUILDING DI PACIONI ROBERTO C. SAS, had not requested a decision on the appeal after the proposal was communicated on August 27, 2025. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver of rights and ordered the appellant to pay the legal costs of the proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma c.p.c.; Art. 391, secondo comma c.p.c.: Failure to respond to the court's proposal to terminate proceedings within the prescribed time limits constitutes a waiver of the appeal, resulting in the extinction of the cassation judgment and the imposition of costs on the appellant.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.7838/2025 R.G. proposto da : LE 5 VELE BUILDING DI PACIONI ROBERTO C. SAS, PACIONI ROBERTO, che agisce sia quale rappresentante della predetta società, sia in proprio,quale socio accomandatario della stessa, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentati e difesi d a ll’avvocato SQUADRONI SILVIA (SQDSLV75M44E783L) -ricorrenti- contro PSP SRL, in persona del rappresentante in atti indicato, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentata e difesa d a ll’avvocato MANTELLA FRANCESCO (MNTFNC68A20E783F) -controricorrente- nonchécontro MARINA DI PORTO POTENZA PICENA SRL -intimato- avverso SENTENZA dellaCORTE D'APPELLO di ANCONA n.225/2025 depositata il 07/02/2025;
Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle partiin data 27/08/2025; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta (al quale, per la natura della controversia, non si applica la sospensione feriale) senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così dec