Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Decreto — n. 28060/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for non-response to court's proposal to terminate proceedings under Art. 380-bis c.p.c.

Numero d'incarto Decreto — n. 28060/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to respond to the court's proposal to terminate the proceedings within the statutory forty-day period. The appellant, LE 5 VELE BUILDING DI PACIONI ROBERTO C. SAS, had not requested a decision on the appeal after the proposal was communicated on August 27, 2025. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver of rights and ordered the appellant to pay the legal costs of the proceedings.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 380-bis, secondo comma c.p.c.; Art. 391, secondo comma c.p.c.: Failure to respond to the court's proposal to terminate proceedings within the prescribed time limits constitutes a waiver of the appeal, resulting in the extinction of the cassation judgment and the imposition of costs on the appellant.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal extinction non-response to proposal waiver of rights procedural termination legal costs allocation importi compensativi monetari indennità di patrocinio calcolo dell'indennità risarcitoria

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 380-bis, secondo comma c.p.c.
Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
Art. 391, secondo comma c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
art. 380-bis c.p
Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.7838/2025 R.G. proposto da : LE 5 VELE BUILDING DI PACIONI ROBERTO C. SAS, PACIONI ROBERTO, che agisce sia quale rappresentante della predetta società, sia in proprio,quale socio accomandatario della stessa, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentati e difesi d a ll’avvocato SQUADRONI SILVIA (SQDSLV75M44E783L) -ricorrenti- contro PSP SRL, in persona del rappresentante in atti indicato, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentata e difesa d a ll’avvocato MANTELLA FRANCESCO (MNTFNC68A20E783F) -controricorrente- nonchécontro MARINA DI PORTO POTENZA PICENA SRL -intimato- avverso SENTENZA dellaCORTE D'APPELLO di ANCONA n.225/2025 depositata il 07/02/2025;

Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle partiin data 27/08/2025; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta (al quale, per la natura della controversia, non si applica la sospensione feriale) senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;

Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così dec