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Decreto — n. 28058/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to waiver after 40-day silence on proposed judgment under Art. 380-bis c.p.c.

Numero d'incarto Decreto — n. 28058/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal against the Rimini Tribunal's judgment extinguished due to the appellant's failure to respond to a proposed judgment within the statutory period. The appellant, Guerra Guglielmo, did not request a decision on the proposal submitted by the court, resulting in a deemed waiver under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure. Consequently, the court ruled that the appeal was renounced and ordered the appellant to bear the litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on a proposed judgment within forty days constitutes a deemed waiver of the appeal, leading to the extinction of the cassation proceedings and the award of costs to the opposing party.

Parole chiave

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deemed waiver of appeal proposed judgment procedure extinction of cassation silence on proposal litigation costs allocation condono delle spese procedurali recupero dei costi anticipo delle spese

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.
art. 86 c.p
proposto da: GUERRA GUGLIELMO, con domicilio telematico al proprio indirizzo PEC, rappresentato e difeso da sé medesimo ex art. 86 c.p.c.
art. 380-bis c.p
Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

PDFBox: FD (AT) Ufc LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE CIVILE IL PRESIDENTE DELEGATOha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 6584/2025 R.G. proposto da: GUERRA GUGLIELMO, con domicilio telematico al proprio indirizzo PEC, rappresentato e difeso da sé medesimo ex art. 86 c.p.c. (GRRGLL52A14F978J) -ricorrente- contro UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, in persona del rappresentante in atti indicato, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall’avvocato SANTI SILVIA (SNTSLV63D55D711Q) -controricorrente- avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di RIMINI n. 17/2025 depositata il 10/01/2025;

Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti in data 26/08/2025; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Numero registro generale 6584/2025 Numero sezionale 744/2025 Numero di raccolta generale 28058/2025 Data pubblicazione 22/10/2025 Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.

‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 18/10/2025 IL PRESIDENTE DELEGATO Franco De Stefano Numero registro generale 6584/2025 Numero sezionale 744/2025 Numero di raccolta generale 28058/2025 Data pubblicazione 22/10/2025