Cassation appeal dismissed due to non-compliance with the 40-day response deadline under Article 380-bis of the Civil Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal against the Second Instance judgment extinct because the appellant failed to respond to the court's proposal for case definition within the statutory period. The appellant, Angela Corea, did not request a decision on the appeal after 40 days elapsed since the proposal was communicated on August 25, 2025. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver of rights under Article 380-bis of the Civil Procedure Code, resulting in the dismissal of the proceedings and an order for the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on the proposal for definition of the appeal within the prescribed term constitutes a waiver of the appeal, leading to the extinction of the proceedings.
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PDFBox: FD (AT) Ufc LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE CIVILE IL PRESIDENTE DELEGATOha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 6328/2025 R.G. proposto da: COREA ANGELA, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentata e difesa dall’avvocato SCIUMBATA LUIGI (SCMLGU53E18I671X) -ricorrente- contro COMUNE DI PETRONA', in persona del Sindaco p.t., con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall’avvocato SILIPO RAFFAELE (SLPRFL61A19C352V) -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di CATANZARO n. 974/2024 depositata il 05/09/2024;
Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti in data 25/08/2025; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve Numero registro generale 6328/2025 Numero sezionale 743/2025 Numero di raccolta generale 28057/2025 Data pubblicazione 22/10/2025 provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 18/10/2025 IL PRESIDENTE DELEGATO Franco De Stefano Numero registro generale 6328/2025 Numero sezionale 743/2025 Numero di raccolta generale 28057/2025 Data pubblicazione 22/10/2025