Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days under Art. 380-bis c.p.c.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal withdrawn and extinguished the proceedings because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, Manco, filed a cassation appeal against a lower court judgment but did not formally request the court's ruling within the required timeframe. Consequently, the court applied Article 380-bis of the Code of Civil Procedure to deem the appeal withdrawn and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision within the forty-day period prescribed by law results in the appeal being deemed withdrawn and the extinction of the cassation proceedings.
Parole chiave
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PDFBox: FD (AT) Ufc LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE CIVILE IL PRESIDENTE DELEGATOha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 4474/2025 R.G. proposto da: MANCO GIACOMO UMBERTO, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall’avvocato FIORILLO FILIPPO (FRLFPP52A02A773F) -ricorrente- contro COMUNE DI BUONVICINO, in persona del Sindaco p.t., con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall’avvocato PACE MARIO (PCAMRA62R06 D774Y) -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di CATANZARO n. 1069/2024 depositata il 24/09/2024;
Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti in data 18/08/2025; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Numero registro generale 4474/2025 Numero sezionale 742/2025 Numero di raccolta generale 28054/2025 Data pubblicazione 22/10/2025 Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 18/10/2025 IL PRESIDENTE DELEGATO Franco De Stefano Numero registro generale 4474/2025 Numero sezionale 742/2025 Numero di raccolta generale 28054/2025 Data pubblicazione 22/10/2025