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Ordinanza — n. 27943/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal on commercial lease renewal rights, upholding lower court's discretionary factual assessment of business identity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27943/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court rejected the appeal filed by multiple tenants against a second-instance judgment awarding Benetton Group an additional rent payment. The tenants argued that the new commercial activity opened by Benetton was distinct from their previous business, but the court held that determining whether the new activity was identical or substantially similar to the old one is a matter of factual appreciation. Consequently, the court ruled that this evaluation falls within the exclusive discretion of the trial court and cannot be re-examined on appeal.

Regesto Legislator

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Art. 34, co. 2, della legge n. 392/78; The determination of whether a new commercial activity is identical or substantially similar to a previous one constitutes a factual assessment subject to the exclusive discretion of the trial court, rendering such evaluations non-reviewable by the court of appeal.

Parole chiave

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commercial lease renewal additional rent payment business identity assessment factual appreciation discretion appeal admissibility limits censura dell'apprezzamento delle prove motivazione inadeguata delle censure costituzionali procedure di ricorso

Disposizioni normative citate

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Art. 34, co. 2, della legge n. 392/78
Marco Dell’Utri a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha rilevatocome – diversamente da quanto ritenuto dal giudice di primo grado - la società appellante avesse maturato il diritto al conseguimentodell’indennità integrativa prevista dal secondo co mma dell’art. 34 della legge n.
comma 1 - quater, dell'art. 13 del d.p.r. n. 115/2002
429 c.p.c.) non avendo il giudice d’appello aggiunto, nella sentenza successivamente depositata, l’attestazione della sussistenza dei presupposti di cui all’art. 13, co.
art. 429 c.p
4 c.p.c.), per avere la corteterritoriale violato il principio della non integrabilità del dispositivo conla motivazione ( ex art. 429 c.p.c.) non avendo il giudice d’appello aggiunto, nella sentenza successivamente depositata, l’attestazione della sussistenza dei presupposti di cui all’art.
art. 437 cod. proc. civ
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Testo completo

Rep. hapronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 16883/2022 proposto da: MARIA ADINOLFI, MARIA ARMILI, GIANCARLO DI MURO, PAOLA DI MURO,ADDOLORATA COLUCCI, GIULIA COLUCCI, REMIGIA VOLZONE, VINCENZO ADINOLFI (nato il 2/10/1945), LUIGI ADINOLFI, ENRICO ADINOLFI, MASSIMO ADINOLFI, ANTONIETTA CAMERA D'AFFLITTO, MARIAENRICA CAMERA D'AFFLITTO, MANUELA CAMERA D'AFFLITTO, ANNA CAMERA D'AFFLITTO, LUCIA IMPERATO, MARIA VOLZONE e FRANCESCAVOLZONE, rappresentati e difesi dall’avv.to COSTANTINO MONTESANTO,con domicilio digitale ex lege ; -ricorrenti - VINCENZO ADINOLFI ( nato il 28/10/1956) , rappresentato e difeso dall’avv.toFRANCESCO BENINCASA, con domicilio digitale ex lege ;

Adunanzadel 18 settembre 2025 - R.G. n. 16883/2022 - rel. cons. Marco Dell’Utri -ricorrente - contro BENETTON GROUP s.r.l , in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avv.ti GIORGIO POLVERINO e ROBERTO MIGNONE,con domicilio digitale ex lege ; -controricorrente - nonchénei conforti di ASSUNTACAMERA D'AFFLITTO e BIANCA BIANCHINI; -intimate - avverso la sentenza n. 367/2022 della CORTE D’APPELLO DI SALERNOdepositata il 14/4/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/9/2025dal Consigliere dott.

MARCO DELL’UTRI; ritenutoche, consentenza resa in data 14/4/2022, la Corte d’appello di Salerno, inaccoglimento dell’appello proposto dalla Benetton Group s.r.l. e in riformadella decisione di primo grado, ha condannato Vincenzo Adinolfi (nato il 28/10/1956) , Maria Adinolfi, Maria Armili, Giancarlo Di Muro, Paola Di Muro, Addolorata Colucci, Giulia Colucci, Remigia Volzone, Vincenzo Adinolfi (nato il 2/10/1945), Luigi Adinolfi, Enrico Adinolfi, Massimo Adinolfi, Antonietta Camera D’Afflitto, Maria Enrica Came ra D’Afflitto, Manuela Camera D’Afflitto, Anna Camera D’Afflitto, Lucia Imperato, Maria Volzone, Francesca Volzone, Assunta Camera D’Afflitto e Bianca Bianchini, al pagamento, in favore della Benetton Groups.r.l., dell’importo di 101.086,38 quale indennit à aggiuntiva di cui all’art. 34, co. 2, della legge n. 392/78, oltre agli accessori e al rimborsodelle spese di lite;

Adunanzadel 18 settembre 2025 - R.G. n. 16883/2022 - rel. cons. Marco Dell’Utri a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha rilevatocome – diversamente da quanto ritenuto dal giudice di primo grado - la società appellante avesse maturato il diritto al conseguimentodell’indennità integrativa prevista dal secondo co mma dell’art. 34 della legge n. 392/78, poiché, a seguito della cessazione delrapporto di locazione commerciale intrattenuto con le controparti (qualilocatrici), queste ultime avevano adibito l’immobile già concesso in locazione alla Benetton Group s.r.l . allo svolgimento di un’attività commerciale identica, o comunque affine, a quella precedentemente svoltadalla Benetton Group s.r.l. nei medesimi locali; ciò posto, avendo i locatori avviato tale attività entro l’anno successivo alla cessazione del rapporto di locazione con la Benetton Groups.r.l., doveva ritenersi integrato il ricorso di tutti i presupposti peril conseguimento, da parte di quest’ultima, dell’ulteriore indennità, pari all’importo di quella per la perdita dell’avviamento commerciale, previstadall’art. 34, co. 2, della legge numero 392/78; avverso la sentenza d’appello, i ricorrenti indicati in epigrafe propongono ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi d’impugnazione; laBenetton Group s.r.l. resiste con controricorso;

Assunta Camera D’Afflitto e Bianca Bianchini non hanno svolto difesein questa sede; latrattazione del ricorso (già fissata per l’adunanza in camera di consiglio del 13/5/2025, allorché la causa è stata tolta dal ruolo per impedimentodel relatore) è stata rifissata per l’odierna adunanza; indata 4/9/2025, nelle more dell’odierna adunanza, si è costituito con nuovo difensore il ricorrente Vincenzo Adinolfi, dando atto del Adunanzadel 18 settembre 2025 - R.G. n. 16883/2022 - rel. cons. Marco Dell’Utri decesso, in data 1° giugno 2025, del precedente difensore di tutti i ricorrenti,avv.

Costantino Montesanto; VincenzoAdinolfi ha depositato memoria; consideratoche, dev’essere preliminarmente esclusa la necessità di alcun rinvio delladecisione del l’odierno ricorso eventualmente motivata dal dedotto decesso dell’avv . to Costantino Montesanto (a cui, peraltro, la comunicazionedel provvedimento con il quale è stata fissata la nuova adunanza fu validamente effettuata in data 17/6/2025) , non avendo gliinteressati provveduto al deposito di alcuna rituale documentazione idoneaad attestare quanto dedotto; con il primo motivo, i ricorrenti si dolgono della nullità della sentenzaimpugnata (in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.), per avere la corteterritoriale violato il principio della non integrabilità del dispositivo conla motivazione ( ex art. 429 c.p.c.) non avendo il giudice d’appello aggiunto, nella sentenza successivamente depositata, l’attestazione della sussistenza dei presupposti di cui all’art. 13, co. 1, del d.p.r. n. 115/2002 (ai fini del pagamento del c.d. doppio contributo) non contenutonel dispositivo p recedentemente letto in udienza; ilmotivo è infondato. osserva il Collegio come, secondo l’insegnamento della giurisprudenza di legittimità, la declaratoria della sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributounificato ex art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,in ragione dell'integrale rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, non ha natura di condanna - non riguardando l'oggetto del contendere tra le parti in causa - bensì la funzione di Adunanzadel 18 settembre 2025 - R.G. n. 16883/2022 - rel. cons. Marco Dell’Utri agevolarel'accertamento amministrativo; tale dichiarazione , pertanto, non preclude la contestazione nelle competenti sedi da parte dell'amministrazioneovvero del privato, ma non può formare oggetto di impugnazione (Sez. 3, Ordinanza n. 18191 del 02/07/2024, Rv. 671577- 01) ; datale premessa deriva che l’inserimento di tale declaratoria nella motivazione depositata successivamente alla lettura in udienza del dispositivonon vale a integrare i contenuti della decisione assunta con detto dispositivo, trattandosi unicamente di un atto destinato ad agevolare l’accertamento amministrativo in ordine all’effettiva sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell’impugnante, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato exart. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 ; datanto discende la radicale infondatezza della censura in esame nellaparte in cui ha dedotto l’asserita violazione del principio della non integrabilitàdel dispositivo con la motivazione della sentenza; con il secondo motivo, i ricorrenti si dolgono della nullità della sentenza impugnata per violazione o falsa applicazione dell’art. 437, co. 2, c.p.c. (in relazione all’art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c.), per avere la corteterritoriale illegittimamente ammesso in appello la testimonianza delteste Ernesto Belladonna in relazione a una circostanza già posta a oggetto della prova testimoniale espletata in primo grado con altri testimoni indotti dalla Benetton Group s.r.l., con la conseguente destinazionedi tale integrazione istruttoria a supplire illegittimamente le carenze istruttorie integralmente imputabili alla negligenza della controparte; ilmotivo è inammissibile e, in ogni caso, infondato;

Adunanzadel 18 settembre 2025 - R.G. n. 16883/2022 - rel. cons. Marco Dell’Utri varrà preliminarmente rilevare come parte ricorrente abbia del tutto omesso di evidenziare l’avvenuta proposizione dell’eccezione di nullità dell’ammissione della prova in appello, con la conseguente impossibilitàdi dolersene in questa sede di legittimità; inogni caso , è appena il caso di rilevare come la corte territoriale , nell’ammettere la prova testimoniale del teste Belladonna come integrazionedi un quadro probatorio riferito a circostanze di fatto già poste a oggetto della prova testimoniale espletata in primo grado (comeperaltro espressamente riconosciuto dagli stes si odierni istanti), si è integralmente allineata al consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità ai sensi del quale , n el rito del lavoro, caratterizzatodall'esigenza di contemperare il principio dispositivo con quellodella ricerca della verità materiale, allorché le risultanze di causa offranosignificativi dati d'indagine, il giudice, anche in grado di appello, overeputi insufficienti le prove già acquisite, deve esercitare il potere - dovere,previsto dall'art. 437 cod. proc. civ., di provvedere d'ufficio agli attiistruttori sollecitati da tale materiale probatorio e idonei a superare l'incertezzasui fatti costitutivi dei diritti in contestazione, purché i fatti stessi siano allegati nell'atto costitutivo, non verificandosi in questo casoalcun superamento, a mezzo dell'attività istruttoria svolta d'ufficio dal giudice, di eventuali preclusioni o decadenze processuali già verificatesia carico delle parti, in quanto la prova disposta d'ufficio è soloun approfondimento, ritenuto indispensabile al fine di decidere, di elementiprobatori già obiettivamente presenti nella realtà del processo (cfr.Sez.

L, Sentenza n. 278 del 10/01/2005, Rv. 579464 – 01; Sez. L,Sentenza n. 19305 del 29/09/2016, Rv. 641377 - 01) ; Adunanzadel 18 settembre 2025 - R.G. n. 16883/2022 - rel. cons. Marco Dell’Utri nel caso di specie, l’ammissione del teste Belladonna in sede d’appello in altro non è consistito se non nell’approfondimento di elementi probatori già obiettivamente presenti nella realtà del processo, al fine di acquisire ulteriori elementi di informazione in relazionea prove già acquisite e, in quanto tale, destinato a su perare le incertezze residuate in relazione ai fatti costitutivi del diritto di creditoin contestazione ; conil terzo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione o falsa applicazione dell’art. 34, co. 2, della legge n. 392/78 (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente riconosciuto, in favore d ella controparte, il diritto al conseguimento dell’indennità di cui all’art. 34, co. 2, della leggen. 392/78 senza alcuna prova che la Benetton Group s.r.l. (o un suocessionario di ramo d'azienda) esercitasse, all’interno dei locali alla stessa già conce ssi in locazione dagli odierni istanti, un’attività commerciale identica, o simile, a quella esercitata dalla conduttrice subentrata,tenuto conto della lunga interruzione seguita al fallimento dellaPone s.r.l. e alla successiva fugace apparizione (cartacea più che reale) della soc.

Playgroup s.r.l. prima della riconsegna dell’immobile locatoai locatori in data 9.5.2005; ilmotivo è inammissibile ; osservail Collegio come, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenzadi legittimità , il motivo d'impugnazione è rappresentato dall'enunciazione, secondo lo schema normativo con cui il mezzo è regolato dal legislatore, della o delle ragioni per le quali, secondo chi esercita il diritto d'impugnazione, la decisione è erronea, con la conseguenza che, in quanto per denunciare un errore bisogna Adunanzadel 18 settembre 2025 - R.G. n. 16883/2022 - rel. cons. Marco Dell’Utri identificarlo e, quindi, fornirne la rappresentazione, l'esercizio del diritto d'impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicato si concretino in una critica della decision e impugnata e, quindi,nell'esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamenteconsiderare le ragioni che la sorreggono e da esse non possonoprescindere, dovendosi, dunque , il motivo che non rispetti tale requisito considerarsi nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo.In riferimento al ricorso per Cassazione tale nullità, risolvendosi nellaproposizione di un ‘ non motivo ’ , è espressamente sanzionata con l'inammissibilitàai sensi dell'art. 366 n. 4 cod. proc. civ. (cfr.

Sez. 3, Sentenzan. 359 del 11/01/2005 , Rv. 579564 – 01 e success. conformi; cfr.altresì Sez. U, Sentenza n. 7074 del 20/03/2017 in motivazione ) ; nelcaso di specie, gli odierni ricorrenti non risultano essersi in alcun modo confrontati con la seguente illustrazione contenuta nella sentenzad’appello: « Non è possibile, d'altronde, ritenere - essendo, al riguardo, infondato il primo motivo addotto a sostegno dell'appello incidentale proposto da Adinolfi Vincenzo (nato in data 28 ottobre 1956),Adinolfi Maria, Armili Maria, Di Muro Giancarlo, Di Muro Paola , ColucciAddolorata, Colucci Giulia e Volzone Remigia (cfr. la memoria difensivadepositata in cancelleria in data 12 settembre 2019, a pagina 5)- che l’immobile, dopo il fallimento della Pone s.r.l., fosse rimasto inutilizzato fino al momento del rilasc io.

Sul punto, infatti, sono pienamente condivisibili - e devono essere in hac sede pedissequamente richiamate le argomentazioni in virtù delle quali il Giudice di primo grado aveva reputato adeguatamente fornita la Adunanzadel 18 settembre 2025 - R.G. n. 16883/2022 - rel. cons. Marco Dell’Utri dimostrazionedella continuazione dell'attività, in seguito al fallimento della Pone s.r.l., ad opera della Playgroup s.r.l., come era possibile evincere dal contratto d'affitto d'azienda del 23 aprile 2004 e dalle dichiarazioni rese dai testimoni Dalla Pr ia Lorena Luisa e Vitadamo MatteoPio, in cui, peraltro, erano rinvenibili diversi richiami alle fatture commerciali dalle quali risultava una fornitura di arredi e di merci proprio in relazione all'arco temporale in esame, nonché dall'inattendibilità - de sumibile dalle circostanze diffusamente enunciatenella decisione, anche al riguardo ineccepibile, esaustiva e convincente - delle dichiarazioni rese dai testimoni Boggi Robert Anthonye Barcellona Marino (cfr. la sentenza impugnata, alle pagine 10,11 e 1 2, le cui argomentazioni, come si è detto, sono, in parte qua, pienamente condivisibili e devono essere tenute ferme in questa sede)» (cfr. pagg. 8 - 9 della sentenza d’appello impugnata in questa sede); datanto discende che la censura in esame, non considerando in alcun modo tali passaggi della decisione impugnata, si risolva, sostanzialmente,in un inammissibile ‘ non - motivo ’; conil quarto motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione o falsa applicazione dell’art. 34, co. 2, della legge n. 392/1978 (in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c.), per avere la corte territorialeerroneamente affermato la sostanz iale identità dell’attività commerciale esercitata dal nuovo conduttore, rispetto a quella precedentementeesercitata dalla Benetton Group s.r.l., all’interno dei medesimilocali, senza tener conto del ruolo determinante del marchio edella griffe come strumenti di trascinamento della clientela, tale da escludere alcun possibile pregiudizio per la stessa Benetton Group Adunanzadel 18 settembre 2025 - R.G. n. 16883/2022 - rel. cons. Marco Dell’Utri s.r.l.,avuto riguardo all’avvenuta apertura, da parte di quest’ultima, di un locale commerciale a brevissima distanza geografica dai locali oggetto dell’odierno giudizio, dotato di dimensioni, articolazioni e capacitàpubblicitarie ben maggiori dell’immob ile degli odierni istanti; ilmotivo è inammissibile; fermo il carattere del tutto generico della censura in esame (essendosi peraltro i ricorrenti astenuti dall’evidenziare sulla base di qualidocumenti fossero state argomentate le sollecitazioni critiche in concreto avanzate), osserva il Collegio come l’accertamento dell’identità o della sostanziale affinità della nuova attività esercitata all’interno dei locali già concessi in locazione al vecchio conduttore, rispetto all’attività già esercitata da quest’ultimo, costituisce espressionedi un apprezzamento discrezion ale proprio del giudice del merito,come tale non rinnovabile dal giudice di legittimità, laddove il giudice di merito abbia correttamente ricondotto i fatti accertati al paradigmanormativo applicato ; inparticolare, l’apprezzamento in ordine al carattere decisivo - ai fini della identità o meno dell’attività esercitata rilevante ai sensi dell’art. 34, co. 2, della legge n. 392/78 - dell’offerta al pubblico di merce dotata di un marchio o di una griffe , in tesi capace di differenziarsioggettivamente da beni identici ma non contrassegnati dalmedesimo marchio o dalla medesima griffe , costituisce espressione diuna valutazione di fatto (e non di diritto) ; in breve, l’affermazione secondo cui un capo di abbigliamento munito di un determinato marchio (o di una determinata griffe ) costituisca, sul piano merceologico, la stessa cosa di un capo di abbigliamentoidentico, benché priv o di quel marchio o di quella griffe Adunanzadel 18 settembre 2025 - R.G. n. 16883/2022 - rel. cons. Marco Dell’Utri (enon già una ‘cosa’ diversa) costituisce espressione di un giudizio di fatto (d ’ indole ontologica), poiché si risolve nell’affermazione di un’identità (o di una diversità) tra enti fondata sull’applicazione di criteridi discriminazione formulati sulla base di considerazioni di natura integralmentefattuale; nellaspecie, il motivo in esame, lungi dal contestare un preteso erroredi sussunzione del giudice d’appello (poiché gli odierni ricorrenti insistono nella ricostruzione di una diversa consistenza dei ‘fatti’ di causa,rispetto a quanto accertato dal giudi ce di merito), si risolve nella prospettazione di una rilettura nel merito dei fatti di causa e delle prove, sulla base di un’impostazione critica non consentita in sede di legittimità; sulla base di tali premesse, rilevata la complessiva infondatezza dellecensure esaminate, deve essere pronunciato il rigetto del ricorso; le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo; si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma delcomma 1 - quater , dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002;

P.Q.M Rigettail ricorso e condanna i ricorrenti al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivieuro 7.000,00, oltr