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Ordinanza — n. 27926/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses revocatory action against property sale, rejecting evidence of third party fraud due to timing of seizure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27926/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the revocatory action inadmissible, upholding the lower court's rejection of the claim against the property sale. The appellant argued that a seizure notice proved the buyer's knowledge of the debt, but the court found the seizure occurred after the contract was finalized. Consequently, the court ruled that the evidence failed to establish the necessary fraud required to invalidate the transaction.

Regesto Legislator

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Art. 2901 c.c.; The revocatory action requires proof that the third party acquired the property with knowledge of the creditor's claim, and such knowledge must be established as existing at the time of the contract's conclusion, not merely by subsequent events.

Parole chiave

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revocatory action consilium fraudis third party acquisition knowledge of debt property sale invalidity seizure timing contract conclusion moment ipoteca legale del venditore

Disposizioni normative citate

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Art. 2901 c.c.
Art. 1175 c.c.
Art. 1337 c.c.
Art. 1375 c.c.
Art. 2729 c.c.
Art. 360, n. 5 c.p.c.
Art. 91 c.p.c.
Art. 92 c.p.c.
Art. 96, 3° co., c.p.c.
La ricorrente va altresì condannata al pagamento di somma, liquidata come in dispositivo, ex art. 96, 3° co., c.p.c. ricorrendone i presupposti di legge.
Art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 22238/2022
All’esito del rinvio disposto da Cass. n. 22238/2022, la Corte d'Appello di Milano, quale giudice del rinvio, con sentenza n.
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Testo completo

PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONETERZA SEZIONE CIVILEComposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: LUIGI ALESSANDRO SCARANO Presidente GABRIELE POSITANO Consigliere PAOLO PORRECA Consigliere ANNA MOSCARINI Consigliere Rel. MARILENA GORGONI Consigliere Oggetto: REVOCATORIA ORDINARIA Ud.17/04/2025 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 562/2024 R.G. proposto da: DONATA OPRANDI, rappresentata e difesa dall'avvocato GIANLUCA MERIZZI ed elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale indicato dal difensore. -ricorrente- contro MARIO DE STEFANI, rappresentato e difeso dall'avvocato PAOLO PEDRONCELLI ed elettivamente domiciliato presso il domicilio digitale indicato dal difensore. -controricorrente- nonché contro ELIO GIANERA -intimato- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di MILANO n. 2930/2023 depositata il 17/10/2023.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/4/2025 dalla Consigliera ANNA MOSCARINI. Numero registro generale 562/2024 Numero sezionale 1554/2025 Numero di raccolta generale 27926/2025 Data pubblicazione 20/10/2025 Rilevato che: La signora Donata Oprandi, creditrice nei confronti dell'ex marito signor Elio Gianera, agiva in giudizio per ottenere la declaratoria di inefficacia, ai sensi dell'art.2901 c.c., dell'atto di compravendita immobiliare stipulato in data 17/10/2013 tra il predetto Gianera e il signor Mario De Stefani. Il Tribunale di Sondrio accoglieva la domanda, ritenendo sussistenti tutti i presupposti dell'azione revocatoria, incluso il consilium fraudis del terzo acquirente.

La Corte d'Appello di Milano, con una prima sentenza (n. 2375/2019), rigettava l'impugnazione dei convenuti. All’esito del rinvio disposto da Cass. n. 22238/2022, la Corte d'Appello di Milano, quale giudice del rinvio, con sentenza n. 2930/2023 ha rigettato la domanda originaria della Oprandi. Avverso quest’ultima pronunzia della corte di merito la Oprandi propone ora ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, illustrati da memoria. Resiste con controricorso il De Stefani. Considerato che: La ricorrente formula i seguenti motivi di ricorso:

1) violazione dell'art.2901 c.c., per non aver la Corte territoriale valorizzato, ai fini della prova della conoscenza del pregiudizio, la notifica del pignoramento presso terzi intervenuta tra la stipula del preliminare e quella del definitivo;

2) violazione degli artt. 2901, 1175, 1337 e 1375 c.c., per aver escluso il consilium fraudis sul presupposto che il definitivo fosse atto dovuto e per non aver considerato la violazione dei doveri di buona fede;

3) violazione degli artt. 2901 e 2729 c.c., per non aver desunto la prova della consapevolezza del terzo da una pluralità di indizi;

4) violazione degli artt. 2901 e 2729 c.c., in relazione all'art.360, n. 5 c.p.c., sollecitando un riesame nel merito degli elementi di fatto trascurati;

5) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in punto di condanna alle spese. Numero registro generale 562/2024 Numero sezionale 1554/2025 Numero di raccolta generale 27926/2025 Data pubblicazione 20/10/2025 I primi quattro motivi di ricorso, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono inammissibili. Pur formalmente prospettati in termini di violazione di legge, essi sostanzialmente si risolvono in una critica all'accertamento di fatto e all'apprezzamento delle prove compiuti dai giudici di merito. La ricorrente, attraverso la deduzione di pretesi errores in iudicando, mira in realtà a sollecitare un inammissibile riesame delle risultanze istruttorie da parte di questa Corte al fine del pervenimento a una relativa considerazione in termini diversi da quelli raggiunti dalla corte di merito.

Avuto in particolare riferimento al primo e al secondo motivo, va osservato che la corte di merito ha fatto corretta applicazione del principio in tema di azione revocatoria avente a oggetto un contratto definitivo preceduto da un preliminare, in base l quale l'elemento soggettivo del terzo va valutato con riferimento al momento della stipula del preliminare, in quanto è in tale momento che sorge l'obbligazione alla quale il terzo non può sottrarsi se non a costo di subire le conseguenze dell'inadempimento (cfr. Cass. n. 17365 del 18/8/2011; Cass. n. 15215 del 12/6/2018).

Una volta accertato in punto di fatto, con apprezzamento insindacabile in questa sede, che il preliminare risaliva al 15/4/2013, la corte territoriale ne ha tratto il corollario che la successiva notifica del pignoramento (27/6/2013) fosse un evento inidoneo a dimostrare una pregressa consapevolezza del De Stefani. La censura del ricorrente volta a sollecitare una diversa valutazione di tale accertamento è inammissibile, presupponendo accertamenti di fatto invero preclusi a questa Corte. Con il terzo e il quarto motivo la ricorrente si duole che la corte territoriale non abbia fatto buon governo delle regole in materia di prova presuntiva (art.2729 c.c.).

Orbene, giusta principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità la Numero registro generale 562/2024 Numero sezionale 1554/2025 Numero di raccolta generale 27926/2025 Data pubblicazione 20/10/2025 valutazione circa la ricorrenza dei requisiti di gravità, precisione e concordanza degli elementi posti a base della prova presuntiva, così come l'apprezzamento dell'idoneità di tali elementi a consentire un'inferenza logica sulla base di una regola di esperienza, costituisce un giudizio di fatto riservato al giudice di merito. Tale giudizio è incensurabile in sede di legittimità, se non nei limiti in cui la motivazione che lo sorregge sia meramente apparente, perplessa o intrinsecamente contraddittoria: vizi nella specie invero non ricorrenti.

La corte di merito ha esaminato gli indizi offerti dalla ricorrente (la comune residenza, le modalità di pagamento del prezzo volte a estinguere un'ipoteca, la mancata disdetta del contratto di locazione a differenza di altro inquilino) e ha concluso, con un ragionamento logico e coerente, che essi fossero inidonei, singolarmente e nel loro complesso, a fondare una presunzione di consapevolezza del pregiudizio in capo al terzo acquirente. Il quinto motivo è inammissibile. La corte di merito ha liquidato le spese in considerazione dell’esito complessivo della lite, facendo corretta applicazione, dandone congrua motivazione, del principio della soccombenza.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore de controricorrente, seguono la soccombenza. La ricorrente va altresì condannata al pagamento di somma, liquidata come in dispositivo, ex art. 96, 3° co., c.p.c. ricorrendone i presupposti di legge. P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento in favore del controricorrente: delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 10.200,00 (di cui euro 10.000,00 per onorari), oltre a spese generali e accessori di legge; della somma di euro 10.000,00 ex art.96, terzo comma, c.p.c.

Ai sensi dell'art.13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito Numero registro generale 562/2024 Numero sezionale 1554/2025 Numero di raccolta generale 27926/2025 Data pubblicazione 20/10/2025 dall'art.1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 17 aprile 2025.

Il Presidente LUIGI ALESSANDRO SCARANO Il giudice del rinvio, uniformandosi ai principi enunciati da questa Corte, ha accertato che il momento rilevante per la valutazione della consapevolezza del terzo è quello della stipula del contratto preliminare, la cui data (15/4/2013) è stata ritenuta certa in virtù dell'incasso degli assegni versati a titolo di Numero registro generale 562/2024 Numero sezionale 1554/2025 Numero di raccolta generale 27926/2025 Data pubblicazione 20/10/2025 caparra nei giorni immediatamente successivi. Poiché l'atto di pignoramento presso terzi notificato al De Stefani era intervenuto solo in data 27/6/2013, e dunque successivamente all'assunzione dell'obbligo di acquistare, la Corte territoriale ha escluso la prova del consilium fraudis.

Ha altresì ritenuto irrilevanti, ai fini della prova presuntiva, gli altri elementi addotti dall'attrice, quali la residenza del De Stefani nello stesso stabile del debitore e le modalità di estinzione dell'ipoteca gravante sul bene. Numero registro generale 562/2024 Numero sezionale 1554/2025 Numero di raccolta generale 27926/2025 Data pubblicazione 20/10/2025