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Ordinanza — n. 27919/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against appellate court's revocation of property transfer due to presumed fraud.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27919/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court declared the appeal inadmissible, upholding the Appellate Court of Genoa's decision to revoke a property transfer deemed fraudulent. The lower court found that the buyer's awareness of the creditor's prejudice was proven through a logical chain of serious, precise, and concordant circumstantial evidence, including family ties and the seller's financial distress. The Court of Cassation ruled that the appellate judge's evaluation of these facts falls within the exclusive domain of the judge of merit and is not subject to review in a legality proceeding.

Regesto Legislator

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Art. 2901 c.c.; Art. 360 c.p.c.: The revocation of a property transfer for fraud is established when the third party's awareness of the creditor's prejudice is proven by a combination of serious, precise, and concordant circumstantial evidence, whose evaluation is reserved to the judge of merit and not subject to cassation review.

Parole chiave

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fraudulent conveyance revocation of title presumption of fraud judicial review appellate evaluation creditor's rights bona fide purchaser contratto successorio di attribuzione

Disposizioni normative citate

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Art. 2901 c.c.
avverso la sentenza di primo grado, ha dichiarato, ai sensi dell'art. 2901 c.c., l'inefficacia nei confronti della banca dell'atto di trasferimento immobiliare posto in essere da Alfredo Filippo Breschi, fideiussore della società Preti Dolciaria s.r.l., in favore del figlio Gabriele Maria Breschi.
Art. 360 c.p.c.
Art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito Numero registro generale 4765/2023 Numero sezionale 1553/2025 Numero di raccolta generale 27919/2025 Data pubblicazione 20/10/2025 dall’art.
art. 2901 c.c
avverso la sentenza di primo grado, ha dichiarato, ai sensi dell'art. 2901 c.c., l'inefficacia nei confronti della banca dell'atto di trasferimento immobiliare posto in essere da Alfredo Filippo Breschi, fideiussore della società Preti Dolciaria s.r.l., in favore del figlio Gabriele Maria Breschi.
art. 2727 c.c
Considerato che: Con il primo motivo di ricorso – rubricato "violazione e falsa applicazione dell'art. 2727 c.c.
art. 2729 c.c
Con il secondo motivo di ricorso – rubricato "violazione e falsa applicazione dell'art. 2729 c.c.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 6-3, n. 16221 del 18/06/2019
Cass., Sez. 6-3, n. 16221 del 18/06/2019; Cass., Sez.
Cass., Sez. 3, n. 27546 del 30/12/2014
16221 del 18/06/2019; Cass., Sez. 3, n. 27546 del 30/12/2014).
Cass., Sez. 3, n. 5484 del 26/02/2019
La prova della participatio fraudis del terzo può essere ricavata anche da presunzioni semplici, il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito e non è censurabile in sede di legittimità in presenza di motivazione come nella specie congrua e adeguata (Cass., Sez. 3, n. 5484 del 26/02/2019).
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Testo completo

PDFBox: 1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: LUIGI ALESSANDRO SCARANO Presidente GABRIELE POSITANO Consigliere PAOLO PORRECA Consigliere ANNA MOSCARINI Consigliere Rel. MARILENA GORGONI Consigliere Oggetto: REVOCATORIA ORDINARIA Ud.17/04/2025 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4765/2023 R.G. proposto da: Gabriele Maria BRESCHI e Sonia LENTINI, rappresentati e difesi dagli avvocati Ida CIURLO, Fausto MUTTI e Pierfrancesco MACONE ed elettivamente domiciliati presso il domicilio digitale indicato dai difensori. - ricorrenti - contro GROGU SPV S.R.L., quale cessionaria del credito di Intesa Sanpaolo S.p.A., in persona della sua procuratrice speciale Intrum Italy S.p.A., rappresentata e difesa dall’avvocato Andrea Rivellini ed elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale indicato dal difensore. - controricorrente - nonché contro Alfredo Filippo BRESCHI - intimato - Numero registro generale 4765/2023 Numero sezionale 1553/2025 Numero di raccolta generale 27919/2025 Data pubblicazione 20/10/2025 avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di GENOVA n. 840/2022 depositata il 18/07/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/4/2025 dalla Consigliera ANNA MOSCARINI. ha pronunciato la seguente ORDINANZA Rilevato che: La Corte d’Appello di Genova, con la sentenza indicata in epigrafe, in accoglimento del gravame proposto da Intesa Sanpaolo S.p.A. avverso la sentenza di primo grado, ha dichiarato, ai sensi dell'art. 2901 c.c., l'inefficacia nei confronti della banca dell'atto di trasferimento immobiliare posto in essere da Alfredo Filippo Breschi, fideiussore della società Preti Dolciaria s.r.l., in favore del figlio Gabriele Maria Breschi.

La corte territoriale ha ritenuto che l'atto dispositivo, successivo al sorgere del credito e qualificato come oneroso, fosse revocabile in quanto la consapevolezza del terzo acquirente, Gabriele Maria Breschi, del pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie doveva ritenersi provata sulla base di un ragionamento presuntivo, fondato su una pluralità di elementi gravi, precisi e concordanti. In particolare, la Corte d’Appello ha valorizzato:

a) lo stretto vincolo di parentela esistente tra le parti dell'atto dispositivo;

b) la circostanza che la domanda di modifica delle condizioni di divorzio, nel cui contesto l'atto traslativo si inseriva, fosse stata fondata dal padre, Alfredo Filippo Breschi, sull'allegato peggioramento delle proprie condizioni reddituali;

c) la pregressa e documentata difficoltà del padre a far fronte agli obblighi di mantenimento del figlio;

d) la presenza personale del figlio Gabriele Maria Breschi all'udienza fissata per la modifica delle condizioni patrimoniali, nella quale fu formalizzato l'accordo traslativo;

e) la stretta contiguità temporale tra il raggiungimento di detto accordo, il deposito dell'istanza di fallimento della società garantita dal disponente e la Numero registro generale 4765/2023 Numero sezionale 1553/2025 Numero di raccolta generale 27919/2025 Data pubblicazione 20/10/2025 stipula dell'atto dispositivo medesimo. Da tali elementi, il giudice del gravame ha desunto la piena conoscibilità, equiparabile alla conoscenza effettiva, del pregiudizio da parte del figlio, al quale era ben nota la qualità di imprenditore del padre e le sue difficoltà economiche.

Avverso tale sentenza, Gabriele Maria Breschi e Sonia Lentini propongono ricorso per cassazione affidato a due motivi. Resiste con controricorso la società Grogu SPV s.r.l., quale cessionaria del credito di Intesa Sanpaolo S.p.A., per il tramite della sua procuratrice speciale Intrum Italy S.p.A. Le parti hanno depositato rispettiva memoria. Considerato che: Con il primo motivo di ricorso – rubricato "violazione e falsa applicazione dell'art. 2727 c.c. per avere la corte tratto presunzione da fatti non noti" – i ricorrenti lamentano che il giudice di appello avrebbe violato il divieto della cosiddetta praesumptio de praesumpto, traendo la prova della consapevolezza del pregiudizio in capo al terzo da elementi a loro volta meramente presuntivi e non da fatti certi.

Il motivo è infondato. Nel caso di specie la corte d'appello ha fondato il proprio convincimento su una serie di fatti storici e circostanze oggettive – quali il vincolo di parentela, il peggioramento economico dichiarato dal debitore, la contiguità temporale degli eventi – che non possono essere qualificati come "non noti" o meramente congetturali, ma costituiscono la base fattuale, pienamente accertata in sede di merito, da cui è stato logicamente inferito il fatto ignoto della scientia damni. Con il secondo motivo di ricorso – rubricato "violazione e falsa applicazione dell'art. 2729 c.c. per aver la corte tratto presunzione da fatti privi di gravità, precisione e concordanza" – i ricorrenti censurano la valutazione compiuta dalla corte territoriale in ordine all’idoneità probatoria degli elementi indiziari posti a fondamento della decisione.

Numero registro generale 4765/2023 Numero sezionale 1553/2025 Numero di raccolta generale 27919/2025 Data pubblicazione 20/10/2025 Il motivo è inammissibile. Al di là della relativa formulazione formale, il motivo si risolve in realtà in una censura mossa all'apprezzamento di fatto compiuto dal giudice di merito circa la sussistenza dei requisiti di gravità, precisione e concordanza degli indizi. Tale valutazione è tuttavia rimessa al prudente apprezzamento del giudice del merito ed è insindacabile in sede di legittimità in presenza di motivazione come nella specie congrua, logicamente coerente e non meramente apparente (cfr.

Cass., Sez. 6-3, n. 16221 del 18/06/2019; Cass., Sez. 3, n. 27546 del 30/12/2014). La prova della participatio fraudis del terzo può essere ricavata anche da presunzioni semplici, il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito e non è censurabile in sede di legittimità in presenza di motivazione come nella specie congrua e adeguata (Cass., Sez. 3, n. 5484 del 26/02/2019). Nella specie la corte d'appello ha infatti fornito una motivazione articolata e plausibile, ravvisando condure la combinazione dei singoli elementi indiziari ad univocamente ritenere provata la consapevolezza, o quantomeno l'agevole conoscibilità, del pregiudizio in capo al terzo acquirente.

I ricorrenti invero prospettano al riguardo una inammissibile rivalutazione del compendio probatorio da parte di questa Corte al fine di pervenire a una diversa valutazione del medesimo rispetto a quella operata dai giudici di merito. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente, seguono la soccombenza P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna i ricorrenti al solidale pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 11.200,00 (di cui euro 11.000,00 per onorari), oltre a spese generali e accessori di legge, in favore della controricorrente.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito Numero registro generale 4765/2023 Numero sezionale 1553/2025 Numero di raccolta generale 27919/2025 Data pubblicazione 20/10/2025 dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 17 aprile 2025.

Il Presidente LUIGI ALESSANDRO SCARANO Numero registro generale 4765/2023 Numero sezionale 1553/2025 Numero di raccolta generale 27919/2025 Data pubblicazione 20/10/2025