Cassation appeal dismissed due to applicant's failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the applicant failed to request a decision within the statutory 40-day period following the proposal. The applicant, Assifondo Italia, did not respond to the proposal communicated on August 5, 2025, while the opposing party, Area Brokers, argued for the dismissal based on this procedural lapse. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed renounced under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure, leading to the extinction of the case and the award of costs to the respondent.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on the proposal for termination of the cassation appeal within forty days results in the appeal being deemed renounced and the proceedings extinguished.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.10525/2024 R.G. proposto da : ASSIFONDO ITALIA SOCIETÀ COOPERATIVA CONSORTILE AGRICOLA PER AZIONI, in persona del rappresentante in atti indicato, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentata e difesa dall’avvocato SABADINI RICCARDO (SBDRCR57M06H199T) -ricorrente- contro AREA BROKERS SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del rappresentante in atti indicato, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentata e difesa dall’avvocato RODOLFO MASERA ANDREA (RDLNDR69H05L872S) e dall’avvocato PENCO MASSIMO (PNCMSM69T22F205V) -controricorrente- avverso SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di BOLOGNA n. 2228/2023depositata il 09/11/2023;
Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle partiin data 05/08/2025; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo in relazione al valore della controversia (e, atteso l’andamento dei gradi di merito, al petitum originario); P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 9.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Così deciso