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Decreto — n. 27883/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 27883/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 27883/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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PDFBox: FD (SS) Ufc LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE CIVILE IL PRESIDENTE DELEGATOha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 5767/2024 R.G. proposto da: REMIGIO GIANCARLO, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall’avvocato CARINCI LUCIANO (CRNLCN61R29C632N) -ricorrente- contro PROVINCIA DI PESCARA, in persona del Presidente p.t., con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall’avvocato GESLAO LORETTA (GSLLTT74D46L103Q) e dall'avvocato ARDIZZI STEFANIA (RDZSFN69A48A345U) -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO L'AQUILA n. 1185/2023 depositata il 25/07/2023;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 27883/2025 — snciv · Corte di Cassazione: Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti in data 04/08/2025; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Numero registro generale 5767/2024 Numero sezionale 716/2025 Numero di raccolta generale 27883/2025 Data pubblicazione 20/10/2025 Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.

Parole chiave

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spese di esecuzione realizzazione del pegno immobiliare pignoramento di crediti spese di sostentamento condanna al pagamento pecuniario sequestro di beni immobili

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

PDFBox: FD (SS) Ufc LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE CIVILE IL PRESIDENTE DELEGATOha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 5767/2024 R.G. proposto da: REMIGIO GIANCARLO, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall’avvocato CARINCI LUCIANO (CRNLCN61R29C632N) -ricorrente- contro PROVINCIA DI PESCARA, in persona del Presidente p.t., con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall’avvocato GESLAO LORETTA (GSLLTT74D46L103Q) e dall'avvocato ARDIZZI STEFANIA (RDZSFN69A48A345U) -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO L'AQUILA n. 1185/2023 depositata il 25/07/2023;

Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti in data 04/08/2025; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Numero registro generale 5767/2024 Numero sezionale 716/2025 Numero di raccolta generale 27883/2025 Data pubblicazione 20/10/2025 Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.

‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 18/10/2025 IL PRESIDENTE DELEGATO Franco De Stefano Numero registro generale 5767/2024 Numero sezionale 716/2025 Numero di raccolta generale 27883/2025 Data pubblicazione 20/10/2025