Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days under Art. 380-bis c.p.c.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal against the Verona Tribunal's judgment extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, Zamboni Endi, had not responded to the court's proposal for judgment definition, leading to a procedural default. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on the proposal for judgment definition within the prescribed term results in the appeal being deemed withdrawn and the judgment becoming final.
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PDFBox: FD (SS) Uuc LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE CIVILE IL PRESIDENTE DELEGATOha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 24197/2024 R.G. proposto da: ZAMBONI ENDI, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall’avvocato DORIZZI MICHELE (DRZMHL70M14L781M) e dall’avvocato DORIZZI GIROLAMO (DRZGLM31H15L781O) -ricorrente- contro VITTORIA ASSICURAZIONI SPA, in persona del rappresentante in atti indicato, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentate e difesa dall’avvocato OGNA MICHAELA (GNOMHL72M55B157B) -controricorrente- avverso SENTENZA del TRIBUNALE di VERONA n. 1878/2024 depositata il 05/08/2024;
Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti in data 08/08/2025; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Numero registro generale 24197/2024 Numero sezionale 713/2025 Numero di raccolta generale 27878/2025 Data pubblicazione 20/10/2025 Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 18/10/2025 IL PRESIDENTE DELEGATO Franco De Stefano Numero registro generale 24197/2024 Numero sezionale 713/2025 Numero di raccolta generale 27878/2025 Data pubblicazione 20/10/2025